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Sentenza

Sentenza n. 2386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 13859/2023

Giustizia amministrativa202401355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi comunali di condono edilizio relativi a domande presentate nel 2004 e diniego della domanda di condono del 1986 relativa all'immobile di via Vanvitelli n. 13

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione dei dinieghi di condono. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e il travisamento delle risultanze di causa. Hanno sostenuto che gli immobili avessero una consistenza originaria legittima, che il permesso di costruire in sanatoria del 21 giugno 2012, n. 48, avesse riguardato anche l'immobile sito al civico n. 13 e che, pertanto, fosse privo di presupposti il successivo diniego relativo alla domanda di condono del 1986. Quanto alle domande di condono presentate nel 2004, hanno negato che il vincolo paesaggistico fosse ostativo, richiamando la disciplina urbanistica del comparto RS 20, nel quale sarebbero state ancora ammesse nuove costruzioni. Con il secondo motivo hanno contestato il presupposto del diniego relativo alla domanda del 1986, ossia l'avvenuta modifica dell'immobile durante la pendenza della domanda di condono, assumendo che tale presupposto fosse contraddetto dal successivo permesso di costruire in sanatoria, che avrebbe riconosciuto la realizzazione ex novo di una superficie complessiva di mq 218,12 su un fabbricato preesistente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha accertato che il permesso di costruire in sanatoria n. 48 del 21 giugno 2012 riguardava esclusivamente l'edificio già sito al civico n. 17, poi n. 19, e non quello al civico n. 13. Sebbene il provvedimento richiamasse la domanda n. 9923 del 1986, relativa al civico n. 13, tale immobile non figurava nell'oggetto né nella descrizione del titolo finale; mancava quindi una determinazione volitiva dell'amministrazione riferita a esso. Tale ricostruzione era confermata dal diniego del 2011, espressamente riferito alla domanda n. 9922 del 1986 e al fabbricato sito al civico n. 13, nonché dalla precedente nota comunale e dal nulla osta paesaggistico, entrambi riferiti all'immobile del civico n. 19. Quanto alle domande di condono del 2004, il Collegio ha ritenuto automaticamente ostativo il vincolo paesaggistico gravante sull'area, trattandosi di abusi maggiori consistenti in ampliamenti, aumento di superficie e nuova cubatura. Il grado di urbanizzazione dell'area, la sua edificazione già avvenuta e la disciplina del comparto urbanistico non possono superare il divieto di sanatoria previsto dall'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, inserito nella disciplina del terzo condono, più restrittiva rispetto a quella del primo condono. È stato ritenuto legittimo anche il diniego relativo alla domanda del 1986 per il civico n. 13, poiché gli ampliamenti successivamente realizzati sull'immobile erano pacifici e giustificavano la definizione negativa della domanda originaria. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza e peculiarità della vicenda, caratterizzata da una pluralità di domande di condono con esiti differenti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    In presenza di abusi maggiori, il vincolo paesaggistico gravante sull'area costituisce ostacolo automatico alla sanatoria prevista dal terzo condono; il divieto non è superabile valorizzando il grado di urbanizzazione o la disciplina urbanistica dell'area.

  • art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47

    La disposizione è richiamata in relazione al nulla osta paesaggistico e alla disciplina del primo condono, più ampia rispetto a quella del terzo condono.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio utilizza la disposizione per richiamare, senza ulteriore analisi, la giurisprudenza amministrativa consolidata sul carattere ostativo del vincolo paesaggistico nel terzo condono.

Massime di principio

  • Ai fini del terzo condono edilizio, il vincolo paesaggistico preesistente sull'area impedisce automaticamente la sanatoria degli abusi maggiori, quali ampliamenti con aumento di superficie o nuova volumetria, senza che assumano rilievo decisivo il livello di urbanizzazione della zona o la possibilità astratta di nuove edificazioni secondo lo strumento urbanistico.
  • La mera menzione di una domanda di condono nella motivazione di un provvedimento non dimostra che essa sia stata accolta: l'effetto sanante richiede una determinazione volitiva riferibile allo specifico immobile e desumibile dall'oggetto e dal contenuto del titolo finale.
  • La domanda di condono relativa a un manufatto non può essere accolta quando, durante la sua pendenza, l'immobile sia stato oggetto di successive modifiche o ampliamenti abusivi incompatibili con la consistenza dell'opera originariamente sottoposta a sanatoria.
  • La disciplina del terzo condono edilizio è più restrittiva di quella del primo condono; pertanto, l'esito favorevole o il diverso regime applicabile a una precedente domanda non consente di superare i limiti specifici posti dal d.l. n. 269/2003 per gli abusi successivi.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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