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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-21/17

Giurisprudenza europea62017TJ0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un funzionario della Corte di giustizia trasferito al Parlamento europeo che contestava il mancato avanzamento ad AD 10 nell’esercizio di promozione 2015. La Corte ha ritenuto legittimo interrompere l’attribuzione dei punti di promozione alla data del trasferimento, anche in presenza del sistema prorata temporis. Sono stati quindi respinti sia i motivi di annullamento sia la domanda di risarcimento danni.

Funzione pubblica UE: promozione di un funzionario trasferito interistituzionalmente nel corso dell’esercizio di promozione e applicazione del sistema prorata temporis dell’istituzione d’origine

La questione giuridica

Se, per un funzionario trasferito ad altra istituzione nel corso dell’esercizio di promozione, l’istituzione d’origine debba continuare ad applicare il proprio sistema di promozione prorata temporis oltre la data del trasferimento, attribuendo punti di promozione fino alla data di decorrenza teorica della promozione; se il diniego di promozione violi l’articolo 45 dello Statuto, la parità di trattamento e il principio dell’unicità della funzione pubblica europea; e se sussista responsabilità risarcitoria dell’istituzione.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, quando un funzionario è trasferito ad altra istituzione nel corso dell’esercizio di promozione, l’istituzione d’origine resta competente a decidere sulla promozione solo fino alla data del trasferimento; conseguentemente, anche nel sistema prorata temporis i punti di promozione possono essere attribuiti soltanto fino a quando il funzionario dipende da tale istituzione. Il diniego di promozione non viola né l’articolo 45 dello Statuto né la parità di trattamento, poiché il funzionario trasferito si trova, dopo il trasferimento, in una situazione diversa rispetto ai colleghi rimasti nell’istituzione di origine. La domanda risarcitoria è respinta perché manca l’illegittimità del comportamento contestato e, in ogni caso, la promozione non costituisce un diritto automatico.

Norme richiamate

  • Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 6 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale

Funzione pubblica UE: promozione di un funzionario trasferito interistituzionalmente nel corso dell’esercizio di promozione e applicazione del sistema prorata temporis dell’istituzione d’origine

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea, successivamente trasferito al Parlamento europeo, contro la decisione di non promuoverlo al grado AD 10 nell’esercizio di promozione 2015. Il Tribunale esamina il rapporto tra articolo 45 dello Statuto, sistema interno di promozione fondato su punti e meccanismo prorata temporis, in presenza di un trasferimento interistituzionale avvenuto nel corso dell’anno.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, entrato in servizio presso la Corte di giustizia nel 2004 e divenuto funzionario nel 2006, è stato trasferito al Parlamento europeo il 16 marzo 2015 nel grado AD 9, secondo scatto. Per l’esercizio di promozione 2015 la soglia di riferimento per il grado AD 9 era fissata in 8 punti. In un primo momento gli erano stati attribuiti 0 punti per il 2014, poi, a seguito di contestazione, 2,5 punti per quell’anno; il comitato di promozione ha tuttavia ritenuto che, sommando tali punti ai punti prorata temporis, la soglia fosse raggiunta solo il 1o luglio 2015, cioè dopo il trasferimento al Parlamento. L’APN della Corte ha quindi negato la promozione con decisione dell’11 maggio 2016, confermata nel rigetto del reclamo.

Normativa e sistema di promozione applicabile

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 45 dello Statuto, secondo cui la promozione avviene per scelta, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti. Richiama poi le istruzioni interne della Corte di giustizia in materia di promozione, che prevedono:

  • un sistema di punti di promozione attribuiti annualmente;
  • una soglia di riferimento per essere presi in considerazione;
  • l’intervento del direttore di direzione e del comitato paritetico di promozione;
  • la trasmissione della proposta finale all’APN. Viene inoltre descritto il provvedimento prorata temporis, esteso dal 2015 a tutte le promozioni fino ai gradi AST 8 e AD 11, che consente di tener conto non solo della situazione al 1o gennaio ma anche del primo giorno di ciascun mese dell’anno, con un meccanismo di computo progressivo dei punti.

Primo motivo: violazione dell’articolo 45 dello Statuto

Il ricorrente sosteneva che, essendo divenuto promuovibile nel corso del 2015, avrebbe dovuto essere promosso dalla Corte di giustizia, istituzione d’origine, anche se trasferito al Parlamento prima della data di decorrenza della promozione. Il Tribunale respinge l’argomento.

Richiamando la giurisprudenza consolidata sul trasferimento interistituzionale, osserva che:

  • la competenza a decidere sulla promozione spetta all’istituzione d’origine;
  • tale competenza implica lo scrutinio comparativo dei meriti dei funzionari ancora appartenenti a quella istituzione;
  • la promozione può intervenire solo quando il funzionario dipende ancora dall’istituzione competente e quando esiste un posto vacante in bilancio.

Applicando tali principi al sistema della Corte di giustizia, il Tribunale chiarisce che i punti concessi nel corso dell’anno N, siano essi il risultato di una valutazione effettiva dei meriti dell’anno N oppure di una fictio iuris collegata al prorata temporis, possono essere attribuiti soltanto fino a quando il funzionario dipende dall’istituzione competente. Di conseguenza, la Corte era legittimata a non attribuire punti dopo il 16 marzo 2015, data del trasferimento al Parlamento. Il fatto che il ricorrente abbia raggiunto la soglia il 1o luglio 2015 è irrilevante, poiché in quella data non apparteneva più all’istituzione d’origine.

Secondo motivo: parità di trattamento e unicità della funzione pubblica europea

Il ricorrente lamentava che il trasferimento avesse interrotto la sua partecipazione all’esercizio di promozione e lo avesse trattato in modo deteriore rispetto ai colleghi rimasti alla Corte di giustizia. Il Tribunale respinge anche questo motivo.

Quanto alla parità di trattamento, osserva che il confronto va fatto tra situazioni comparabili. Nel 2015 il ricorrente non era in situazione comparabile a quella degli altri funzionari rimasti presso la Corte, perché era stato trasferito in corso d’esercizio; pertanto il periodo rilevante per la valutazione dei meriti e per l’attribuzione dei punti non poteva che arrestarsi al 15 marzo 2015. Il Tribunale aggiunge che non è dimostrato alcun rischio concreto di arbitrio nella fissazione della data di trasferimento, anche perché il trasferimento richiede il consenso delle istituzioni interessate e nasce, in linea di principio, da iniziativa del funzionario.

Quanto al principio dell’unicità della funzione pubblica europea, il Tribunale rileva che esso non impone alle istituzioni di applicare le medesime regole di promozione né di rinunciare alla propria autonomia organizzativa. Nel caso concreto il ricorrente non contestava l’esistenza di regole diverse tra Corte e Parlamento, ma il mancato utilizzo delle norme della Corte oltre la data del trasferimento; pertanto la censura non può essere accolta. In ogni caso, il Tribunale ricorda che lo Statuto non attribuisce un diritto soggettivo alla promozione, neppure quando siano soddisfatte tutte le condizioni, inclusa la soglia di punti.

Domanda di risarcimento danni

La domanda di risarcimento materiale, fondata sul presunto illecito nella mancata promozione, è respinta perché manca la prima condizione della responsabilità extracontrattuale: l’illegittimità del comportamento contestato. Il Tribunale rileva inoltre che, anche a voler ipotizzare un’illegittimità, il danno sarebbe comunque prematuro e non certo, poiché l’annullamento della decisione non comporterebbe automaticamente il diritto alla promozione né al corrispondente trattamento economico.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna RL alle spese. La decisione conferma la centralità della data di trasferimento nel delimitare la competenza dell’istituzione d’origine sia per lo scrutinio comparativo sia per l’attribuzione dei punti di promozione nel sistema prorata temporis.

Principi affermati

  • In caso di trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione, l’istituzione d’origine è competente a decidere sulla promozione solo fino alla data del trasferimento.
  • Nel sistema prorata temporis, i punti di promozione possono essere attribuiti solo fino a quando il funzionario dipende dall’istituzione competente a svolgere la valutazione comparativa.
  • Il trasferimento in altra istituzione giustifica una differenza di trattamento rispetto ai colleghi rimasti nell’istituzione d’origine e non viola, di per sé, il principio di parità di trattamento né quello dell’unicità della funzione pubblica europea.
  • Non esiste un diritto soggettivo alla promozione anche quando il funzionario abbia raggiunto la soglia di riferimento; di conseguenza, la domanda risarcitoria collegata alla mancata promozione è infondata.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapromozioni dei funzionaritrasferimento interistituzionaleparità di trattamentoresponsabilità extracontrattuale

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