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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-243/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017. — Antonio Miravitlles Ciurana e a. contro Contimark SA e Jordi Socias Gispert. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2009/101/CE – Articoli 2 e da 6 a 8 – Direttiva 2012/30/UE – Articoli 19 e 36 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 20, 21 e 51 – Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro – Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società. — Causa C-243/16

Giurisprudenza europea62016CJ0243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’interpretazione estensiva proposta dal giudice spagnolo: gli articoli richiamati delle direttive societarie riguardano pubblicità societaria e tutela del capitale, ma non creano un diritto dei creditori-lavoratori a cumulare davanti al giudice del lavoro l’azione contro la società e quella contro l’amministratore. L’eventuale azione di responsabilità dell’amministratore per omessa convocazione dell’assemblea resta quindi disciplinata dal diritto nazionale, anche quanto a competenza e rito. Di conseguenza, non può invocarsi la Carta per imporre una diversa ripartizione delle competenze giurisdizionali.

Le direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE non attribuiscono ai lavoratori-creditori il diritto di cumulare davanti al giudice del lavoro l’azione per i crediti retributivi contro la società e l’azione di responsabilità contro l’amministratore per omessa convocazione dell’assemblea in caso di gravi perdite.

La questione giuridica

Se le direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, lette alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, impongano agli Stati membri di consentire ai lavoratori subordinati che vantano crediti di lavoro verso una società per azioni di agire, dinanzi al medesimo giudice del lavoro competente sul credito, anche contro l’amministratore della società per ottenerne la condanna in solido; e se la giurisprudenza nazionale che impone un secondo giudizio civile/commerciale violi tali direttive e la Carta.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che le direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE non disciplinano né la responsabilità dell’amministratore per mancata convocazione dell’assemblea in caso di gravi perdite né le modalità processuali per farla valere; di conseguenza, esse non conferiscono ai lavoratori-creditori il diritto di agire davanti al giudice del lavoro, nello stesso procedimento volto al riconoscimento del credito retributivo, anche contro l’amministratore per chiederne la condanna solidale. Poiché la controversia rientra così nell’ambito del diritto nazionale, la Carta non è applicabile per contestare la soluzione processuale interna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/101/CE
  • Articoli 2, 6, 7 e 8 della direttiva 2009/101/CE
  • Direttiva 2012/30/UE
  • Articoli 19 e 36 della direttiva 2012/30/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 20, 21 e 51 della Carta
  • Ley de Sociedades de Capital (articoli 236, 237, 238, 241, 362, 363, 365 e 367)

Responsabilità dell’amministratore e azione dei lavoratori-creditori contro la società per azioni

La sentenza decide un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona relativo al recupero di crediti salariali nei confronti di una società per azioni insolvente e alla possibilità di chiamare in causa, nello stesso giudizio del lavoro, anche l’amministratore della società quale condebitore solidale. La questione nasceva dall’orientamento del Tribunal Supremo spagnolo, che imponeva una separazione tra l’azione per il credito di lavoro e l’azione di responsabilità contro l’amministratore.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano ex dipendenti della Contimark SA, cui erano state riconosciute retribuzioni arretrate e indennità a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Poiché la società era insolvente e gli importi recuperabili tramite garanzia salariale non coprivano integralmente i loro crediti, i lavoratori hanno promosso un’azione incidentale nel procedimento esecutivo per far dichiarare responsabile il legale rappresentante, Jordi Socías Gispert, per non aver convocato l’assemblea generale nonostante le gravi perdite della società nel 2012 e 2013.

Normativa UE richiamata

Il giudice del rinvio invocava:

  • la direttiva 2009/101/CE, in particolare gli articoli 2 e 6-8, relativi agli obblighi di pubblicità delle società e alle sanzioni per il loro inadempimento;
  • la direttiva 2012/30/UE, in particolare gli articoli 19 e 36, relativi rispettivamente alla convocazione dell’assemblea in caso di grave perdita del capitale sottoscritto e ai diritti dei creditori in caso di riduzione del capitale;
  • gli articoli 20, 21 e 51 della Carta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponesse di consentire ai creditori di natura salariale di agire davanti al giudice del lavoro, nello stesso processo in cui chiedono il riconoscimento del credito contro la società, anche contro l’amministratore per ottenerne la condanna solidale. Domandava inoltre se la giurisprudenza nazionale che esige due distinti procedimenti fosse incompatibile con le direttive e con il principio di non discriminazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2009/101/CE disciplina la pubblicità societaria, la validità degli obblighi sociali e la nullità delle società, mentre la direttiva 2012/30/UE mira a una protezione minima di azionisti e creditori attraverso la disciplina del capitale delle società per azioni. Tuttavia, le disposizioni specificamente richiamate dal giudice del rinvio non regolano la responsabilità dell’amministratore né attribuiscono ai creditori un diritto processuale specifico.

In particolare:

  • gli articoli 2, 6, 7 e 8 della direttiva 2009/101/CE non riguardano l’obbligo di convocare l’assemblea per perdite gravi, né l’azione di responsabilità contro l’amministratore, né le regole di competenza giurisdizionale;
  • l’articolo 36 della direttiva 2012/30/UE concerne solo la riduzione del capitale sottoscritto e il diritto dei creditori a ottenere garanzie;
  • l’articolo 19 della stessa direttiva si limita a prevedere che, in caso di grave perdita del capitale, l’assemblea debba essere convocata, ma non stabilisce chi sia il soggetto tenuto all’adempimento, né quali siano le conseguenze dell’omissione, né un diritto al risarcimento contro l’amministratore.

Da ciò la Corte deduce che la questione della sussistenza, dei presupposti e delle modalità di un’azione di responsabilità contro l’amministratore resta affidata al diritto nazionale. Non essendo la controversia disciplinata dal diritto dell’Unione in senso sufficiente, non vi è spazio per l’applicazione della Carta ai fini della censura della regola processuale nazionale sulla competenza del giudice del lavoro.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che le direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE non conferiscono ai lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni per effetto della risoluzione del contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro contro l’amministratore della società per farlo dichiarare condebitore solidale del credito retributivo. L’eventuale responsabilità dell’amministratore per omessa convocazione dell’assemblea in presenza di gravi perdite, così come la competenza a conoscerla, dipendono dal diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materiediritto societarioresponsabilità degli amministratoricredito di lavorotutela dei creditoricompetenza giurisdizionale

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