Corte di giustizia, Sentenza C-61/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017. — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) contro Giant (China) Co. Ltd. — Impugnazione – Dumping – Regolamento (UE) n. 502/2013 – Importazioni di biciclette originarie della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Collaborazione – Nozione di “informazioni necessarie” – Articolo 9, paragrafo 5 – Domanda di trattamento individuale – Rischio di elusione. — Causa C-61/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione proposta dall'EBMA contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, per la parte relativa a Giant, il regolamento antidumping sulle biciclette cinesi. Precisa che la nozione di "informazioni necessarie" va valutata in concreto, in funzione dell'idoneità delle informazioni a consentire conclusioni attendibili nell'inchiesta. Esclude inoltre che un generico rischio di elusione possa da solo giustificare il diniego di un dazio individuale.
Impugnazione in materia antidumping sulle biciclette cinesi: la Corte chiarisce la nozione di "informazioni necessarie" ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e conferma che il rischio di elusione non può giustificare, in assenza di base normativa specifica e di prova concreta, il diniego di un dazio individuale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nell'interpretare e applicare l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ritenendo che le informazioni richieste sulle società collegate del gruppo Giant non fossero "necessarie" e che, pertanto, il Consiglio non potesse ricorrere ai dati disponibili per calcolare il prezzo all'esportazione; e se il Tribunale abbia errato nel ritenere che il rischio di elusione non potesse essere invocato per negare l'applicazione di un dazio antidumping individuale.
Principio di diritto
In un'inchiesta antidumping, le "informazioni necessarie" ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base sono quelle che, valutate caso per caso, sono idonee a consentire alle istituzioni dell'Unione di trarre le conclusioni richieste dall'indagine; se la parte interessata non le fornisce, può farsi ricorso ai dati disponibili. Tuttavia, le istituzioni devono dimostrare la necessità concreta delle informazioni richieste e non possono invocare in astratto un rischio di elusione per negare un dazio antidumping individuale in assenza di base normativa specifica e di elementi fattuali che lo comprovino. La Corte conferma quindi il rigetto dell'impugnazione e la validità dell'annullamento del regolamento controverso nei limiti in cui riguardava Giant.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) n. 502/2013
- Regolamento (UE) n. 990/2011
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 181, 184 e 138
Impugnazione antidumping sulle biciclette cinesi: nozione di informazioni necessarie e rischio di elusione
La pronuncia riguarda un'impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte, proposta dall'associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA) contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il regolamento (UE) n. 502/2013 nella parte relativa a Giant (China) Co. Ltd. La controversia si inserisce in un riesame intermedio di misure antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.
Fatti e procedimento principale
Il Consiglio aveva mantenuto per Giant il dazio antidumping del 48,5% sulle biciclette cinesi. Nel corso del riesame, la Commissione aveva chiesto alla società di fornire moduli e questionari relativi non solo al gruppo Giant, ma anche a società collegate riconducibili al gruppo Jinshan, ritenendo che tali informazioni fossero rilevanti sia per la concessione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) sia per il calcolo del prezzo all'esportazione.
La Giant aveva contestato l'obbligo di presentare tali moduli per società solo indirettamente collegate a essa e non fabbricanti del prodotto interessato. La Commissione, non avendo ricevuto informazioni complete su tutte le società collegate, aveva applicato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e aveva utilizzato i dati disponibili. Il Tribunale aveva poi annullato il regolamento controverso per la parte relativa a Giant, accogliendo i motivi relativi all'articolo 18 e al diniego del dazio individuale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1225/2009, regolamento di base antidumping;
- l'articolo 2, paragrafo 7, sul calcolo del valore normale per i paesi non a economia di mercato e sulla domanda di TEM;
- l'articolo 5, paragrafi 10 e 11, sull'avviso di apertura e sulla comunicazione delle informazioni alle parti interessate;
- l'articolo 6, paragrafo 2, sui questionari e i termini per rispondere;
- l'articolo 9, paragrafo 5, sul dazio individuale e sui criteri da dimostrare dagli esportatori;
- l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6, sull'uso dei dati disponibili in caso di mancata collaborazione.
Questione sull'articolo 18, paragrafo 1: nozione di "informazioni necessarie"
La Corte chiarisce che il regolamento di base non definisce la nozione di "informazioni necessarie". Per interpretarla occorre considerare testo, contesto e finalità della norma.
Sul piano letterale, sono "necessarie" solo le informazioni senza le quali l'inchiesta antidumping non può essere condotta a termine e non si possono trarre conclusioni provvisorie o definitive. La valutazione non può essere astratta, ma va fatta caso per caso in relazione alle circostanze della specifica indagine.
Sul piano contestuale, la Corte richiama gli articoli 5 e 6 del regolamento di base, dai quali emerge che le parti interessate devono fornire alla Commissione le informazioni utili a consentire lo svolgimento dell'inchiesta. Anche gli articoli 18, paragrafi 3 e 6, confermano che le informazioni devono essere pertinenti per l'elaborazione delle conclusioni.
Sul piano teleologico, la Corte sottolinea che la Commissione non dispone di poteri coercitivi per imporre la collaborazione: l'articolo 18 serve proprio a consentire la prosecuzione dell'inchiesta in caso di mancata collaborazione o collaborazione insufficiente. Di conseguenza, le parti devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che le istituzioni ritengono necessarie per adottare le loro conclusioni.
Applicazione al caso concreto
La Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui le informazioni richieste sulle società del gruppo Jinshan non erano idonee a incidere sul calcolo del prezzo all'esportazione della Giant e quindi non potevano essere qualificate come "necessarie" ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1. Di conseguenza, il Consiglio non poteva fare legittimamente ricorso ai dati disponibili per quel calcolo sulla base della mancata produzione di tali informazioni.
La Corte respinge anche la censura relativa all'asserito onere eccessivo imposto alle istituzioni: è infatti onere delle istituzioni dimostrare il carattere necessario delle informazioni richieste, poiché su di esse grava la prova del dumping, del danno e del nesso causale.
Sindacato giurisdizionale e ampia discrezionalità delle istituzioni
La Corte ribadisce che, in materia di politica commerciale comune e difesa commerciale, le istituzioni dell'Unione godono di un ampio potere discrezionale. Tuttavia, il controllo giurisdizionale del Tribunale resta pieno quanto al rispetto delle regole procedurali, all'esattezza materiale dei fatti e all'assenza di errore manifesto.
Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a verificare se le informazioni richieste fossero realmente necessarie per determinare il prezzo all'esportazione e se gli elementi di prova addotti dal Consiglio fossero idonei a sostenerne le conclusioni. Perciò non ha sostituito illegittimamente la propria valutazione a quella delle istituzioni.
Rischio di elusione e dazio antidumping individuale
Sul terzo motivo, la Corte conferma che il Consiglio non poteva invocare un generico rischio di elusione per giustificare il rifiuto di un dazio antidumping individuale a Giant.
La ragione è duplice:
- l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base disciplina i casi in cui si applica un dazio individuale e prevede criteri specifici da dimostrare da parte dell'esportatore;
- il rischio di elusione non può presumersi in astratto, ma deve essere dimostrato in relazione alle circostanze concrete dell'inchiesta.
Anche se, in presenza di società collegate, il rischio di elusione può essere più elevato, ciò non esonera le istituzioni dall'onere di accertarlo concretamente. La Corte approva altresì la conclusione del Tribunale secondo cui, sulla base degli elementi disponibili, non risultava un rischio di elusione tra il gruppo Giant e il gruppo Jinshan.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l'impugnazione. Condanna EBMA a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle di Giant; il Consiglio e la Commissione sopportano le proprie spese.
Principio affermato
La sentenza afferma che, nell'ambito delle indagini antidumping, l'articolo 18, paragrafo 1, consente il ricorso ai dati disponibili solo quando le informazioni richieste siano effettivamente necessarie per formulare conclusioni dell'inchiesta; tale necessità va valutata caso per caso. Inoltre, il rischio di elusione non può essere usato in via astratta come motivo autonomo per negare un dazio individuale, se non è previsto dalla base normativa applicabile e non è supportato da un accertamento concreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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