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Sentenza

Sentenza n. 1996/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ammonimento del Questore di Massa Carrara ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013, con l’intimazione di desistere da comportamenti riconducibili a violenza domestica e l’avviso delle conseguenze di eventuali condotte analoghe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato in un contesto di conflittualità con l’ex marito e la sua attuale compagna, seguito da querela per atti persecutori e dall’applicazione di una misura cautelare penale di divieto di avvicinamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 11/2009 e dell’art. 3 d.l. 93/2013, eccesso di potere per sviamento, travisamento e falsità dei presupposti, nonché carenza di potere: a suo avviso, l’ammonimento per violenza domestica non sarebbe stato adottabile dopo la proposizione della querela e, comunque, in presenza di misure cautelari penali già idonee a proteggere le persone offese. Con le ulteriori censure ha lamentato violazione dell’obbligo di motivazione, carenza assoluta di motivazione e d’istruttoria, arbitrarietà e difetto dei presupposti, contestando la ricostruzione dei fatti, l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto al procedimento penale, la configurabilità del reato-spia e l’applicabilità dell’istituto dopo il divorzio. In via preliminare, il TAR ha rilevato che non risultava provata la ricezione della notificazione del ricorso da parte dell’ex marito e che poteva porsi anche un problema di completezza del contraddittorio rispetto alla sua attuale compagna, ma ha ritenuto superfluo esaminare tali profili per la manifesta infondatezza nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato: l’ammonimento previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013 è una misura speciale e autonoma rispetto a quella dell’art. 8 d.l. 11/2009; il rinvio a quest’ultima opera nei limiti della compatibilità e non importa il divieto di adottare l’ammonimento per violenza domestica dopo la querela o dopo l’intervento di misure cautelari penali. Le censure successive, esaminate congiuntamente, sono anch’esse infondate: pur sinteticamente motivato e con rinvio alle vicende penali, l’atto individua i messaggi inviati dalla ricorrente nella notte indicata come fatti ritenuti significativi della sua pericolosità. La valutazione amministrativa è autonoma da quella penale e riguarda i comportamenti specificamente considerati nell’ammonimento; la configurabilità del reato-spia non è esclusa, anche potendo rilevare un singolo episodio di violenza domestica. L’istituto si applica anche a persone già legate da matrimonio o relazione affettiva, indipendentemente dalla convivenza attuale o passata. La successiva sentenza penale di condanna, intervenuta durante il giudizio, è stata considerata per la qualificazione dei comportamenti del gennaio 2024, non come fatto storico sopravvenuto idoneo a sostituire i presupposti originari dell’atto. Il TAR ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di legge e una situazione di possibile pericolosità oggettivamente desumibile dai messaggi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

    In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di un potere di ammonimento “speciale” rispetto a quello più generale previsto dall’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38 che, per espressa previsione normativa (art. 3, 1° comma del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119) e per esigenze sistematiche, risulta esercitabile indipendentemente ed “anche in assenza di querela” ed in cui, per di più, il generale rinvio alla previsione “madre” in materia di ammonimento operato dal secondo comma dell’art. 3 risulta essere accompagnato da una clausola di compatibilità (“in quanto compatibili”) che ovviamente non permette l’automatica applicabilità alla presente fattispecie delle previsioni dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, contrastanti con il principio fondamentale dell’autonomia del potere del Questore rispetto alla proposizione della querela (ed al successivo ed eventuale intervento delle misure cautelari penali).

    L’ammonimento per violenza domestica è un potere autonomo del Questore, esercitabile anche dopo la proposizione della querela e indipendentemente dall’intervento di misure cautelari penali; il rinvio all’art. 8 d.l. 11/2009 vale solo per le disposizioni compatibili.

  • art. 3, comma 1, d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

    Del pari inaccoglibile risulta poi il riferimento alla sostanziale mancanza di “un rapporto familiare esistente (il divorzio era avvenuto nel 2014 e sino al 2024 le parti hanno mantenuto rapporti civili finalizzati unicamente alla gestione del figlio Giulio)” alla luce della previsione di cui all’art. 3, 1° comma del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119 che individua espressamente l’ambito di operatività dell’istituto nei fatti che si verifichino “all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”, così ricomprendendo nell’ambito applicativo dell’istituto anche le persone legate in passato da vincoli affettivi o familiari.

    L’ambito dell’ammonimento per violenza domestica comprende condotte tra persone legate in passato da matrimonio o relazione affettiva, anche se non condividono e non hanno condiviso la stessa residenza.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di un potere di ammonimento “speciale” rispetto a quello più generale previsto dall’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38 che, per espressa previsione normativa (art. 3, 1° comma del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119) e per esigenze sistematiche, risulta esercitabile indipendentemente ed “anche in assenza di querela” ed in cui, per di più, il generale rinvio alla previsione “madre” in materia di ammonimento operato dal secondo comma dell’art. 3 risulta essere accompagnato da una clausola di compatibilità (“in quanto compatibili”) che ovviamente non permette l’automatica applicabilità alla presente fattispecie delle previsioni dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, contrastanti con il principio fondamentale dell’autonomia del potere del Questore rispetto alla proposizione della querela (ed al successivo ed eventuale intervento delle misure cautelari penali).

    Il rinvio dell’art. 3 d.l. 93/2013 all’art. 8 d.l. 11/2009 non comporta l’applicazione automatica delle condizioni proprie dell’ammonimento per atti persecutori: le relative disposizioni operano soltanto se compatibili con l’autonomia del potere in materia di violenza domestica.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore per violenza domestica previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013 costituisce un potere autonomo rispetto all’ammonimento per atti persecutori disciplinato dall’art. 8 d.l. 11/2009; il rinvio a quest’ultima disciplina, formulato nei limiti della compatibilità, non impedisce l’adozione dell’ammonimento dopo la proposizione della querela né dopo l’intervento di misure cautelari penali.
  • L’ammonimento per violenza domestica può riguardare condotte tra persone legate attualmente o in passato da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi e anche se il vincolo è cessato.
  • La valutazione amministrativa che fonda l’ammonimento è autonoma da quella penale e può valorizzare i comportamenti specificamente individuati dall’autorità di pubblica sicurezza; la successiva qualificazione penale dei medesimi comportamenti non sostituisce i presupposti originari dell’atto, ma può rilevare come elemento di qualificazione.
  • La motivazione dell’ammonimento può essere sintetica e rinviare alle vicende penali, purché identifichi con chiarezza i fatti attribuiti al destinatario e gli elementi che l’autorità ha ritenuto indicativi di pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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