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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25513/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del Tribunale di Torino che ha confermato la custodia in carcere applicata dal G.i.p. a Francesco Belfiore, ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale e porto di arma da fuoco (capo 4: fucile; capo 5: pistola). Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., per presunta mancanza di autonoma valutazione del G.i.p., essendosi quest'ultimo limitato a riportare brani della richiesta del P.M. mediante copia-incolla; 2) violazione del diritto di difesa per fissazione dell'interrogatorio di garanzia con tempi incompatibili e comunicazione dell'atto avvenuta il giorno prima fuori orario di cancelleria, che avrebbe impedito il colloquio preventivo fra difensore e assistito detenuto fuori distretto e dunque la piena assistenza difensiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: in primo luogo ha confermato che la tecnica del copia-incolla non è vietata di per sé e che il controllo del Tribunale del riesame deve valutare il contenuto complessivo dell'ordinanza; nel caso concreto il G.i.p. aveva effettuato autonome considerazioni integrative (in particolare sulle esigenze cautelari e sul pericolo di inquinamento probatorio) oltre a riportare trascrizioni di conversazioni intercettate, che costituiscono profili espositivi del fatto e non indice necessario di adesione acritica alla richiesta del P.M. Il ricorrente non ha indicato in che modo la presunta sovrapponibilità avrebbe impedito valutazioni diverse rilevanti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che non esiste un termine minimo di preavviso per l'interrogatorio di garanzia: la valutazione della congruità è fattuale e dipende dalla concreta possibilità del difensore di essere presente e di assistere efficacemente; qui il Tribunale ha ritenuto che il difensore avesse avuto possibilità di consultare gli atti (per via telematica o in cancelleria) e di incontrare l'indagato, e che non fosse stata presentata alcuna istanza motivata di differimento. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e si dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il ruolo del Tribunale quale giudice del riesame cautelare; la valutazione dell'autonoma motivazione del G.i.p. va effettuata sul contenuto complessivo del provvedimento.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. c))

    Richiede, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura; la Corte precisa che l'autonomia non richiede una riscrittura formale degli elementi ma che dal provvedimento emerga la valutazione effettiva del giudice.

  • art. 293 cod. proc. pen. (comma 3)

    Regola la comunicazione e la tempestività dell'avviso in vista dell'interrogatorio di garanzia; la sentenza osserva che l'avviso è valido se pone il difensore nelle condizioni di intervenire.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Prevede, in correlazione, il termine inderogabile di cinque giorni per l'istanza di differimento dell'interrogatorio; la Corte ricorda che la difesa può chiedere differimento entro tale termine se necessita di più tempo per consultare gli atti.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter)

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone tale trasmissione.

Massime di principio

  • La tecnica del copia-incolla di parti della richiesta del pubblico ministero non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza: è decisivo il contenuto complessivo dell'ordinanza e la presenza di una autonoma valutazione del giudice sulle esigenze cautelari.
  • Per dimostrare il vizio di mancata autonoma valutazione occorre indicare concretamente in che modo la sovrapposizione con la richiesta del P.M. abbia pregiudicato la valutazione del giudice e potuto condurre a una diversa decisione.
  • Le trascrizioni di intercettazioni e di conversazioni, se riportate, possono essere considerate elementi espositivi dei fatti e non necessariamente indice di adesione acritica alla richiesta dell'accusa.
  • Non esiste un termine minimo legale per la comunicazione dell'interrogatorio di garanzia; la valutazione della correttezza del preavviso è fattuale e si basa sulla concreta possibilità del difensore di partecipare e assistere efficacemente.
  • Se il difensore necessita di tempo per consultare gli atti o per organizzare l'assistenza, la prassi difensiva corretta è proporre tempestivamente un'istanza motivata di differimento; l'assenza di una richiesta motivata indebolisce la censura sull'immediatezza dell'interrogatorio.
  • Nelle impugnazioni cautelari il ricorrente ha l'onere di specificare gli elementi della motivazione che ritiene sovrapponibili e di dimostrare il nesso di pregiudizio con l'esito del provvedimento.

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