Corte di giustizia, Sentenza C-305/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2017. — Avon Cosmetics Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 11, A, punto 1, lettera a) – Base imponibile – Articolo 17 – Diritto a detrazione – Articolo 27 – Misure particolari di deroga – Decisione 89/534/CEE – Sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi – Tassazione sul valore normale del bene determinato all’ultimo stadio della commercializzazione – Inclusione dei costi sostenuti da dette persone. — Causa C-305/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la validità della decisione 89/534/CEE, che autorizzava il Regno Unito a tassare le vendite effettuate tramite rivenditori non soggetti passivi sulla base del valore al dettaglio. Ha escluso che gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva impongano di tener conto dell’IVA a monte sostenuta dai rivenditori per campioni dimostrativi o che lo Stato membro dovesse indicare tale circostanza nella richiesta di deroga. Le censure relative a proporzionalità, neutralità fiscale e validità della misura sono state respinte; la quarta questione è stata dichiarata irricevibile.
IVA – deroga autorizzata per il Regno Unito: compatibilità con la base imponibile calcolata sul valore al dettaglio senza tener conto dell’IVA a monte sostenuta dai rivenditori non soggetti passivi
La questione giuridica
Se gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva ostino a una deroga autorizzata dalla decisione 89/534, che consente di tassare le vendite di una società di vendita diretta sulla base del valore normale al dettaglio dei beni venduti tramite rivenditori non soggetti passivi senza considerare l’IVA a monte sostenuta da tali rivenditori per campioni dimostrativi o altri acquisti; se la decisione 89/534 sia invalida per violazione dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale; se lo Stato membro fosse tenuto, nella domanda di deroga, a informare la Commissione di tale IVA a monte; e, in via subordinata, come debba qualificarsi la nozione di frodi o evasioni fiscali ai fini dell’articolo 27.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che una deroga autorizzata ai sensi dell’articolo 27 della sesta direttiva, che consenta al Regno Unito di calcolare la base imponibile IVA delle vendite di una società di vendita diretta sul valore normale al dettaglio dei beni ceduti tramite rivenditori non soggetti passivi, è valida e non è incompatibile con gli articoli 17 e 27 della direttiva, anche se non tiene conto dell’IVA a monte sostenuta dai rivenditori per campioni dimostrativi; tale IVA non può essere computata nella base imponibile perché ciò costituirebbe una deroga non autorizzata al diritto a detrazione dell’articolo 17, e lo Stato membro non era tenuto a menzionare nella domanda di deroga tale elemento fattuale. La terza questione è assorbita, mentre la quarta è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 11, A, punto 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE
- Decisione 89/534/CEE
- Direttiva 2004/7/CE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
IVA – deroga autorizzata per il Regno Unito e base imponibile al valore al dettaglio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito nella controversia tra Avon Cosmetics Ltd e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Il caso concerne il regime IVA applicabile alle vendite dirette tramite rivenditori non soggetti passivi e la portata della deroga concessa al Regno Unito dalla decisione 89/534/CEE.
Fatti e procedimento principale
Avon Cosmetics commercializza prodotti cosmetici attraverso rappresentanti indipendenti, per lo più non soggetti passivi IVA. In base alla normativa nazionale adottata in attuazione della decisione 89/534, l’amministrazione fiscale può calcolare l’IVA dovuta da Avon sul valore di vendita al dettaglio dei beni ceduti a tali rivenditori, anziché sul prezzo praticato da Avon alle rappresentanti.
Avon ha chiesto il rimborso di circa 14 milioni di GBP sostenendo che il sistema non teneva conto dell’IVA sostenuta dai rivenditori non soggetti passivi per l’acquisto di campioni dimostrativi usati per incrementare le vendite. Secondo la società, ciò determinava un eccesso d’imposta e violava i principi di proporzionalità, neutralità fiscale e parità di trattamento.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
- l’articolo 11, A, punto 1, lettera a), che stabilisce la regola generale sulla base imponibile, ossia tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare;
- l’articolo 17, paragrafo 2, che disciplina il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte;
- l’articolo 27, che consente misure particolari di deroga per semplificare la riscossione dell’imposta o per evitare frodi ed evasioni fiscali.
La decisione 89/534/CEE autorizzava specificamente il Regno Unito, in deroga all’articolo 11, A, punto 1, lettera a), a determinare la base imponibile al valore normale dei beni allo stadio del consumo finale nei casi di commercializzazione tramite persone che non siano soggetti passivi.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se gli articoli 17 e 27 ostino a una misura che non tenga conto dell’IVA a monte sui campioni dimostrativi acquistati dai rivenditori non soggetti passivi;
- se la decisione 89/534 sia invalida per violazione dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale;
- se, nella richiesta di deroga, il Regno Unito dovesse informare la Commissione della circostanza che i rivenditori non soggetti passivi sostenevano IVA su tali acquisti;
- in via subordinata, come debba intendersi la nozione di frodi o evasioni fiscali ai fini dell’articolo 27.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che le deroghe autorizzate ai sensi dell’articolo 27 devono essere interpretate restrittivamente e non possono eccedere quanto strettamente necessario per perseguire l’obiettivo di contrasto alle frodi o alle evasioni fiscali.
Tuttavia, la misura in esame opera solo sulla base imponibile delle cessioni effettuate dalla società di vendita diretta ai rivenditori non soggetti passivi: non modifica il regime del diritto a detrazione disciplinato dagli articoli 17 e seguenti della direttiva. In particolare:
- l’articolo 17, paragrafo 2, consente la detrazione solo dell’IVA relativa a beni o servizi forniti da altri soggetti passivi al soggetto passivo;
- Avon non ha acquistato i campioni dimostrativi da terzi, ma li ha venduti ai rivenditori;
- i rivenditori non soggetti passivi, non essendo soggetti passivi, non possono detrarre l’IVA loro fatturata.
Ne consegue che la mancata considerazione dell’IVA a monte sui campioni dimostrativi non viola gli articoli 17 e 27.
Validità della decisione 89/534: proporzionalità e neutralità fiscale
La Corte esamina poi la validità della decisione 89/534. Sotto il profilo della proporzionalità, osserva che la misura è adeguata all’obiettivo perseguito, ossia evitare la perdita di gettito derivante da un sistema di vendita diretta in cui l’ultimo stadio della commercializzazione sfugge all’IVA perché affidato a persone non soggette passivamente.
La Corte aggiunge che includere l’IVA sostenuta a monte dai rivenditori nella base imponibile costituirebbe una deroga non autorizzata al regime dell’articolo 17 e renderebbe più complessa la riscossione dell’imposta. La misura, quindi, non eccede quanto necessario.
Quanto alla neutralità fiscale, la Corte rileva che l’eventuale maggior onere rispetto ai concorrenti tradizionali deriva dalla scelta stessa del modello di vendita diretta. La differenza di trattamento non impone di reinterpretare la decisione 89/534 in senso estensivo, poiché il principio di neutralità non consente di integrare nella base imponibile un elemento che la deroga non autorizza a considerare.
Seconda questione: obbligo di informare la Commissione
La Corte dichiara la seconda questione ricevibile e la esamina nel merito. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lo Stato membro deve fornire alla Commissione tutti i dati necessari, ma non è tenuto a comunicare ogni aspetto fattuale o giuridico solo indirettamente collegato alla misura richiesta.
La circostanza che i rivenditori non soggetti passivi sostengano IVA su acquisti di campioni dimostrativi non è considerata un elemento essenziale della deroga richiesta, né attiene al suo obiettivo o al suo meccanismo fondamentale, che è la determinazione della base imponibile. Inoltre, poiché i rivenditori non soggetti passivi non possono comunque esercitare un diritto a detrazione, tale circostanza non doveva essere portata a conoscenza della Commissione.
Terza e quarta questione
La terza questione è stata ritenuta assorbita dalle risposte date alle prime due.
La quarta questione è stata dichiarata irricevibile perché il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente la sua rilevanza concreta per la soluzione della controversia principale né il collegamento con un eventuale vizio di validità della decisione 89/534.
Dispositivo e principi affermati
La Corte ha quindi concluso che:
- gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva non ostano alla misura di deroga autorizzata dalla decisione 89/534;
- non emerge alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 89/534;
- l’articolo 27 non impone allo Stato membro di informare la Commissione che rivenditori non soggetti passivi sostengono IVA su campioni dimostrativi acquistati presso la società di vendita diretta.
La sentenza conferma così la legittimità delle deroghe nazionali mirate a contrastare specifici schemi di evasione nella vendita diretta, purché restino entro i limiti dell’autorizzazione concessa dal Consiglio e non incidano, senza base normativa, sul diritto a detrazione.
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