Cassazione Civile, Sentenza n. 14027/2020 del 07/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di rettifica dell’accertamento del 14 maggio 2013 e l’avviso di irrogazione delle sanzioni, relativi alla bolletta d’importazione definitiva del 3 giugno 2010. L’Ufficio delle Dogane chiedeva il recupero di maggiori dazi antidumping, applicando l’aliquota del 23,6% prevista per le merci provenienti da Taiwan anziché il trattamento preferenziale per le importazioni dalle Filippine, per Euro 17.611,26 oltre alle sanzioni di pari importo. La contribuente contestava, tra l’altro, la prova dell’origine delle merci, i presupposti del dazio e delle sanzioni e la motivazione degli atti. La CTP aveva accolto il ricorso per carenza di prova, anche in ragione dell’assenza del rapporto OLAF. La CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 19 dicembre 2016, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e compensato le spese, ritenendo insufficienti i rapporti OLAF e reputando che i certificati d’origine attestassero lavorazioni nelle Filippine; aveva considerato indizio labile anche la successiva revoca dei certificati Form A alle società filippine. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione del Reg. CEE n. 1073/1999, artt. 9 e 10, e degli artt. 2697 c.c. e 360 c.p.c., n. 3: secondo la ricorrente, la CTR aveva negato ai rapporti e agli atti d’indagine OLAF l’efficacia probatoria presuntiva e l’idoneità a porre a carico dell’importatore la prova contraria, addossando invece all’Agenzia la prova dell’origine taiwanese e dei presupposti dei maggiori dazi. La contribuente ha contestato l’efficacia e l’utilizzabilità dei rapporti prodotti, sostenendo che contenessero solo sospetti e che la documentazione fosse compatibile con lavorazioni nelle Filippine; ha inoltre riproposto le questioni rimaste assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha ritenuto errata la conclusione della CTR secondo cui i rapporti OLAF, preliminari e finali, non avrebbero efficacia probatoria perché non costituivano prova piena: anche quando non assistiti da fede privilegiata, tali rapporti e i documenti acquisiti o trasmessi nel corso delle indagini possono avere efficacia di prova presuntiva e sostenere l’accertamento, lasciando al contribuente la possibilità di fornire prova contraria. La CTR, qualificandoli come meri sospetti o indizi privi di significatività, aveva escluso persino tale efficacia e omesso di valutare autonomamente i rapporti e i documenti nel complessivo contesto probatorio, con violazione delle regole sulla prova presuntiva e sull’onere probatorio. La Corte ha precisato che il valore dei verbali va graduato secondo la natura dei fatti attestati, distinguendo i fatti direttamente percepiti, le dichiarazioni rese e gli elementi documentali o dichiarativi valutabili insieme alle altre prove. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini i rapporti OLAF e l’intero materiale probatorio secondo tali principi, decida anche le ulteriori eccezioni della contribuente se ritualmente riproposte e provveda sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Reg. CEE n. 1073/1999, art. 9
Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.
Le relazioni OLAF elaborate tenendo conto delle prescrizioni procedurali nazionali sono utilizzabili nei procedimenti amministrativi e giudiziari e hanno il valore probatorio delle corrispondenti relazioni amministrative nazionali.
Reg. CEE n. 1073/1999, art. 10
gli stessi accertamenti “ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo; omissis sono inoltre utilizzabili quali fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall’OLAF anche i documenti acquisiti e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini espletate, compresi i verbali delle operazioni di missione” che, siccome contenenti elementi utili, siano stati trasmessi alle autorità nazionali
Gli accertamenti OLAF e i documenti e le informazioni acquisiti durante le indagini e trasmessi alle autorità nazionali possono fondare anche da soli il recupero dei dazi; chi contesta l’accertamento deve fornire prova contraria sulle condizioni per fruire del regime agevolativo.
art. 2697 c.c.
escludendo persino l’efficacia di presunzione legale semplice, determinante l’inversione a carico dell’importatrice dell’onere probatorio in ordine ad elementi fattuali o logici idonei a contrastare od escludere la tesi del transhipment, così contravvenendo alla regola di giudizio espressa nell’art. 2729 c.c., comma 1 e, di riflesso, violando il principio fondamentale in tema di onere della prova sancito nell’art. 2697 c.c..
Quando le risultanze OLAF sono idonee a fondare una presunzione semplice, spetta all’importatore fornire elementi fattuali o logici contrari; negare in radice tale efficacia e porre sull’amministrazione l’intero onere della prova viola il riparto previsto dall’art. 2697 c.c.
art. 2729, comma 1, c.c.
escludendo persino l’efficacia di presunzione legale semplice, determinante l’inversione a carico dell’importatrice dell’onere probatorio in ordine ad elementi fattuali o logici idonei a contrastare od escludere la tesi del transhipment, così contravvenendo alla regola di giudizio espressa nell’art. 2729 c.c., comma 1 e, di riflesso, violando il principio fondamentale in tema di onere della prova sancito nell’art. 2697 c.c..
Le risultanze documentali e investigative devono essere valutate anche quanto alla loro eventuale attitudine presuntiva; ove idonee a sostenere la presunzione di transhipment, incombe al contribuente contraddirle con elementi fattuali o logici.
art. 2700 c.c.
il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale;
La fede privilegiata del verbale riguarda i fatti compiuti dal pubblico ufficiale, avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margini di apprezzamento o percezione sensoriale; la valenza probatoria delle altre attestazioni va valutata secondo la loro diversa natura.
Massime di principio
- Le relazioni OLAF redatte secondo le prescrizioni procedurali nazionali sono elementi di prova nei procedimenti nazionali e hanno valore identico alle relazioni amministrative degli ispettori nazionali; non è corretto escluderne ogni efficacia solo perché non costituiscono prova piena.
- Gli accertamenti OLAF possono fondare anche autonomamente l’avviso di recupero di dazi per i quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni; il contribuente che contesta l’accertamento deve fornire prova contraria circa la sussistenza delle condizioni del regime agevolativo.
- La valenza probatoria dei verbali e degli atti utilizzati dall’OLAF va graduata secondo la natura delle risultanze: fede privilegiata per i fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale; efficacia fino a prova contraria per le dichiarazioni rese; valore di elemento probatorio, da valutare con gli altri elementi, per le dichiarazioni non specificamente attribuite o per i documenti riportati.
- Il giudice non può degradare in via generale i rapporti OLAF e i documenti acquisiti a meri sospetti privi di valore probatorio; deve esaminarli autonomamente insieme all’intero contesto probatorio e verificare se siano idonei a fondare una presunzione semplice.
- Quando le risultanze probatorie sostengono la presunzione di un’operazione di transhipment volta a eludere il regime doganale applicabile, spetta all’importatore allegare e provare elementi fattuali o logici idonei a contrastarla o a escluderla.
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