Sentenza del 07/03/2023 n. 909 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF e addizionali anno 2010 per presunta detenzione all'estero di patrimoni attraverso un trust ritenuto fittizio (Wxxxx Nxxxx Txxxx). L'Ufficio sosteneva che il trust fosse mera interposizione, mentre il ricorrente sosteneva che il trust fosse discrezionale e irrevocabile, costituito per segregazione patrimoniale (Jersey poi Nuova Zelanda, infine trasferimento in Italia) e che mancassero indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà; eccepiva inoltre la decadenza dell'Ufficio per i termini di accertamento (art. 12 co.2-bis D.L. 78/2009). Il giudizio di merito (Ctp) aveva ritenuto provata la fittizietà; l'appellante ha impugnato per vizi di motivazione e nullità per mancato contraddittorio da remoto.
La decisione
La Corte di secondo grado ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che l'uso del trust non sia di per sé illecito e che, nel caso concreto, manchino gli indizi "gravi, precisi e concordanti" ai sensi dell'art. 37 comma 3 DPR 600/73 per ascrivere i redditi al disponente. In particolare, la Corte ha ritenuto che le clausole contestate (limitazioni del potere del trustee verso società partecipate, possibilità di vincolare parte del patrimonio a altro trust, presenza del disponente tra i beneficiari e ruolo del protector) non dimostrassero il mantenimento di poteri gestori o di controllo tali da far apparire il trust come simulato; inoltre i trasferimenti di giurisdizione e le modifiche dei beneficiari non costituiscono di per sé prova della fittizietà. L'Ufficio non ha prodotto prove dirette (es. comunicazioni, ordini) dell'ingerenza del disponente. La Corte ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 37 comma 3
Per imputare al disponente i redditi formalmente riconducibili al trust occorrono indizi "gravi, precisi e concordanti". In mancanza di tali indizi l'uso del trust non può essere qualificato come fittizio.
D.L. 78/2009 art. 12 co. 2-bis
Riferita dalla parte resistente/soccorso come norma che può incidere sui termini dell'attività accertatrice; il contribuente l'ha evocata per eccepire la decadenza dell'Ufficio, ma la decisione di merito è stata presa sul tema della fittizietà del trust.
Circolare Agenzia Entrate n. 61/E del 2010
Utilizzata dall'Ufficio per segnalare indizi di riserva mentale allo spossessamento (es. ruolo del disponente tra i beneficiari, ruolo del protector). La Corte ha però valutato tali richiami non decisivi, ritenendo che le fattispecie indicate nella circolare siano circostanze utili ma non automatismi probatori.
Convenzione dell'Aja (Hague Convention) sul trust
Richiamata per il principio secondo cui il disponente può riservarsi alcuni diritti/posizioni fra i beneficiari; la Corte ha ricordato che la presenza del disponente fra i beneficiari non è di per sé indice di fittizietà.
Massime di principio
- L'istituzione di un trust non è di per sé illegittima né prova di evasione fiscale: è necessario valutare la sostanza e i poteri effettivamente conservati dal disponente.
- Per l'Amministrazione finanziaria la prova della fittizietà richiede indizi "gravi, precisi e concordanti" (art. 37 DPR 600/73); mere anomalie formali, trasferimenti di giurisdizione o cambi dei beneficiari non bastano senza elementi probatori diretti di controllo o direttive del disponente.
- Indicatori concreti di fittizietà che possono essere rilevanti: riserva di poteri gestori da parte del disponente (revocabilità ad nutum, potere di revoca/nomina fiduciaria dei trustee o del protector), evidenze documentali di istruzioni/ordini del disponente, trustee meramente formale o riconducibile al disponente, assenza reale di discrezionalità del trustee.
- Clausole che sembrano limitare l'intervento del trustee (es. non interferenza nella gestione di società partecipate) vanno esaminate nel loro contesto e possono essere giustificate da esigenze di stabilità gestionale; non sono automaticamente indice di simulazione.
- La presenza del disponente tra i beneficiari o la modifica dei beneficiari nel tempo non sono, di per sé, elementi decisivi: la Convenzione dell'Aja ammette riserve di diritti per il disponente e la pratica dei trust può prevedere cambiamenti di beneficiari o destinazioni caritatevoli.
- La qualità delle prove documentali è cruciale: email, istruzioni, atti interni che dimostrino direttive del disponente verso trustee/gestori rafforzano l'ipotesi dell'Ufficio; la loro assenza avvantaggia il contribuente.
- Il ruolo del protector è compatibile con un trust effettivo se il protector è persona distinta dal disponente e svolge funzioni di controllo previste dallo schema di trust; la presenza di tale figura non prova automaticamente che il disponente mantenga il controllo.
- In caso di trasferimenti di sede del trust (tra giurisdizioni) o di rientro in Italia, tali fatti devono essere spiegati con elementi di buona fede (es. cambi normativi, accordi di scambio d'informazioni, imposizione nel paese d'arrivo) per evitare che diventino indizi di pianificazione elusiva.
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