Ordinanza n. 143/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con ordine di cessione; revoca del porto d'armi per uso sportivo; diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto del Prefetto di Catania che gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ingiungendogli di cederle entro 150 giorni a un terzo non convivente o a un'armeria e di darne comunicazione alla Prefettura. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui la proposta del Comando Stazione Carabinieri e la comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la revoca, disposta dal Questore di Catania, del porto d'armi per uso sportivo e, con ulteriori motivi aggiunti, il decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né ha svolto una valutazione esplicita del fumus boni iuris o del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze di tutela cautelare potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la trattazione nel merito dell'intero fascicolo alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027, secondo il calendario da emanare.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata quale atto presupposto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata definita mediante fissazione sollecita dell'udienza di merito, ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze di tutela cautelare possono essere soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, di adottare tale misura invece di una specifica misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non concedere una specifica misura cautelare e fissare direttamente la trattazione della causa nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia sulla legittimità degli atti impugnati e non implica, di per sé, l'accoglimento o il rigetto della domanda cautelare nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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