Cassazione Civile, Ordinanza n. 20150/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ha rettificato il reddito d'impresa del contribuente ritenendo sottostimata la plusvalenza realizzata nella cessione di un'azienda, in particolare per effetto della valorizzazione dell'avviamento desunta dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato che il valore definito in sede di registro potesse essere automaticamente utilizzato per le imposte dirette. La CTP ha accolto il ricorso del contribuente; la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il valore di registro fosse soltanto un indizio e che mancassero ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, oltre a rilevare che il contribuente aveva fornito giustificazioni dei valori dichiarati. In Cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto esaminare la metodologia accertativa perché l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro era definitivo; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 86 TUIR, 2697 e 2729 c.c., assumendo che la definitività del valore ai fini registro vincolasse anche l'accertamento delle plusvalenze Irpef; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova contraria da parte del contribuente; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non si sarebbe pronunciata sulla rettifica del valore di cessione dei beni strumentali, limitandosi al tema dell'avviamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può essere considerato da solo prova del maggior corrispettivo nella cessione d'azienda, ma solo elemento indiziario da corroborare con ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti; ha però rilevato che la CTR non aveva esaminato una distinta questione, relativa alla rettifica del valore di cessione dei beni strumentali, integrando omessa pronuncia.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è la base normativa dell'accertamento sintetico/induttivo richiamato nell'avviso, ma la Corte ribadisce che il maggior corrispettivo non può essere desunto solo dal valore accertato in sede di registro.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'accertamento induttivo delle plusvalenze richiede una base presuntiva idonea; il solo valore di registro non basta.
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la plusvalenza da cessione d'azienda deve essere accertata secondo i criteri propri delle imposte dirette, non in modo automatico per rinvio al valore di registro.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova del maggior corrispettivo grava sull'Amministrazione; il contribuente può offrire prova contraria.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il valore di registro è solo un indizio se non accompagnato da altri elementi.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la censura dell'Ufficio sulla definitività dell'atto di registro non è stata accolta, perché non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni devolute; l'omessa pronuncia sulla rettifica dei beni strumentali ha determinato la cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo sul vizio di omessa pronuncia è stato ritenuto ammissibile perché l'Ufficio aveva riportato gli atti rilevanti nei limiti richiesti dal principio di autosufficienza.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"gli articoli 58, 68, 85 e 86 ... si interpretano nel senso che ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore ... dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"
norma interpretativa retroattiva che esclude la presunzione del maggior corrispettivo fondata sul solo valore di registro e conferma la necessità di ulteriori elementi indiziari.
Massime di principio
- Nelle cessioni di azienda, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non prova da solo, per le imposte dirette, l'esistenza di un maggior corrispettivo o di una maggiore plusvalenza; esso costituisce soltanto un indizio.
- Per fondare un accertamento induttivo di plusvalenze occorrono ulteriori elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in difetto, l'avviso di accertamento non regge.
- Il valore di registro non ha efficacia vincolante automatica nel giudizio sulle imposte sui redditi: la sua definitività non esonera l'Amministrazione dall'allegare e provare circostanze ulteriori.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo prova contraria sulla congruità del prezzo dichiarato e sulle concrete caratteristiche del bene o dell'azienda ceduta.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi separatamente su tutte le autonome riprese fiscali dedotte in giudizio; la mancata decisione su una distinta questione integra omessa pronuncia e comporta cassazione con rinvio.
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