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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-66/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 dicembre 2017. — Grzegorz Chudaś e Irena Chudaś contro DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Ambito di applicazione – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo – Decisione sull’importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato – Esclusione. — Causa C-66/17

Giurisprudenza europea62017CJ0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo restrittivo il regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Esclude che la sola statuizione sulle spese possa essere autonomamente certificata se la sentenza principale non riguarda un credito non contestato. Il riferimento dell’articolo 7 alle spese opera solo in via accessoria rispetto a una decisione principale rientrante nel regolamento.

Titolo esecutivo europeo: esclusa la certificazione della sola condanna alle spese contenuta in una sentenza che non riguarda un credito non contestato

La questione giuridica

Se gli articoli 4, punto 1, e 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 consentano di certificare come titolo esecutivo europeo la sola decisione sulle spese processuali contenuta in una sentenza che, quanto al merito, non verte su un credito non contestato.

Principio di diritto

Una decisione esecutiva relativa alle spese processuali può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se è accessoria a una decisione giudiziaria principale che riguarda un credito non contestato e rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004; la sola condanna alle spese contenuta in una sentenza che non verte su un credito non contestato non è certificabile come titolo esecutivo europeo, anche se le spese sono di per sé esecutive nello Stato membro d’origine.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 4, punti 1 e 2, regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 7, regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 16, lettera b), regolamento (CE) n. 805/2004
  • Articolo 27, regolamento (CE) n. 805/2004

Titolo esecutivo europeo per le spese contenute in una sentenza non relativa a un credito non contestato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il caso nasce dalla richiesta dei sigg. Grzegorz e Irena Chudaś di ottenere la certificazione, come titolo esecutivo europeo, della sola statuizione sulle spese processuali contenuta in una sentenza resa in un giudizio di accertamento del diritto di proprietà su un veicolo.

Fatti e procedimento principale

Il giudice polacco aveva pronunciato una sentenza contumaciale che accertava l’acquisto della proprietà del veicolo in favore dei Chudaś e condannava la convenuta DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft al pagamento delle spese processuali per 3900 PLN. La sentenza era stata notificata alla convenuta, che non aveva proposto impugnazione ed era quindi divenuta definitiva. Successivamente, i Chudaś avevano chiesto la certificazione europea limitatamente alla parte relativa alle spese.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’ambito del regolamento n. 805/2004, che si applica in materia civile e commerciale ai crediti non contestati. In particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), qualifica come non contestato il credito mai contestato nel corso del procedimento;
  • l’articolo 4, punto 1, definisce la nozione di "decisione giudiziaria" e vi include anche la determinazione delle spese giudiziali;
  • l’articolo 4, punto 2, definisce il "credito" come somma di denaro determinata o determinabile;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), richiede che la decisione sia esecutiva nello Stato membro d’origine;
  • l’articolo 7 disciplina specificamente le spese relative ai procedimenti giudiziari, prevedendo la certificazione anche per tali spese, salvo contestazione espressa del debitore.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il regolamento si riferisce alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. La disposizione speciale dell’articolo 7, per come è formulata, mostra che le spese processuali non sono considerate come una decisione autonoma ai fini del regolamento, ma come elemento accessorio di una decisione principale.

Secondo la Corte, il termine "anche" impiegato nell’articolo 7 implica che la certificazione delle spese è possibile solo se esiste una decisione principale che, essa stessa, riguarda un credito non contestato e può essere certificata come titolo esecutivo europeo. Le definizioni generali dell’articolo 4 non possono ampliare l’ambito di applicazione del regolamento fino a ricomprendere una sola statuizione sulle spese sganciata da una decisione principale rientrante nel suo ambito.

La Corte richiama inoltre l’obiettivo del regolamento, cioè facilitare la libera circolazione delle decisioni senza exequatur nei casi di crediti non contestati, ma ribadisce che le condizioni di applicazione del meccanismo derogatorio devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto, la finalità del regolamento non consente di superare il dato testuale dell’articolo 7.

Nel caso concreto, l’azione principale verteva sull’accertamento del diritto di proprietà e non su un credito non contestato. Di conseguenza, la sentenza non rientrava nell’ambito del regolamento n. 805/2004 e neppure la sola condanna alle spese poteva essere certificata come titolo esecutivo europeo.

Decisione della Corte

La Corte risponde che gli articoli 4, punto 1, e 7 del regolamento n. 805/2004 devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria esecutiva sull’importo delle spese processuali, contenuta in una sentenza che non verte su un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

Principio desumibile dalla sentenza

La certificazione come titolo esecutivo europeo delle spese processuali presuppone che tali spese siano accessorie a una decisione principale che rientri nel regolamento sui crediti non contestati; la sola condanna alle spese contenuta in una sentenza estranea a tale ambito non è autonomamente certificabile.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civiletitolo esecutivo europeocrediti non contestatispese processuali

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