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Provvedimento

Provvedimento del 31/01/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello dichiarativo CNM 2012 per il consolidato nazionale e mondiale, ne disciplina presentazione telematica, compilazione, stampa e arrotondamento degli importi. Le istruzioni illustrano in dettaglio l’uso dei quadri del modello, i trasferimenti tra società del gruppo, la determinazione dell’imposta e dei crediti d’imposta, nonché i casi di interruzione della tassazione di gruppo e di concorso tra consolidato nazionale e mondiale.

Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2012" e relative istruzioni

Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2012"

Il documento approva il modello dichiarativo "Consolidato nazionale e mondiale 2012" e le relative istruzioni, da utilizzare nell’anno 2012 per la dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per gruppi di imprese non residenti. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di presentazione, i criteri di compilazione, la reperibilità del modello e le caratteristiche tecniche per la stampa.

Ambito di applicazione e struttura del modello

Il modello è destinato:

  • ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, cioè al consolidato nazionale;
  • ai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, cioè al consolidato mondiale.

Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri:

  • per il consolidato nazionale: NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK, CS;
  • per il consolidato mondiale: MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK, CS.

In caso di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, le istruzioni prevedono la compilazione congiunta dei quadri relativi a entrambi i regimi, secondo le regole specificamente indicate.

Modalità di presentazione, compilazione e stampa

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetto incaricato, secondo specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme per struttura e sequenza a quella approvata.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento:

  • per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto se inferiore.

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è autorizzata anche la stampa da altri siti a condizione che siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato 1 e siano riportati l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

Caratteristiche tecniche per la stampa

L’Allegato 1 stabilisce che il modello:

  • deve essere predisposto su fogli singoli fronte/retro formato A4;
  • può essere predisposto in quartine con due fogli A4, uno originale e uno per copia del contribuente;
  • può essere realizzato su moduli meccanografici a striscia continua o stampato con stampanti laser o equivalenti che garantiscano leggibilità nel tempo.

La carta deve essere bianca, con opacità tra l’86% e l’88% e peso di 80 gr./mq. I contenuti grafici devono rispettare un’area centrale prestabilita e riportare, sul bordo laterale sinistro, i dati del soggetto che cura la stampa o la predisposizione grafica e gli estremi del provvedimento. Per la stampa tipografica sono previsti nero e pantone 542 U; è consentita la stampa monocromatica nera.

Termini di presentazione, versamenti e acconti

La dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il modello va presentato separatamente dalla società o ente controllante, e non può essere incluso nel modello UNICO 2012 SC.

I versamenti IRES, compresi quelli relativi al primo acconto, seguono le regole dell’art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435:

  • saldo e primo acconto entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio o rendiconto è approvato oltre quattro mesi dopo la chiusura, il saldo è versato entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione;
  • se il bilancio non è approvato entro il sesto mese, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

È ammesso il versamento entro il trentesimo giorno successivo con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per l’anno d’imposta 2011 l’acconto è determinato nella misura del 100%; il 40% è versato con la prima rata e il residuo con la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Frontespizio: dati, firme e opzioni

Il frontespizio contiene:

  • il tipo di dichiarazione;
  • i dati della società o ente consolidante;
  • i dati del rappresentante firmatario;
  • la firma della dichiarazione;
  • l’impegno alla presentazione telematica;
  • il visto di conformità.

Nel riquadro del tipo di dichiarazione va barrata la casella relativa al consolidato nazionale, al consolidato mondiale o entrambe, in caso di concorso dei due regimi. Le dichiarazioni correttive e integrative sono richiamate alle istruzioni di UNICO 2012 SC.

I dati della consolidante comprendono codice fiscale, denominazione, sede legale o estera, domicilio fiscale se diverso, dati del bilancio o rendiconto, periodo d’imposta, natura giuridica, situazione, recapiti e, per i soggetti non residenti, dati dello Stato estero di residenza e del codice identificativo estero.

Il riquadro del rappresentante richiede codice fiscale, codice carica, dati anagrafici e, se residente all’estero, i dati di residenza estera. In caso di più rappresentanti, se ne indica uno solo.

La casella "Invio avviso telematico" consente al contribuente di far ricevere all’intermediario gli avvisi relativi al controllo formale; l’intermediario aderisce con la casella "Ricezione avviso telematico" nel riquadro dell’impegno alla trasmissione.

Il visto di conformità è riservato al CAF o al professionista e deve essere sottoscritto dal soggetto responsabile.

Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale del consolidato nazionale

Il quadro NF serve a determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale sulla base dei redditi o delle perdite delle società partecipanti, con le rettifiche previste dall’art. 96 del TUIR e dagli artt. 124 e 125 del TUIR.

Sezione I - Somma algebrica dei redditi complessivi netti

In questa sezione si riportano, per la consolidante e per ciascuna consolidata:

  • il codice fiscale;
  • il reddito o la perdita;
  • l’eventuale quota di reddito minimo;
  • l’indicazione delle perdite dei primi tre periodi d’imposta quando ricorrano i presupposti dell’art. 84, comma 2, del TUIR;
  • il codice relativo alle operazioni straordinarie non interruttive del consolidato, secondo una tabella di codici che include fusione, scissione, conferimento, liquidazione volontaria e altre fattispecie.

Il rigo NF7 riepiloga i dati della sezione:

  • somma algebrica dei redditi complessivi netti;
  • totale dei redditi minimi;
  • ammontare delle perdite non compensabili con il reddito minimo di gruppo;
  • importo finale da considerare nel calcolo successivo.

Sezione II - Rettifiche di consolidamento

Qui si indicano:

  • gli interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis;
  • il recupero del pro-rata patrimoniale e altre rettifiche;
  • il regime di neutralità;
  • il totale delle variazioni;
  • il reddito complessivo globale.

Il quadro disciplina l’uso delle perdite rispetto al reddito minimo e chiarisce che, in presenza di redditi minimi, le perdite non possono abbatterli.

Sezione III - Trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

La sezione conserva i dati relativi ai trasferimenti di beni in regime di neutralità effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, dopo l’abrogazione dell’art. 123 del TUIR. Si indicano:

  • codice fiscale del soggetto;
  • valore di libro;
  • valore fiscale riconosciuto.

Sezione IV - Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis

La sezione riguarda i soggetti finanziari partecipanti al consolidato. Sono indicati:

  • codice fiscale del soggetto;
  • interessi passivi verso partecipanti;
  • interessi verso esterni.

Il totale degli interessi passivi deducibili è pari al 4% del minore importo tra interessi verso partecipanti e verso esterni.

Sezione V - Interessi passivi ex art. 96, commi 7 e 8

La sezione si riferisce alle eccedenze di interessi passivi e di ROL delle società del consolidato nazionale e delle società estere virtualmente incluse. Le istruzioni specificano:

  • che ogni società può portare o un’eccedenza di interessi passivi o un’eccedenza di ROL, ma non entrambe per lo stesso codice fiscale;
  • che il ROL delle società estere è acquisito integralmente, a prescindere dalla percentuale di partecipazione;
  • che la priorità d’uso del ROL spetta ai soggetti residenti rispetto a quello delle società estere.

Quadro NX - Trasferimenti al gruppo nel consolidato nazionale

Il quadro NX raccoglie i dati comunicati dalle società aderenti al consolidato, inclusa la consolidante, relativi a crediti, ritenute, acconti, eccedenze e deduzioni trasferite al gruppo.

Le sezioni riguardano:

  • oneri detraibili;
  • crediti d’imposta sui fondi comuni;
  • crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti;
  • ritenute;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze IRES;
  • trasferimenti infragruppo di eccedenze;
  • acconti versati;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR;
  • aiuto alla crescita economica.

Oneri detraibili

Si riportano i dati di spese per risparmio energetico e altri oneri detraibili. Le tipologie di spesa per risparmio energetico sono codificate da 1 a 5 e comprendono riqualificazione energetica, interventi su edifici esistenti, pannelli solari, sostituzione impianti di climatizzazione e scaldacqua a pompa di calore.

Crediti d’imposta sui fondi comuni e per redditi esteri

Sono trasferiti i crediti d’imposta maturati dalle società del gruppo, distinguendo tra consolidante e consolidate.

Crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti

La sezione recepisce i crediti per gli immobili colpiti dal sisma e altri crediti d’imposta, che devono poi essere riportati anche nel quadro CS.

Ritenute

Si indicano le ritenute subite dalle società aderenti, compresa la consolidante.

Crediti concessi alle imprese e eccedenze IRES

La sezione VI riguarda i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. La sezione VII riguarda le eccedenze IRES delle precedenti dichiarazioni trasferite al consolidato; la sezione VIII i trasferimenti eccedenti infragruppo ex art. 43-ter DPR 602/1973, con disciplina del residuo disponibile e degli utilizzi in IRES.

Acconti versati

Si distinguono gli acconti versati dalla consolidante e dalle consolidate, anche in caso di operazioni straordinarie o fuoriuscita di soggetti dalla trasparenza fiscale.

Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES e art. 165, comma 6

Le sezioni X e XI raccolgono le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES e quelle di cui all’art. 165, comma 6, TUIR, con indicazione del codice tributo, dell’anno di formazione, dello Stato estero e degli importi nazionali ed esteri.

Aiuto alla crescita economica

La sezione XII trasferisce al consolidato la deduzione ACE di cui all’art. 1 del D.L. 201/2011, da riportare nel quadro CN.

Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo

Il quadro NI si utilizza in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione. Serve a regolare:

  • i versamenti effettuati;
  • la cessione dell’eccedenza IRES ex art. 43-ter DPR 602/1973;
  • l’attribuzione delle perdite.

La sezione I disciplina i versamenti e la loro eventuale attribuzione alle società uscite dal consolidato. Le sezioni II e III regolano la cessione dell’eccedenza IRES e l’attribuzione delle perdite alle società partecipanti, tenendo conto delle perdite da consolidamento e delle regole di attribuzione in caso di consolidato nazionale e mondiale.

Crediti per redditi prodotti all’estero nel consolidato nazionale: quadri NR, NE e NC

I quadri NR, NE e NC servono per il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165 TUIR.

Quadro NR - comma 1 dell’art. 165

Il quadro NR determina il credito spettante per imposte estere definitive su redditi esteri prodotti durante il consolidato. Si articola in:

  • sezione I, per il credito teorico per singolo soggetto, Stato e anno;
  • sezione II, per il credito effettivamente spettante, nei limiti dell’imposta netta.

Le istruzioni precisano che il credito non spetta se il reddito estero rideterminato in Italia è inferiore o pari a zero. Le colonne prevedono l’indicazione di codice fiscale, Stato estero, anno di produzione, reddito estero, imposta estera definitiva, reddito complessivo globale, imposta lorda, imposta netta, crediti già utilizzati e quota di imposta lorda.

Quadro NE - comma 6 dell’art. 165

Il quadro NE disciplina le eccedenze di imposta nazionale ed estera per consentire il credito da eccedenza. È articolato in:

  • sezione I-A, per la determinazione del credito con riferimento a ciascun soggetto e a ciascuno Stato/anno;
  • sezione I-B, per l’aggregazione per Stato delle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione I-C, per il riporto delle eccedenze maturate nelle dichiarazioni precedenti;
  • ulteriori righi per stati esteri successivi.

Le istruzioni contengono un metodo dettagliato di calcolo per determinare:

  • eccedenza di imposta nazionale;
  • eccedenza di imposta estera;
  • credito maturato;
  • residui da riportare.

Sono previste regole specifiche per:

  • imposte rese definitive in periodi diversi;
  • utilizzo di crediti già fruiti in dichiarazioni precedenti;
  • casi in cui il reddito estero sia negativo, nullo o positivo;
  • eccedenze negative di imposta nazionale;
  • casi particolari con trasferimenti da altri soggetti.

Quadro NC - riepilogo crediti ex art. 165

Il quadro NC riassume i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165, tenendo conto anche di eventuali importi da restituire o già utilizzati. Il credito complessivo si determina con la formula:

  • NC1 + NC2 – NC3

L’importo così ottenuto va riportato nel quadro CN.

Consolidato mondiale: quadro MF

Il quadro MF determina il reddito imponibile complessivo del consolidato mondiale, sulla base dei redditi o perdite delle società non residenti imputati alla controllante, con rettifiche di consolidamento previste dagli artt. 130-142 del TUIR.

Sezione I - Somma algebrica dei redditi imponibili

Si riportano:

  • il reddito o la perdita della controllante;
  • la quota di reddito minimo;
  • i dati delle controllate estere, inclusi codice fiscale, codice identificativo estero, codice paese, quota di partecipazione, reddito o perdita revisionato e rideterminato.

Il rigo MF7 riepiloga la somma algebrica e gli eventuali redditi minimi, con regole analoghe a quelle del quadro NF, comprese le ipotesi di società non operative.

Sezione II - Rettifiche di consolidamento

La sezione recepisce le variazioni in aumento derivanti, tra l’altro, dall’art. 139-bis del TUIR e dall’art. 138, comma 1. Il reddito imponibile complessivo si ottiene sommando il reddito consolidato e le rettifiche.

Consolidato mondiale: quadro MX

Il quadro MX è l’equivalente del quadro NX per il consolidato mondiale, ma riguarda i dati della società controllante. Comprende:

  • oneri detraibili;
  • crediti sui fondi comuni;
  • crediti per redditi esteri;
  • altri crediti, incluse agevolazioni Abruzzo;
  • ritenute;
  • eccedenze IRES;
  • acconti versati;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze ex art. 165, comma 6;
  • ACE.

Il quadro non si compila in caso di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, poiché tali dati confluiscono nel quadro NX.

Crediti per redditi prodotti all’estero nel consolidato mondiale: quadri MR, ME e MC

I quadri MR, ME e MC sono destinati al credito d’imposta estero nel consolidato mondiale.

Quadro MR - comma 1 dell’art. 165

È strutturato in:

  • sezione I-A, per la controllante;
  • sezione I-B, per ciascuna controllata estera;
  • sezione II, per la determinazione del credito effettivo.

Le regole sono analoghe a quelle del quadro NR, ma riferite alla controllante e alle controllate estere, con reddito complessivo e imposta lorda del consolidato mondiale.

Quadro ME - comma 6 dell’art. 165

Il quadro ME replica la logica del quadro NE per il consolidato mondiale. È organizzato in:

  • sezione I-A per la controllante;
  • sezione I-B per le eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione I-C per il riporto delle eccedenze pregresse;
  • sezione II-A per le società controllate;
  • sezione II-B per le eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione II-C per le eccedenze pregresse.

Le istruzioni ripercorrono nel dettaglio i criteri di calcolo di eccedenze nazionali ed estere, credito spettante, residui e rapporti con le dichiarazioni precedenti.

Quadro MC - riepilogo crediti

Il quadro MC riepiloga i crediti maturati ai sensi dei commi 1 e 6 dell’art. 165 nel consolidato mondiale. Il credito complessivo è dato da:

  • MC1 + MC2 – MC3

L’importo finale va riportato nel quadro CN.

Concorso tra consolidato nazionale e mondiale

In caso di coesistenza obbligatoria o facoltativa dei due regimi, la società consolidante deve applicare una procedura combinata:

  • compilare il quadro NR sezione I per la consolidante e le consolidate residenti;
  • compilare il quadro MR sezione I-B per le controllate estere;
  • compilare il quadro NR sezione II per tutti i soggetti;
  • compilare il quadro NE sezioni I-A, I-B e I-C per la parte nazionale;
  • compilare il quadro ME sezioni II-A, II-B e II-C per la parte mondiale;
  • compilare il quadro NC per il riepilogo dei crediti.

È ribadito che, anche in tale ipotesi, la somma del credito ex comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale ex comma 6 non può eccedere l’imposta netta del periodo di produzione del reddito estero.

Quadro CC - utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo

Il quadro CC serve a controllare l’utilizzo dei crediti trasferiti al consolidato, distinguendo:

  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES.

Per ciascun codice credito o codice tributo si indicano:

  • residuo della precedente dichiarazione;
  • importo attribuito nella presente dichiarazione;
  • utilizzo in CN o compensazione F24;
  • differenza residua.

Quadro CN - determinazione dell’imposta

Il quadro CN determina l’IRES dovuta o a credito sulla base del reddito complessivo globale.

Consolidato nazionale

Le principali componenti sono:

  • CN1: reddito minimo e reddito o perdita del gruppo;
  • CN3: perdite pregresse utilizzabili in misura limitata o piena;
  • CN4: reddito imponibile netto, comprensivo della deduzione ACE;
  • CN5-CN7: imposta lorda e imposta netta;
  • CN8-CN12: crediti d’imposta e ritenute;
  • CN13: IRES dovuta o a credito;
  • CN14-CN18: uso di crediti trasferiti, eccedenze IRES e acconti;
  • CN19-CN22: imposta a debito o a credito, cessione del credito e rimborso/compensazione.

Consolidato mondiale

Le regole sono analoghe, con adattamento ai dati del quadro MF e MX. In particolare:

  • CN1 contiene il reddito minimo e il reddito o perdita del quadro MF;
  • CN4 recepisce la deduzione ACE del quadro MX;
  • CN6 considera gli oneri detraibili del quadro MX;
  • CN8-CN11 recepiscono crediti e ritenute del quadro MX;
  • CN15-CN18 considerano eccedenze, acconti e saldo del consolidato mondiale.

In caso di coesistenza di consolidato nazionale e mondiale, i righi del CN recepiscono i dati del quadro NX, salvo il credito estero che deve includere anche il dato del quadro NC.

Quadro CK - cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo

Il quadro CK consente alla consolidante di cedere l’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione:

  • ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
  • agli altri soggetti del gruppo rilevanti ai sensi dell’art. 43-ter DPR 602/1973.

La sezione I riguarda i cessionari aderenti al consolidato; la sezione II gli altri cessionari appartenenti al gruppo. Per ogni rigo si indicano codice fiscale e importo ceduto.

Quadro CS - prospetti vari

Il quadro CS raccoglie una serie di prospetti accessori:

  • perdite non compensate;
  • perdite delle società del gruppo;
  • perdite da istanza di rimborso IRAP;
  • perdite da istanza ex art. 40-bis, comma 3, DPR 600/1973;
  • dati per l’art. 128 TUIR;
  • oneri detraibili per risparmio energetico;
  • crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • rideterminazione dell’acconto.

Perdite non compensate e perdite del gruppo

Le perdite formatesi in costanza di consolidato sono riepilogate nel prospetto. Le istruzioni distinguono:

  • perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1;
  • perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2.

Nel consolidato nazionale, le perdite restano normalmente nella disponibilità della consolidante, salvo diversa opzione in sede di adesione. Il prospetto indica anche le perdite apportate dalle singole società del gruppo.

Perdite da istanze di rimborso o da accertamento

Sono disciplinati i casi di:

  • istanza di rimborso da IRAP;
  • istanza per il computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento.

Dati per l’art. 128 TUIR

La sezione riassume i dati comunicati alle controllate per l’applicazione dell’art. 128 TUIR e dell’art. 16 del D.M. 9 giugno 2004. Vengono considerate anche le regole dell’imposta sostitutiva del 6% prevista dalla legge n. 244 del 2007 per il riallineamento dei valori patrimoniali.

Oneri detraibili per risparmio energetico

La sezione riporta le spese sostenute dalle società del gruppo e le quote detraibili, con indicazione di codice fiscale, anno, tipologia di spesa, numero di quote, quota del periodo e importi.

Crediti per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Il prospetto recepisce il credito d’imposta riconosciuto per gli interventi sugli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Il credito può essere ripartito in 5 o 10 quote e non può superare complessivamente euro 80.000, né l’imposta netta di ciascun periodo. La quota annuale va riportata nel quadro CN nei limiti dell’imposta netta.

Rideterminazione dell’acconto

La sezione consente di rideterminare l’acconto relativo al periodo d’imposta 2011 secondo il metodo storico. Si indicano:

  • il reddito complessivo globale rideterminato del periodo precedente;
  • l’imposta del periodo precedente rideterminata;
  • l’acconto del periodo corrente calcolato sulla base di tale imposta.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama numerose disposizioni normative, tra cui:

  • DPR 600/1973;
  • DPR 917/1986 (TUIR);
  • D.Lgs. 241/1997;
  • DPR 322/1998;
  • D.Lgs. 196/2003;
  • D.M. 9 giugno 2004;
  • D.L. 223/2006;
  • D.L. 39/2009;
  • D.L. 70/2011;
  • D.L. 98/2011;
  • D.L. 138/2011;
  • legge 183/2011;
  • D.L. 201/2011;
  • D.L. 216/2011.

È inoltre stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

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