Sentenza n. 81/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 426/2024 in data 22 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza n. 426/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato l’Amministrazione a rendere disponibile la Carta del docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo complessivo di euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale. Ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il Collegio ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché il giudicato era stato notificato all’Amministrazione, il termine legale di centoventi giorni era decorso e il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. È stata invece respinta la richiesta relativa agli interessi legali: la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione sugli interessi e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto precettivo della decisione del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, essendo stati richiesti interessi decorrenti dalla maturazione del credito. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il ricorso per l’ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione a un giudicato e adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.
artt. 112 ss. c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La specifica azione di condanna per rivalutazione e interessi successivi al giudicato deve essere proposta nei termini previsti; il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere interessi non contemplati dal titolo esecutivo in assenza di una domanda conforme.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale costituisce, nella fattispecie, un ulteriore presupposto per l’esperimento dell’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
diritto di Stigliani Elisa ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità operative e funzionali della Carta del docente richieste dalla ricorrente; la sentenza dispone tuttavia l’esecuzione nei limiti del contenuto del giudicato.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare a un’amministrazione statale di eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il provvedimento sia stato notificato, sia decorso il termine legale per l’adempimento e l’amministrazione non abbia provato di aver eseguito quanto disposto.
- Il giudice dell’ottemperanza deve rispettare i limiti oggettivi del giudicato e non può integrare o ampliare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
- Gli interessi e la rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato devono essere richiesti mediante la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; non possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza quando il titolo esecutivo non contiene alcuna statuizione al riguardo e la domanda è formulata in modo diverso da quello previsto dalla norma.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di compiere gli adempimenti necessari su richiesta della parte vittoriosa.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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