Sentenza n. 12588/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diniego fosse fondato soltanto su mere notizie di reato e su un procedimento penale non concluso con un accertamento di responsabilità, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Ha inoltre dedotto che il procedimento penale, relativo a percosse e atti persecutori, era stato archiviato prima dell'adozione del decreto di diniego e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la complessiva condotta del richiedente, la sua lunga residenza e il suo inserimento economico e sociale in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, qualificata come alta amministrazione, e la residenza decennale rappresenta soltanto un presupposto per presentare l'istanza, non un diritto al conseguimento dello status. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la denuncia per atti persecutori e percosse, la gravità delle condotte contestate e la loro riferibilità a un periodo recente sono state ritenute elementi concretamente idonei, considerati globalmente, a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non piena integrazione nella comunità nazionale. L'archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta decisiva: la valutazione amministrativa non accerta una responsabilità penale, ma apprezza, anche in chiave preventiva e prognostica, l'affidabilità del richiedente e la sua adesione ai valori fondamentali della convivenza. Le risultanze penali possono quindi essere valutate negativamente anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale e senza violare la presunzione di innocenza. La lunga residenza e l'inserimento economico e sociale sono stati considerati meri presupposti ordinari, non sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto al conferimento della cittadinanza; la decisione resta ampiamente discrezionale e fondata sulla valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Ministero ha comunicato il preavviso di diniego prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza non impedisce, secondo il giudice, che fatti oggetto di denuncia o procedimento penale siano valutati sul piano amministrativo ai fini prognostici propri della concessione della cittadinanza.
art. 581 c.p.
La contestazione del reato di percosse è stata ritenuta indicativa di una condotta offensiva dell'integrità fisica e della dignità della persona, valutabile quale elemento sintomatico di una non piena adesione ai principi di pacifica convivenza.
art. 612-bis c.p.
La gravità della fattispecie degli atti persecutori, anche in assenza di condanna, è stata considerata elemento rilevante nella valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento della tutela della dignità e dell'integrità della persona, valori rispetto ai quali la condotta di percosse può assumere rilievo nella valutazione di integrazione.
art. 32 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di tutela dell'integrità fisica della persona, lesa dalla condotta di percosse.
art. 6 l. 91/1992
Il riferimento alle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stato utilizzato come criterio sistematico per valorizzare, a fortiori, la gravità di determinate fattispecie penali nella naturalizzazione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare l'istanza e non attribuisce un diritto al conseguimento dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare negativamente, anche in assenza di condanna penale e indipendentemente dall'esito del procedimento penale, fatti oggetto di denuncia o di procedimento, purché la valutazione sia fondata su elementi concreti e adeguatamente motivata in chiave prognostica sull'affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali della convivenza.
- L'archiviazione del procedimento penale non rende di per sé illogico o irragionevole il diniego di cittadinanza, poiché l'accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa dell'affidabilità, dell'integrazione e della potenziale pericolosità sociale operano su piani autonomi e perseguono finalità diverse.
- La motivazione del diniego di cittadinanza deve essere apprezzata in relazione allo stadio del procedimento penale, alla natura e gravità delle condotte e alla loro collocazione temporale; anche una denuncia recente per condotte violente può sorreggere il diniego se valutata globalmente insieme agli altri elementi istruttori.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e non sostitutivo: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e l'assenza di travisamento, illogicità o irragionevolezza, ma non consente di sostituire alla prognosi dell'Amministrazione una diversa valutazione di merito.
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