Sentenza del 29/04/2015 n. 8637 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva annullato la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe ONLUS. Il primo motivo riguardava l'insufficiente motivazione sull'effettivo svolgimento di attività solidaristica in favore di persone svantaggiate. Il secondo motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, sostenendo che la casa di riposo applicava rette allineate ai prezzi di mercato, senza differenziarle in base alle condizioni economiche o personali degli ospiti, e prestava servizi anche a persone anziane non necessariamente in situazione di concreto disagio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non formulato secondo i requisiti previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente la valutazione dei giudici d'appello, che si erano limitati a verificare la conformità dell'attività allo statuto senza accertare se i beneficiari fossero effettivamente persone in condizioni oggettive di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10
Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie [...] sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per le attività rientranti nei settori indicati dalla norma, la qualifica ONLUS richiede che le prestazioni siano dirette a persone realmente svantaggiate. Lo svantaggio può essere fisico, psichico, economico, sociale o familiare e non deve necessariamente consistere in una difficoltà economica.
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 3
Le disposizioni distinguono gli ambiti in cui la finalità solidaristica è riconosciuta solo se l'attività è svolta in favore di soggetti svantaggiati. La mera gestione di una struttura assistenziale o la previsione statutaria non sono sufficienti senza una verifica concreta dei destinatari.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto decisivo e controverso ed essere dedotto con chiarezza secondo le modalità processuali applicabili.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette alla norma, il motivo relativo al vizio di motivazione deve indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni per cui la motivazione sarebbe insufficiente o inidonea. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4, e art. 369, comma 3
Nel processo tributario non è normalmente necessario depositare nuovamente atti e documenti già acquisiti al fascicolo d'ufficio e provenienti dai fascicoli delle parti, salvo specifiche circostanze.
Massime di principio
- Per mantenere la qualifica di ONLUS non basta prevedere nello statuto finalità assistenziali o risultare formalmente iscritti all'anagrafe: occorre dimostrare che l'attività concreta sia rivolta a persone in una condizione oggettiva e percepibile di svantaggio.
- L'età avanzata, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente una situazione di svantaggio rilevante ai fini fiscali. Occorre verificare, caso per caso, la non autosufficienza, le condizioni psicofisiche, il disagio sociale o familiare e, se rilevante, la precarietà economica.
- L'applicazione di rette di mercato e non differenziate non esclude automaticamente la finalità solidaristica, ma costituisce un elemento significativo da valutare insieme alle caratteristiche concrete degli ospiti e alla modalità di erogazione dei servizi.
- Una struttura assistenziale deve documentare i criteri di accesso e le condizioni dei beneficiari, dimostrando che l'attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente a soggetti svantaggiati, e non indistintamente a tutti gli utenti appartenenti a una categoria generale.
- In sede di legittimità, i motivi relativi alla motivazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale; in caso contrario possono essere dichiarati inammissibili senza esame del merito.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente che l'associazione non possieda i requisiti ONLUS: impone al giudice di merito un nuovo accertamento concreto sulle condizioni dei beneficiari e sulle modalità effettive dell'attività.
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