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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del Comune, rilevando che l'intervenuta conciliazione e il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio facevano venir meno l'interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, e ha compensato le spese processuali. L'istanza di sospensione è rimasta assorbita.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento emesso dal Comune per l'anno d'imposta 2009, deducendo in appello la carenza di motivazione della sentenza di merito, in particolare con riguardo alla variazione della rendita catastale asseritamente mai notificata, e la violazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 in tema di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposizione fiscale. Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ha inoltre rappresentato di aver aderito alla definizione delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali e ha chiesto la sospensione del processo. Successivamente la società ricorrente ha dichiarato di aver raggiunto con il Comune una conciliazione che prevedeva l'abbandono dell'impugnazione e la compensazione delle spese, formalizzando la rinuncia al ricorso, accettata dall'ente resistente.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla base imponibile ai fini dell'imposizione fiscale, in relazione alla variazione della rendita catastale non notificata

  • art. 11 L. n. 96/2017

    richiamato dal Comune quale base della definizione delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali

  • regole sulla rinuncia al ricorso

    la rinuncia formalmente dichiarata dalla parte ricorrente, con accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando le parti rappresentano un accordo conciliativo che elimina l'interesse alla decisione, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia accettata, restano assorbite le ulteriori istanze processuali e le spese possono essere compensate.
  • La sopravvenuta definizione sostanziale della controversia rende non più attuale la pronuncia sul merito delle censure proposte in ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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