Corte di giustizia, Sentenza C-630/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017. — Causa promossa da Anstar Oy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norma armonizzata EN 1090‑1:2009+A1:2011 – Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea – Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici. — Causa C-630/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è stata chiamata a chiarire l’ambito di una norma armonizzata sui prodotti da costruzione, in una controversia tra Anstar Oy e l’autorità finlandese di sorveglianza del mercato. Il punto centrale era se alcuni dispositivi di ancoraggio e fissaggio destinati a essere inglobati nel calcestruzzo prima dell’indurimento dovessero essere coperti dalla EN 1090-1:2009+A1:2011. La Corte ha risposto che ciò dipende dalla funzione strutturale del prodotto: solo se la sua rimozione inciderebbe immediatamente sulla resistenza dell’opera esso rientra nella norma.
Interpretazione dell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 per prodotti da costruzione fissati nel cemento prima dell’indurimento.
La questione giuridica
Se la norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011, letta alla luce del regolamento (UE) n. 305/2011 e del mandato M 120 della Commissione, debba includere prodotti come sistemi di sospensione, tirafondi, piastre di ancoraggio, elementi di montaggio, sistemi di controventatura, scarpe per pilastri e ancoraggi per balconi, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca; e, in subordine, se il diritto dell’Unione osti a un’interpretazione nazionale che li escluda da tale ambito.
Principio di diritto
La norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 si interpreta nel senso che i prodotti da costruzione destinati a essere fissati nel cemento prima dell’indurimento rientrano nel suo ambito di applicazione solo se svolgono una funzione strutturale, cioè se la loro rimozione dall’opera provocherebbe immediatamente una diminuzione della resistenza della costruzione. L’ambito della norma non può essere esteso oltre il mandato M 120 e, in presenza di specifiche tecniche armonizzate diverse o più speciali non abrogate, occorre rispettare la disciplina applicabile in base alla funzione effettiva del prodotto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 2, punto 10, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 2, punto 11, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 17, paragrafi 1, 3 e 5, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 19, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 305/2011
- Articolo 59, regolamento (UE) n. 305/2011
- Direttiva 98/34/CE
- Direttiva 89/106/CEE
- Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011
- Norma armonizzata EN 845-1:2013
Interpretazione della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 per prodotti fissati nel cemento
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo di Helsinki nell’ambito di una controversia tra Anstar Oy e l’autorità finlandese Tukes. Il problema era stabilire se alcuni prodotti di ancoraggio e fissaggio destinati a essere collocati nel calcestruzzo prima dell’indurimento potessero essere commercializzati con marcatura CE sulla base della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011.
Fatti e procedimento principale
L’autorità finlandese aveva vietato ad Anstar di utilizzare la marcatura CE per quattro categorie di prodotti, ordinandole di cessarne la vendita e la messa a disposizione sul mercato. Secondo Tukes, tali prodotti non rientravano nel mandato M 120 né, quindi, nell’ambito della norma EN 1090-1:2009+A1:2011; alcuni di essi sarebbero stati invece riconducibili alla norma EN 845-1:2013 o ad autorizzazioni tecniche europee ETA.
Anstar contestava tale impostazione e sosteneva che i propri prodotti erano coperti dalla norma EN 1090-1:2009+A1:2011. Il giudice nazionale ha osservato che l’ambito di applicazione delle norme e dei mandati risultava formulato in termini ampi e che in diversi Stati membri vi erano letture divergenti, con possibili effetti sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il mandato M 120 e la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 dovessero essere interpretati nel senso che i prodotti elencati nella decisione dell’autorità finlandese non rientrano nella loro sfera di applicazione;
- se il regolamento n. 305/2011 o altre norme dell’Unione ostassero all’interpretazione dell’autorità nazionale, che escludeva tali prodotti dall’ambito della norma.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 305/2011, e in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, sulla dichiarazione di prestazione;
- l’articolo 17, sui contenuti e sulla funzione delle norme armonizzate;
- l’articolo 19, paragrafo 1, sui documenti per la valutazione europea, adottabili solo se il prodotto non rientra, o non rientra interamente, in una norma armonizzata;
- l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), che impone al TAB di informare il fabbricante quando il prodotto è integralmente coperto da una norma armonizzata;
- l’articolo 59, sulla non conformità formale e sulle misure di limitazione della commercializzazione.
Sono inoltre richiamati la direttiva 98/34/CE, la previgente direttiva 89/106/CEE e le norme armonizzate EN 1090-1:2009+A1:2011 e EN 845-1:2013.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda in via preliminare di essere competente a interpretare le norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma precisa che la qualificazione concreta di un prodotto spetta poi al giudice nazionale sulla base degli elementi di fatto del caso.
Nel merito, afferma tre criteri interpretativi fondamentali:
- la norma armonizzata va letta anzitutto alla luce del proprio testo e del suo ambito di applicazione;
- essa va interpretata anche alla luce del mandato della Commissione che ne costituisce la base, poiché il suo ambito non può essere più ampio di quello del mandato;
- se un prodotto può ricadere in più specifiche tecniche armonizzate, occorre verificare se una norma più recente abbia abrogato o sostituito la precedente; in mancanza di indicazione espressa di sostituzione, le specifiche restano in vigore come discipline speciali derogatorie.
La Corte osserva inoltre che documenti di valutazione europea, autorizzazioni tecniche europee e documenti orientativi possono costituire solo indizi interpretativi, ma non sono vincolanti e non prevalgono sull’interpretazione della Corte. Nel caso concreto, le ETA menzionate dal giudice del rinvio non erano però disponibili nel fascicolo e non sono state prese in considerazione. Anche i documenti orientativi di organismi di normalizzazione non hanno valore giuridicamente vincolante.
Passando al contenuto della EN 1090-1:2009+A1:2011, la Corte rileva che la norma riguarda gli elementi strutturali in acciaio e alluminio e gli elementi in acciaio utilizzati nelle strutture miste acciaio-cemento. Definisce inoltre gli elementi strutturali come parti portanti destinate a garantire resistenza meccanica, stabilità e/o resistenza al fuoco; le caratteristiche strutturali si riferiscono, tra l’altro, alla capacità portante. Da ciò la Corte deduce che la norma si applica ai prodotti da costruzione aventi funzione strutturale, ossia quelli la cui rimozione causerebbe immediatamente una diminuzione della resistenza dell’opera.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli oggetto della controversia, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito di applicazione solo se hanno funzione strutturale, vale a dire se la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore edilizio e per i professionisti che assistono fabbricanti e importatori, la sentenza chiarisce che non basta la mera destinazione all’ancoraggio o al fissaggio nel calcestruzzo per applicare automaticamente la EN 1090-1:2009+A1:2011. Occorre verificare la funzione effettiva del prodotto nell’opera: solo la funzione portante o strutturale consente di ricondurlo alla norma armonizzata e, quindi, al relativo regime di marcatura CE e dichiarazione di prestazione.
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