Cassazione Civile, Ordinanza n. 21575/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento e a un avviso di presa in carico concernenti imposte e altri crediti erariali e camerali maturati tra il 2003 e il 2014. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva ritenuto regolari alcune notifiche di cartelle eseguite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 senza seconda raccomandata informativa, aveva confermato la prescrizione di taluni crediti (diritti camerali e tassa automobilistica) e aveva ritenuto non prescritto un credito IRPEF. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale lamentando, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'omesso esame del motivo di appello relativo alla notificazione di un avviso di accertamento esecutivo prodromico all'avviso di presa in carico incluso nell'estratto di ruolo. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale denunciando, sempre ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTR ritenuto rituale la notifica delle cartelle senza l'invio della raccomandata informativa, sostenendo che in caso di notificazione non eseguita a mani proprie del destinatario tale adempimento fosse necessario. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'intera controversia riguardava l'impugnazione di un estratto di ruolo e degli atti ad esso sottesi; ha quindi applicato il sopravvenuto art. 3-bis d.l. n. 146/2021, ritenendo che l'estratto di ruolo sia impugnabile solo nei casi ivi previsti (pregiudizio per partecipazione ad appalti, riscossione di somme da parte della PA, o perdita di benefici nei rapporti con la PA), ipotesi non dedotte né provate nel caso concreto. Poiché il difetto di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non risultava formato un giudicato interno sulla questione, la Corte ha ritenuto il ricorso originario inammissibile per difetto di interesse, rendendo pregiudiziale tale profilo rispetto a tutti i motivi di merito.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse ad agire. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla questione preliminare dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e l'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la deduzione di nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello è stata prospettata come vizio processuale, ma è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso per difetto di interesse
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per la notificazione delle cartelle di pagamento, ritenuta dalla CTR rituale senza necessità della seconda raccomandata informativa; la Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione per difetto di interesse ad agire
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
invocato dal contribuente quale norma che richiederebbe la raccomandata informativa in caso di notificazione non eseguita a mani proprie; la Corte non ha deciso la censura per assorbimento
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
delinea, per i giudizi in corso, i soli casi in cui l'estratto di ruolo è direttamente impugnabile; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire
art. 382, terzo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando manca una condizione dell'azione, come nel caso di difetto di interesse ad agire
art. 2697 c.c.
citato indirettamente nel richiamo generale all'onere della prova, rilevando che il contribuente non aveva allegato/provato le condizioni speciali richieste per l'impugnazione dell'estratto di ruolo
art. 12637/2008 Sez. U.
richiamato come precedente sul rilievo officioso in ogni stato e grado della mancanza di interesse ad agire
art. 190/2023 Corte cost.
richiamata per affermare che le questioni di legittimità costituzionale contro la disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo sono inammissibili
art. 81/2024 Corte cost.
richiamata in continuità con la sentenza n. 190/2023 nel confermare la tenuta costituzionale della disciplina sopravvenuta
art. 382, comma 3, c.p.c.
base processuale per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario
art. 382 c.p.c.
richiamato quale norma che abilita la decisione di cassazione senza rinvio in presenza di un vizio radicale della domanda
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela giudiziale è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta, che richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio tipizzato.
- Il difetto di interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quando mancante, comporta l'inammissibilità dell'originario ricorso senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- La sopravvenienza normativa che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi in corso e incide immediatamente sulla proponibilità dell'azione.
- Quando manca l'interesse ad agire, la Cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, poiché difetta una condizione dell'azione.
- Le censure relative alla regolarità della notifica delle cartelle o di atti presupposti restano assorbite se la controversia è priva in radice del requisito dell'interesse ad agire.
- La mancanza di un giudicato interno espresso sulla questione preclusiva consente il rilievo officioso del difetto di interesse anche in sede di legittimità.
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