Provvedimento del 31/01/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello di dichiarazione IRAP 2012 con istruzioni e allegati tecnici, ne disciplina compilazione, trasmissione telematica, invio alle Regioni, stampa e reperibilità. Le istruzioni spiegano in dettaglio soggetti obbligati, termini, sezioni dei quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS, deduzioni, ripartizione territoriale, versamenti, acconti, compensazioni, sanzioni e profili del servizio telematico.
Approvazione del modello IRAP 2012 per la dichiarazione IRAP 2011
Approvazione del modello IRAP 2012
Il documento approva il modello di dichiarazione "Irap 2012" e le relative istruzioni per la dichiarazione IRAP riferita al periodo d’imposta 2011. Il provvedimento disciplina inoltre modalità di compilazione, trasmissione, ripartizione territoriale dell’imposta, stampa del modello e riferimenti normativi applicabili.
Contenuto del provvedimento
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello IRAP 2012, composto dal frontespizio e dai quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS. Gli importi devono essere espressi in unità di euro con arrotondamento per eccesso o difetto secondo la soglia dei 50 centesimi.
La trasmissione telematica dei dati del modello da parte dei soggetti obbligati e degli intermediari abilitati deve avvenire secondo specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. Gli intermediari devono rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme per struttura e sequenza al modello approvato.
Reperibilità del modello e stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze. Può essere scaricato anche da altri siti, purché rispetti le caratteristiche tecniche dell’Allegato 2 e riporti l’indirizzo del sito di origine, oltre agli estremi del provvedimento.
L’Allegato 2 disciplina formato, carta, caratteristiche grafiche e colori del modello, ammettendo anche stampa monocromatica e compilazione meccanografica, purché restino garantite leggibilità e conformità strutturale.
Ambito soggettivo e termini di presentazione
Le istruzioni spiegano che il modello IRAP 2012 va utilizzato per la dichiarazione dell’IRAP relativa al 2011. I contribuenti soggetti ad IRES con periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre 2011 devono usare il modello dell’anno precedente; gli altri contribuenti diversi da IRES devono usare il modello 2012 se disponibile entro la scadenza.
La dichiarazione IRAP non è più presentata in forma unificata e va trasmessa esclusivamente per via telematica. Il termine ordinario è:
- per persone fisiche, società semplici, SNC, SAS ed equiparate: 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
- per soggetti IRES e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, lett. e-bis: ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza restano valide, salvo sanzioni; oltre 90 giorni si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.
Modalità di presentazione telematica
La dichiarazione può essere trasmessa:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli uffici dell’Agenzia delle entrate.
I servizi telematici sono Entratel e Fisconline. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la trasmissione avviene tramite gestori incaricati e operatori incaricati, secondo la disciplina richiamata nelle istruzioni. Gli intermediari devono rilasciare l’impegno alla trasmissione, restituire la dichiarazione sottoscritta entro 30 giorni dal termine e conservare copia delle dichiarazioni trasmesse.
La comunicazione di avvenuta presentazione resta disponibile per 30 giorni sui servizi telematici; dopo tale termine può essere richiesta presso qualunque ufficio dell’Agenzia.
Frontespizio: dati del contribuente, dichiarazioni integrative e firma
Il frontespizio è articolato in tre facciate e contiene dati anagrafici, codice fiscale, domicilio fiscale, natura giuridica, situazione, dati del dichiarante diverso dal contribuente, firma della dichiarazione, impegno alla trasmissione telematica e visto di conformità.
Sono disciplinati:
- correzione nei termini tramite nuova dichiarazione barrando la relativa casella;
- dichiarazione integrativa a favore;
- dichiarazione integrativa ordinaria;
- dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-ter, DPR 322/1998 per passare dalla richiesta di rimborso alla compensazione;
- eventi eccezionali, da codificare secondo la tabella dell’appendice.
La firma della dichiarazione è obbligatoria e deve essere apposta dal contribuente o dal soggetto che lo rappresenta. Se la dichiarazione è soggetta a revisione, deve essere sottoscritta anche dal revisore, dal responsabile della revisione o dal collegio sindacale, secondo i casi indicati. È prevista inoltre la facoltà di ricezione dell’avviso telematico da parte dell’intermediario.
Quadro IQ: persone fisiche
Il quadro IQ è destinato alle persone fisiche e si articola in sei sezioni:
- Sezione I: imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/1997;
- Sezione II: imprese art. 5 D.Lgs. 446/1997;
- Sezione III: imprese in regime forfetario;
- Sezione IV: produttori agricoli;
- Sezione V: esercenti arti e professioni;
- Sezione VI: determinazione del valore della produzione netta.
Per la Sezione I, la base imponibile deriva dalla differenza tra ricavi, variazioni rimanenze e contributi, da un lato, e costi deducibili, deduzioni ex art. 11 e recuperi di componenti extracontabili, dall’altro. Sono analiticamente richiamati i righi da IQ1 a IQ12, con specificazione di ricavi, rimanenze, contributi, costi di materie prime, servizi, ammortamenti, canoni di leasing, componenti positivi e negativi rinviati da periodi precedenti, deduzioni e valore della produzione.
Per la Sezione II, relativa alle imprese che adottano il criterio civilistico ex art. 5, la base imponibile deriva dal saldo tra valori e costi della produzione ex art. 2425 c.c., con esclusioni specifiche. Sono indicati i righi da IQ13 a IQ40, inclusi componenti positivi, costi, variazioni in aumento e diminuzione, deduzioni e valore della produzione finale.
Per la Sezione III, le imprese in regime forfetario determinano il valore della produzione sommando reddito forfetario, retribuzioni e interessi passivi e sottraendo le deduzioni ex art. 11. I righi interessati sono IQ41- IQ45.
Per la Sezione IV, i produttori agricoli indicano corrispettivi soggetti a registrazione IVA, acquisti inerenti, deduzioni e valore della produzione. Il valore è poi ripartito tra quota agricola e altre aliquote nella Sezione VI.
Per la Sezione V, gli esercenti arti e professioni indicano compensi professionali, costi inerenti, deduzioni e valore della produzione, sulla base dei righi IQ50-IQ53.
La Sezione VI calcola il valore della produzione netta, tenendo conto di:
- ripartizione territoriale della produzione in Italia e all’estero;
- quota eventualmente attribuita dal GEIE;
- ulteriore deduzione ex art. 11, comma 4-bis;
- deduzione per ricercatori e docenti;
- eventuale quota soggetta ad aliquota agricola o ad altre aliquote.
Quadro IP: società di persone
Il quadro IP riguarda società di persone ed equiparate e segue una struttura analoga a quella del quadro IQ, con Sezioni dedicate a:
- società commerciali art. 5-bis;
- società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9;
- società in regime forfetario;
- società esercenti attività agricola;
- società semplici e associazioni esercenti arti e professioni;
- determinazione del valore della produzione netta.
Le istruzioni specificano in modo analitico i righi da IP1 a IP12, da IP13 a IP46, da IP47 a IP51, da IP52 a IP55, da IP56 a IP59 e da IP60 a IP72, con richiamo a componenti positivi e negativi, variazioni in aumento/diminuzione, deduzioni, ripartizione territoriale, quote GEIE, ulteriore deduzione ex art. 11, deduzione per ricercatori e reddito agricolo agevolato.
Sono inoltre disciplinati gli effetti di rivalutazioni di beni immobili, operazioni straordinarie e, per i soggetti finanziari, l’inclusione di interessi attivi/passivi nella base imponibile secondo il comma 9 dell’art. 6.
Quadro IC: società di capitali, enti commerciali e soggetti finanziari/assicurativi
Il quadro IC si applica a società di capitali, enti commerciali, trust e altri soggetti residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio delle regioni per almeno tre mesi. È diviso in sei sezioni:
- Sezione I: imprese industriali e commerciali;
- Sezione II: banche, altri soggetti finanziari, Banca d’Italia e UIC;
- Sezione III: imprese di assicurazione;
- Sezione IV: variazioni in aumento e diminuzione;
- Sezione V: società in regime forfetario e cooperative edilizie/confidi;
- Sezione VI: valore della produzione netta.
Le istruzioni indicano i codici identificativi del soggetto passivo (imprese industriali, banche, SICAV, imprese di assicurazione, società sportive dilettantistiche, SIIQ/SIINQ, Banca d’Italia, ecc.).
Per la Sezione I, la base imponibile deriva dal saldo tra componenti positivi e negativi di conto economico ex art. 2425 c.c., con esclusioni specifiche, variazioni e recuperi extracontabili. Sono richiamati i righi IC1-IC14.
Per la Sezione II, dedicata ai soggetti finanziari, si applicano regole specifiche: interessi attivi e passivi, commissioni, dividendi, risultato dell’attività di negoziazione, fair value, margine di intermediazione e le deduzioni al 90 per cento per ammortamenti e altre spese amministrative. È disciplinata anche la particolare base imponibile di SIM, gestori di fondi, SICAV e Banca d’Italia/UIC.
Per la Sezione III, le imprese di assicurazione determinano la base imponibile partendo dai risultati tecnici dei rami danni e vita, apportando rettifiche per ammortamenti, spese amministrative e dividendi. È previsto il richiamo all’art. 7 e alle esclusioni di personale, svalutazioni crediti, leasing, ICI.
La Sezione IV raccoglie le variazioni in aumento e diminuzione per tutte le categorie, inclusi costi indeducibili, canoni di leasing, perdite/svalutazioni crediti, ICI, plus/minusvalenze immobiliari, ammortamenti indeducibili, componenti IAS/IFRS e componenti rinviati da periodi precedenti. Sono indicate anche le deduzioni per fondi rischi, minusvalenze, quote di ammortamento e componenti derivanti da operazioni straordinarie.
La Sezione V riguarda soggetti in regime forfetario, cooperative edilizie e confidi, con determinazione del valore della produzione mediante reddito forfetario o retribuzioni e altri compensi, nonché specifiche deduzioni e recuperi.
La Sezione VI calcola il valore della produzione netta, tenendo conto delle deduzioni ex art. 11, delle deduzioni per cooperative sociali, del valore prodotto all’estero, della quota attribuita dal GEIE, dell’ulteriore deduzione ex art. 11, del reddito dei ricercatori, della quota esente delle SIIQ/SIINQ, del rendimento presunto del 3 per cento sugli aumenti di capitale e dell’eventuale quota agricola agevolata.
Quadro IE: enti non commerciali
Il quadro IE è destinato agli enti non commerciali residenti e non residenti e si divide in sei sezioni:
- attività non commerciale;
- attività commerciale;
- soggetti in regime forfetario;
- produttori agricoli;
- soggetti non residenti esercenti arti e professioni;
- valore della produzione netta.
Per la sezione relativa all’attività non commerciale, la base imponibile è determinata sulle retribuzioni, sui redditi assimilati e sui compensi per lavoro autonomo occasionale, al netto delle deduzioni specifiche e dell’eventuale quota riferibile all’attività commerciale.
La sezione attività commerciale richiama la disciplina dell’art. 5 e indica la compilazione dei righi IE6-IE33, comprensivi di componenti positivi, costi, variazioni, plus/minusvalenze, deduzioni, componenti IAS/IFRS, e ripartizioni tra attività istituzionale e commerciale.
La sezione sui regimi forfetari riprende il meccanismo del reddito d’impresa forfetario con aggiunta di retribuzioni e interessi passivi, mentre la sezione sui produttori agricoli prevede corrispettivi, acquisti e deduzioni.
La sezione sui soggetti non residenti esercenti arti e professioni rinvia ai compensi professionali, ai costi inerenti e alle deduzioni ex art. 11.
La sezione finale della produzione netta disciplina valore prodotto in Italia e all’estero, quota GEIE, ulteriore deduzione, deduzione ex art. 11, redditi dei ricercatori, rendimento presunto sugli aumenti di capitale e quota agricola agevolata.
Quadro IK: amministrazioni ed enti pubblici
Il quadro IK si applica alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Le amministrazioni con più funzionari delegati ai versamenti IRAP devono compilare un modulo riepilogativo e distinti quadri per ciascun funzionario delegato.
Il quadro è suddiviso in tre sezioni:
- attività istituzionali;
- attività commerciali;
- produttori agricoli.
Nella sezione sulle attività istituzionali, la base imponibile si calcola sulle retribuzioni, sui redditi assimilati e sui compensi per lavoro autonomo occasionale, sottraendo le deduzioni per ricercatori, apprendisti, disabili e contratti di formazione lavoro. Sono previste regole specifiche per enti che svolgono attività commerciali in parallelo e per il personale impiegato promiscuamente.
La sezione attività commerciali segue la logica dell’art. 5 e comprende righi per ricavi, rimanenze, altri proventi, costi, ammortamenti, plus/minusvalenze, leasing, perdite su crediti, ICI, deduzioni per ricercatori, contributi INAIL, apprendisti/disabili e contratti di formazione lavoro, con ripartizione tra quota agricola e altre aliquote.
La sezione produttori agricoli riprende la disciplina dei soggetti agricoli titolari di reddito agrario o allevamento oltre soglia, con corrispettivi, acquisti, deduzioni e calcolo del valore della produzione netta.
Quadro IR: ripartizione della base imponibile, imposta e versamenti
Il quadro IR è dedicato alla ripartizione territoriale della base imponibile e al calcolo dell’imposta netta, nonché ai dati di versamento.
La Sezione I ripartisce la base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE e IK tra regioni e province autonome, secondo il criterio delle retribuzioni, compensi e utili degli addetti, o criteri speciali per banche, finanziarie, assicurazioni e agricoltura. È prevista la gestione di più aliquote, della quota GEIE e delle deduzioni regionali. La colonna 8 determina l’imposta netta per ciascuna regione/provincia autonoma.
La Sezione II riporta il totale imposta, l’eccedenza d’imposta della dichiarazione precedente, quella compensata in F24, gli acconti versati, l’importo a debito o a credito, l’eccedenza di versamento a saldo, il credito richiesto a rimborso, il credito in compensazione e il credito ceduto in consolidato fiscale.
La Sezione III è riservata alle amministrazioni pubbliche per la ripartizione regionale della base imponibile calcolata su base retributiva. Regola acconti, versamenti, crediti e saldo, con specifiche per il modello F24 enti pubblici e per i versamenti in tesoreria.
La Sezione IV riporta il codice fiscale del funzionario delegato nei casi in cui la dichiarazione sia presentata da amministrazioni con più funzionari autorizzati.
Quadro IS: prospetti vari
Il quadro IS comprende diversi prospetti:
- deduzioni art. 11 D.Lgs. 446/1997;
- ripartizione territoriale del valore della produzione;
- recupero deduzioni extracontabili;
- soggetti non operativi;
- disallineamenti da fusioni, scissioni e conferimenti;
- convenzione con gli Stati Uniti;
- rideterminazione dell’acconto;
- opzioni;
- codici attività;
- affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni.
Nella Sezione I sono disciplinate le deduzioni ex art. 11, con righe IS1-IS8 per contributi infortuni, deduzioni forfetarie per dipendenti a tempo indeterminato, contributi previdenziali, apprendisti/disabili/formazione lavoro/ricerca e sviluppo, e deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti. È indicato il meccanismo di calcolo del totale deduzioni e delle eventuali eccedenze rispetto alle retribuzioni.
La Sezione II disciplina la ripartizione territoriale del valore della produzione, con regole speciali per attività all’estero, navi, pesca, banche, finanziarie, assicurazioni e attività agricole, tramite i righi IS9-IS13.
La Sezione III riguarda il recupero delle deduzioni extracontabili del quadro EC, da riassorbire in sei quote costanti. Sono descritti contenuto e funzione dei righi IS14, inclusi i casi di opzione per imposta sostitutiva, distribuzione di riserve e realizzo anticipato dei beni riallineati.
La Sezione IV riguarda i soggetti non operativi ex art. 30 L. 724/1994 e disciplina il reddito minimo presunto IRAP, le deduzioni, gli interessi passivi e la ripartizione del valore della produzione, con indicazione del codice di esonero quando ricorrano cause di esclusione o disapplicazione.
La Sezione V regola i disallineamenti da operazioni di fusione, scissione e conferimento, con righi IS20-IS28 dedicati ai valori fiscali dante causa, al valore civile e fiscale, alle differenze assoggettate a imposta sostitutiva e ai valori finali.
La Sezione VI contiene i dati rilevanti per la convenzione con gli Stati Uniti, distinguendo costi del lavoro indeducibili, interessi passivi indeducibili e importo accreditabile dell’IRAP.
La Sezione VII disciplina la rideterminazione dell’acconto per il 2011, in relazione alle norme sulle società non operative e sull’allungamento del periodo di deduzione di avviamento e marchi.
La Sezione VIII riguarda le opzioni per agricoltura, allevamento e agriturismo, nonché per le amministrazioni ed enti pubblici che optano per il criterio dell’art. 5 sulle attività commerciali.
La Sezione IX contiene i codici attività e la sezione del quadro in cui è stato determinato il valore della produzione.
La Sezione X disciplina l’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008, indicando per ciascuna partecipazione l’anno operazione, il tipo operazione, l’eventuale soggetto subentrato, la differenza contabile, i valori di avviamento, marchi e altre attività immateriali, la base imponibile affrancabile e l’eventuale opzione o revoca.
Versamenti, acconti, compensazioni e rateazione
Il provvedimento richiama le regole generali di versamento dell’IRAP:
- saldo e primo acconto entro il 16 giugno per persone fisiche e soggetti ex art. 5 TUIR;
- entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per gli altri soggetti;
- possibile differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento.
L’acconto è dovuto nella misura del 99 per cento per persone fisiche e soggetti ex art. 5 TUIR, e del 100 per cento per gli altri soggetti, con soglie minime previste dalla norma. L’acconto è normalmente versato in due rate, 40 per cento e 60 per cento, salvo casi particolari.
È ammessa la compensazione con modello F24 entro il limite annuo di euro 516.456,90. I crediti IRAP della sezione III del quadro IR non sono utilizzabili in compensazione orizzontale.
La rateazione delle somme dovute è possibile ma deve completarsi entro novembre; sono previste modalità di calcolo degli interessi, con tassi e scadenze differenziati per soggetti titolari e non titolari di partita IVA.
Servizi telematici Entratel e Fisconline
La parte finale delle istruzioni descrive in dettaglio il funzionamento dei servizi telematici Entratel e Fisconline: abilitazione, accesso, generazione dell’ambiente di sicurezza, trasmissione delle dichiarazioni, ricevute, scarti, annullamenti e assistenza.
Sono indicati i soggetti abilitabili a Entratel, i requisiti per Fisconline, i profili di sicurezza, le chiavi asimmetriche, il codice di autenticazione e il servizio di assistenza telefonica e online.
Sanzioni
Sono riepilogate le sanzioni per:
- omessa dichiarazione o presentazione tardiva oltre 90 giorni;
- presentazione su modelli non conformi;
- dichiarazione infedele;
- omissioni o irregolarità negli studi di settore;
- omessi o insufficienti versamenti;
- utilizzo di crediti inesistenti o eccedenti.
Le sanzioni variano in funzione della violazione e, nei casi di versamento tardivo o comunicazioni di irregolarità, possono essere ridotte secondo le regole del ravvedimento e delle procedure di liquidazione automatica o controllo formale.
Appendici
L’appendice contiene:
- la tabella degli eventi eccezionali, con codici per vittime di estorsione/usura, alluvioni Veneto 2010, Lampedusa e Linosa, altri eventi, avversità atmosferiche in Liguria e Genova;
- l’elenco dei paesi e territori esteri, con relativi codici;
- la tabella delle deduzioni regionali;
- la tabella delle aliquote applicabili e della relativa codifica per regioni e province autonome, con numerose aliquote ordinarie, maggiorate, agevolate o esenti per settori e soggetti specifici;
- l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
L’informativa privacy chiarisce finalità del trattamento, soggetti che trattano i dati, obbligatorietà del conferimento, diritti dell’interessato e assenza di necessità di consenso per i trattamenti svolti da soggetti pubblici o intermediari abilitati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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