Cassazione Civile, Ordinanza n. 11082/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 relativo a sei immobili siti nel Comune di Napoli. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente, riconoscendole l’esenzione IMU per l’abitazione principale in relazione a un immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, pur in presenza della residenza del coniuge in altro immobile nello stesso Comune, in Via Ponte Rossi n. 104. Il Comune ha impugnato la decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, sostenendo che l’esenzione non potesse essere riconosciuta per l’immobile di Via Carlo Poerio, ove la contribuente non aveva mai fissato la residenza anagrafica. Il ricorso è stato proposto dopo la sospensione del giudizio in attesa dell’intervento della Corte costituzionale sulla disciplina dell’abitazione principale ai fini IMU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Richiamata la disciplina originaria e le successive modifiche dell’IMU, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, ha affermato che, nel periodo rilevante, l’esenzione per abitazione principale spetta solo per l’immobile in cui il possessore abbia sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale; in presenza di immobili diversi, l’agevolazione non può essere scelta liberamente per un immobile in comunione con il coniuge se la contribuente non vi abbia fissato la propria residenza. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
"Per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
Nel testo originario e nelle versioni successive la disciplina è stata letta, per il periodo applicabile, come richiedente la contestuale presenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile, poi oggetto dell’intervento demolitorio della Corte costituzionale e della successiva lettura conforme ai giudizi pendenti.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale"
La disposizione originaria è stata ricostruita come ancorata alla sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, senza riferimento al nucleo familiare.
art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
"Per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
L’introduzione del riferimento al nucleo familiare ha segnato il passaggio a un’impostazione che collegava l’agevolazione a un solo immobile per nucleo familiare, ove il possessore e i familiari vi risiedano e dimorino.
art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013, n. 147
"Per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La norma è stata letta come conferma della disciplina che, fino all’intervento della Corte costituzionale, subordinava l’agevolazione alla coincidenza tra immobile, residenza e dimora del possessore e del nucleo familiare.
art. 1, comma 741, lett. b, legge 27 dicembre 2019, n. 160
"per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La norma della nuova IMU è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui esigeva il requisito del nucleo familiare, per cui non può più essere letta in modo da negare l’esenzione al possessore che soddisfi personalmente i requisiti nell’immobile prescelto.
art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
"le agevolazioni per l'abitazione principale... si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare"
Il legislatore ha cercato di superare gli orientamenti della Cassazione che negavano l’esenzione quando i coniugi avevano residenze in Comuni diversi.
art. 384 c.p.c.
La Corte, ritenuto non necessario svolgere ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che subordinava l’abitazione principale alla residenza e dimora del possessore e del nucleo familiare, con effetti rilevanti sui giudizi pendenti e sul caso esaminato.
art. 143 c.c.
È richiamato per distinguere l’obbligo di coabitazione coniugale dalla possibilità, in presenza di esigenze della vita o accordi sull’indirizzo familiare, di avere residenze distinte.
art. 144 c.c.
È richiamato per affermare che gli accordi tra coniugi sull’indirizzo della vita familiare possono incidere sulla scelta della residenza, senza che ciò implichi automaticamente la perdita dell’agevolazione dopo la declaratoria di incostituzionalità.
Massime di principio
- Ai fini dell’IMU sull’abitazione principale, il criterio decisivo è la contemporanea presenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale il beneficio è richiesto, riferita al possessore, con la disciplina successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale non più interpretabile nel senso di richiedere necessariamente la coabitazione del nucleo familiare.
- Per il periodo in cui la disciplina richiedeva il riferimento al nucleo familiare, non era consentito attribuire liberamente l’agevolazione a più immobili del medesimo nucleo, ma la soluzione della questione va ora letta alla luce dell’intervento della Corte costituzionale che ha espunto il requisito del nucleo familiare.
- La nozione di abitazione principale non coincide con la mera disponibilità o proprietà dell’immobile, ma richiede un accertamento in fatto sulla residenza anagrafica e sulla dimora abituale; in mancanza di tali requisiti nell’immobile contestato, l’esenzione non spetta.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.
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