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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30040/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisizione sanante di un terreno di proprietà privata disposta dal Comune nell'ambito di un procedimento collegato a una precedente pronuncia del giudice amministrativo. Il proprietario ha proposto opposizione alla determinazione delle somme dovute per l'acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, dell'indennità per occupazione legittima e del risarcimento per l'occupazione illegittima. La Corte d'appello ha ritenuto ammissibile il rito sommario, tempestiva l'opposizione, e ha quantificato il valore del suolo con metodo sintetico-comparativo, applicando un abbattimento rispetto a terreni edificabili comparabili, valorizzando la destinazione urbanistica a zona F e alcune caratteristiche di mercato. Il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 29 d.lgs. 150/2011 perché la domanda non riguardava solo la quantificazione dell'indennizzo ma anche restituzione e ripristino; 2) deduce la tardività dell'opposizione, assumendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della delibera comunale e non dalla notifica del decreto di acquisizione; 3) lamenta omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle prove e sulla motivazione, contestando il metodo di stima e la comparazione con terreni edificabili; 4) contesta la condanna integrale alle spese, invocando la soccombenza reciproca per il parziale accoglimento della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che la controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 appartiene comunque alla competenza della Corte d'appello in unico grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, anche se nell'atto siano prospettate domande ulteriori: in tale ipotesi non si verifica l'inammissibilità dell'intero ricorso, ma al più il difetto di giurisdizione solo per le domande estranee. Ha poi dichiarato inammissibile la censura sulla tardività, perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva individuato come dies a quo la notifica del decreto di acquisizione sanante emesso in corso di causa. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la stima del bene, osservando che per i suoli non edificabili rilevano anche utilizzazioni intermedie assentite dalla normativa urbanistica, che il metodo sintetico-comparativo è legittimo se fondato su immobili omogenei per caratteristiche materiali e giuridiche, e che il giudice di merito aveva dato conto degli elementi oggettivi e delle ragioni del valore attribuito; inoltre, avendo la decisione una pluralità di rationes autonome, la mancata censura di una di esse rendeva inammissibili le contestazioni sull'altra. Sul quarto motivo ha escluso la soccombenza reciproca: il mero accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non giustifica di per sé la compensazione o la ripartizione delle spese. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Il decreto di acquisizione sanante contiene la liquidazione dell'indennizzo e la sua notificazione rileva per la decorrenza del termine per l'opposizione alla determinazione dell'indennità.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    Deve essere interpretato estensivamente e devolve alla Corte d'appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.

  • artt. 53 e 54 d.P.R. 327/2001

    Richiamati in relazione al sistema indennitario espropriativo e al regime dell'opposizione alla determinazione dell'indennità.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente nel sostenere il riparto di giurisdizione, senza che la Corte ne accogliesse la tesi.

  • art. 374, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.

    Consente l'esame del motivo da parte della sezione semplice in presenza di orientamento consolidato delle Sezioni Unite.

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamata per inquadrare le censure.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla stima, ma la Corte ha escluso vizi della motivazione e dell'uso delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla stima; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli elementi istruttori acquisiti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione; la Corte ha escluso un vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova e stima; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

  • artt. 61 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    In tema di spese di lite, il mero accoglimento parziale di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, tutte le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo globalmente inteso sono devolute alla Corte d'appello in unico grado; la presenza nell'atto introduttivo di ulteriori domande eterogenee non rende inammissibile l'intero ricorso, potendo al più determinare un difetto di giurisdizione limitato alle sole domande estranee.
  • Il termine per proporre opposizione alla liquidazione dell'indennizzo decorre dalla notifica del decreto di acquisizione sanante che contiene la liquidazione stessa, non dalla mera pubblicazione della delibera presupposta; la censura che non si confronti con tale ratio decisoria è inammissibile.
  • Nella stima indennitaria dei suoli non edificabili deve aversi riguardo non solo alla mera vocazione agricola, ma anche alle utilizzazioni intermedie lecite e assentite dalla disciplina urbanistica, poiché il ristoro va commisurato al valore venale effettivo del bene e alle sue concrete potenzialità di mercato.
  • Il metodo sintetico-comparativo è legittimo se fondato su immobili omogenei per caratteristiche materiali e giuridiche e se il giudice indica gli elementi oggettivi posti a base della comparazione; può essere utilizzato anche un dato di mercato tratto da documenti prodotti dalla controparte, una volta acquisiti al processo.
  • Quando la decisione è sorretta da rationes autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, l'omessa censura anche di una sola di esse rende inammissibili le critiche rivolte alle ulteriori ragioni della sentenza.
  • Il parziale accoglimento di una domanda unitaria, anche se sensibile, non integra di per sé soccombenza reciproca ai fini delle spese di lite; la compensazione o la diversa regolazione delle spese richiede i presupposti specifici previsti dall'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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