Cassazione Penale, Ordinanza n. 36635/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto interessato aveva ottenuto, in data 22 novembre 2024, l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha poi revocato ex tunc la misura con ordinanza del 29 maggio 2025, ritenendo incompatibile la prosecuzione della misura con la sopravvenuta sottoposizione alla custodia cautelare in carcere per una contestazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, e valorizzando anche la mutata valutazione della pericolosità. Il ricorso per cassazione censurava la motivazione per carenza e manifesta illogicità: secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe revocato la misura solo per effetto dell'applicazione della custodia cautelare, senza considerare il regolare svolgimento dell'affidamento sino ad allora, l'assenza di violazioni alle prescrizioni, l'incidenza concreta della nuova violazione ancora da accertare e l'illegittimità della revoca retroattiva ex tunc senza adeguata valutazione del periodo già trascorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione, perché il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia il 21 ottobre 2025, allegando anche il provvedimento del Procuratore della Repubblica che attestava l'estinzione della pena per liberazione anticipata e dichiarando di non avere più interesse al ricorso. La Corte ha escluso che potesse parlarsi di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, osservando che un eventuale accoglimento, previa verifica di ammissibilità, avrebbe potuto comunque produrre effetti favorevoli sul piano del riconoscimento di un periodo di detenzione ingiusta o della fungibilità. In conseguenza dell'inammissibilità per rinuncia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
richiamato solo come titolo del reato per cui il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare; la sua contestazione è stata considerata incompatibile con la misura alternativa
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
la rinuncia all'impugnazione determina inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato, per affermare che non vi sono distinzioni rilevanti ai fini dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., con le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che il testo non indichi un diverso e specifico regime.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità per rinuncia, non assume rilievo la sola sopravvenuta estinzione della pena o la dichiarazione di non avere più interesse, quando la rinuncia all'impugnazione costituisce la causa processuale decisiva della definizione del giudizio.
- La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue anche all'inammissibilità derivante da rinuncia, senza distinzione tra le diverse ipotesi di inammissibilità contemplate dal codice.
- La revoca di una misura alternativa può essere disposta dal giudice di sorveglianza in presenza di sopravvenute esigenze di incompatibilità e di mutata valutazione della pericolosità, ma nel caso di specie la Cassazione non ha esaminato nel merito tale profilo perché il ricorso è stato definito per rinuncia.
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