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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18752/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Alessio Attanasio nei confronti della dottoressa Paola Turri. Il ricorrente deduceva in particolare la mancata e specifica motivazione circa la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, in presunta violazione dell'art. 44 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene non vi fosse una motivazione esplicita riferita esclusivamente alla comminatoria della sanzione pecuniaria, le ragioni della condanna risultavano desumibili dalle circostanze illustrate a fondamento della declaratoria di inammissibilità (ossia la manifesta infondatezza delle ragioni di ricusazione). Per questi motivi la Corte ha considerato assolto l'onere motivazionale e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi delle statuizioni applicabili (art. 616 c.p.p. richiamato nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 44 cod. proc. pen.

    L'art. 44 è richiamato come base normativa che consente al giudice, in caso di ricusazione ritenuta infondata o abusiva, di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Corte ha interpretato che la motivazione della sanzione può essere desunta dalle ragioni poste a fondamento della decisione di inammissibilità/rigetto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo (P.Q.M.) per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità e alle condanne alle spese/sanzioni; la Corte lo usa per enunciare l'esito processuale (dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese e alla cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446

    Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446

    Precedente che afferma che, in tema di ricusazione, il provvedimento che commina la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 44 è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa; la Corte si è uniformata a tale principio.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 c.p.p. non richiede necessariamente una motivazione separata e testuale se le ragioni che giustificano il rigetto o l'inammissibilità della ricusazione permettono di desumere la manifesta infondatezza o l'abuso.
  • Quando la decisione di inammissibilità si fonda su profili di manifesta infondatezza delle ragioni prospettate, l'onere motivazionale relativo alla comminatoria della sanzione è soddisfatto implicitamente e il vizio di motivazione non sussiste.
  • Per impugnare efficacemente una condanna alla cassa delle ammende è necessario dimostrare che le ragioni della sanzione non risultano affatto dalle circostanze esplicitate nella decisione (ossia che esiste un effettivo difetto di motivazione o erronea applicazione della norma).
  • Prima di proporre una ricusazione, valutare il rischio di qualificazione come atto manifestamente infondato: il giudice può condannare alla cassa delle ammende e alle spese processuali se ritiene l'iniziativa strumentale o priva di fondamento.
  • In sede di difesa, se contestata la motivazione della sanzione, concentrarsi nel ricorso su elementi che provino la totale assenza di collegamento tra le ragioni dichiarate per l'inammissibilità e la decisione di comminare la sanzione pecuniaria.

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