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Sentenza

Sentenza n. 1515/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) del provvedimento n. 0054345 del 23-11-2023 del Comune di Saviano; b) per quanto possa occorrere del permesso a costruire n. 34 del 28.12.2023, non meglio conosciuto, rilasciato alla società Inwit s.p.a;

Giustizia amministrativa202402794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale al completamento di un'infrastruttura per telecomunicazioni e permesso di costruire in sanatoria relativo alla parte già realizzata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria o residente vicina)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione comunale del 23 novembre 2023 e, per quanto occorrente, il permesso di costruire in sanatoria del 28 dicembre 2023, adottati dopo una precedente sentenza che aveva annullato il titolo tacito formatosi sull'istanza della società per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni. Il primo motivo deduceva elusione del giudicato, violazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 7 della l. n. 241/1990, violazione delle garanzie di pubblicità e partecipazione, difetto assoluto di istruttoria e violazione dell'art. 97 Cost. Il secondo motivo deduceva violazione della l. n. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, degli artt. 9 e 32 Cost. e del principio di precauzione, nonché violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, difetto di istruttoria e di motivazione. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune eccepiva la carenza di interesse per mancata prova dell'attualità del danno; la società sosteneva l'inammissibilità del ricorso perché l'intervento riguardava soltanto un palo privo di antenne.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo sussistente l'interesse a ricorrere. Anche la realizzazione della sola infrastruttura può incidere sulla posizione dei soggetti vicini e non è necessario attendere il completamento dell'impianto o l'installazione delle antenne per contestare la localizzazione; l'interesse è verificato in relazione alla possibile lesione e all'utilità dell'annullamento, senza anticipare l'accertamento di merito sull'effettiva lesione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: la pubblicazione dell'istanza sul sito istituzionale del Comune, oltre che su un giornale online e sull'Albo Pretorio, è stata ritenuta idonea a soddisfare l'obbligo di pubblicizzazione previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e, quindi, non è stata ravvisata elusione del precedente giudicato. È stato invece accolto il secondo motivo. L'autorizzazione aveva consentito il completamento dell'impianto senza una completa istruttoria, poiché l'istanza riguardava la sola infrastruttura e non descriveva gli apparati e le relative emissioni. Il progetto risultava così parcellizzato, mentre l'art. 44 richiede un'istanza unica riferita a tutti i profili dell'intervento e a tutte le amministrazioni coinvolte, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per le emissioni elettromagnetiche. Il Comune non aveva inoltre considerato la presenza di altri due impianti nella stessa zona. Per tali ragioni l'istruttoria è stata ritenuta inevitabilmente incompleta. Il TAR ha annullato sia l'autorizzazione sia il permesso di costruire in sanatoria, ritenendo inapplicabile agli impianti di telecomunicazioni la disciplina edilizia ordinaria del d.P.R. n. 380/2001, poiché la disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche assorbe anche i profili urbanistico-edilizi, salvo le previsioni del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune e la società sono stati condannati in solido, in parti uguali nei rapporti interni, al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    L'istanza ... deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche

    La domanda per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni deve avere contenuto unitario e comprendere tutti i profili dell'intervento, gli apparati e la documentazione sulle emissioni elettromagnetiche; un progetto parcellizzato non consente un'istruttoria completa.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È richiamato tra i parametri di legittimità della partecipazione procedimentale, ma la decisione non fonda autonomamente l'annullamento su tale disposizione.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni edilizie dedotte, senza costituire il fondamento principale della decisione.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni edilizie dedotte, senza costituire il fondamento principale della decisione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria adottato per la parte già realizzata dell'infrastruttura è stato annullato perché la disciplina edilizia ordinaria non è applicabile agli impianti di telecomunicazioni regolati dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

  • l. n. 36/2001

    È richiamata quale disciplina in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, nell'ambito dei motivi dedotti dalla ricorrente.

  • D.P.C.M. 8 luglio 2003

    È richiamato quale parametro tecnico in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, senza un'autonoma statuizione interpretativa nel dispositivo motivazionale.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare la localizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni può sussistere già con riferimento alla realizzazione della struttura portante, senza che il vicino debba attendere il completamento dell'impianto o l'installazione delle antenne; è sufficiente che la situazione soggettiva dedotta possa essere incisa e che l'annullamento sia idoneo a procurare un'utilità concreta.
  • Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, l'istanza per l'installazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni deve avere valenza unitaria e comprendere tutti gli elementi dell'intervento, gli apparati e i profili connessi, con la documentazione necessaria a verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche.
  • Il rilascio dell'autorizzazione per un'infrastruttura di telecomunicazioni sulla base di una domanda limitata alla sola struttura, separata dagli apparati e dalle emissioni previste, determina un'istruttoria incompleta e illegittima, soprattutto quando non siano considerate le ulteriori infrastrutture presenti nella medesima area.
  • La disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche assorbe anche i profili urbanistico-edilizi degli impianti di telecomunicazioni; per tali interventi non si applicano le ordinarie procedure edilizie del d.P.R. n. 380/2001, incluse quelle relative alla sanatoria di opere eseguite senza titolo, salvo le previsioni in materia di beni culturali e paesaggistici del d.lgs. n. 42/2004.
  • La pubblicazione dell'istanza sul sito istituzionale dell'ente locale costituisce, nel contesto della digitalizzazione amministrativa, una modalità idonea a soddisfare l'obbligo di pubblicizzazione previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003; la sola pubblicazione sull'Albo Pretorio, invece, non è di regola sufficiente a garantire la conoscibilità esterna del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPrincipi di precauzione e prevenzione

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