Cassazione Penale, Sentenza n. 3385/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/08/2024 che ha rigettato l'appello avverso il diniego di revoca degli arresti domiciliari disposti per la contestazione (provvisoria) del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (trasporto di cocaina dalla Campania alla Puglia). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di recidiva non era supportato da elementi concreti, specifici e attuali; che il provvedimento era incoerente con le autorizzazioni concesse al ricorrente per l'attività lavorativa e gli spostamenti; e che erano intervenuti fatti sopravvenuti idonei a escludere le esigenze cautelari (interruzione di rapporti, assenza di reati dal 2021, comportamento conforme); (2) violazione di legge nella scelta della misura coercitiva, argomentando che misure meno afflittive sarebbero state adeguate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari è un giudizio di merito non sindacabile in cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione; nel caso di specie il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata: esistenza di una condanna (pena di anni 5, mesi 4, giorni 20 e multa di euro 21.080,00), il concreto e attuale pericolo di reiterazione dimostrato da precedenti trasporti di ingenti quantitativi di stupefacente e da una violazione nel 2023 che, pur non grave, indicava la contiguità con ambiti criminali. Le istanze del ricorrente sono state ritenute reiterative e prive di sopravvenienze idonee a cambiare la valutazione cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'appello avverso le misure coercitive e alla procedura seguita per il rigetto dell'appello dal Tribunale del riesame
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che punisce il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; è il reato contestato (trasporto di cocaina)
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che la valutazione delle esigenze cautelari è un giudizio di merito che, se dotato di motivazione adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità
art. 275 cod. proc. pen.
Criteri per la motivazione del provvedimento cautelare e per l'individuazione delle esigenze cautelari (necessità, gravità e proporzionalità della misura)
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, necessità e proporzionalità della misura) costituisce un giudizio di merito che la Corte di cassazione controlla solo sotto il profilo della correttezza logico‑giuridica della motivazione e non riesamina i fatti se la motivazione è adeguata.
- La mera decorrenza del tempo o l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare la concretezza, specificità e attualità degli elementi che indicano il rischio di commettere nuovi delitti.
- Precedenti condotte (anche ripetute trasporti di ingenti quantitativi) e violazioni anche non gravi durante l'esecuzione della misura sono elementi che possono comprovare la contiguità con ambienti criminosi e l'affidabilità del soggetto per compiti nel traffico di stupefacenti, giustificando misure cautelari più afflittive.
- Le richieste ripetute senza nuovi elementi sopravvenuti e senza confutare specificamente il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato difficilmente ottengono accoglimento in sede di reclamo o ricorso di legittimità.
- Il giudice che conferma una misura deve motivare anche perché misure meno afflittive risultano insufficienti; una motivazione puntuale e ancorata a fatti concreti rende la decisione insindacabile in cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile e in assenza di giustificata colpa sulla causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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