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Interpello

Risposta n. 537 del 24/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli istanti ritengono che l'operazione sia fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, non comporti salti d'imposta né vantaggi fiscali indebiti, sia sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali e quindi non sia abusiva.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale non proporzionale dopo cessione di partecipazioni rivalutate

Il quesito

La società istante chiede se la riorganizzazione del Gruppo Alfa, articolata in cessione delle quote di Gamma S.r.l., scissione parziale non proporzionale di Alfa S.p.A. a favore di due newco dei fratelli Tizio e Caio e successiva cessione di ulteriori quote di Beta S.r.l., integri un abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia esclude l'abuso del diritto per la scissione parziale non proporzionale, ritenendola fisiologica alla riorganizzazione del core business e alla separazione delle due famiglie. Precisa però che la cessione delle quote di Gamma, letta nel contesto complessivo, non realizza un effettivo disinvestimento ma una concentrazione del controllo e un drenaggio di liquidità mediante un'operazione conforme a logiche di mercato, senza possibilità per l'Ufficio di sostituirla con una diversa operazione più onerosa. Restano fermi i requisiti e gli effetti fiscali ordinari ex articolo 173 TUIR e, per eventuali futuri passaggi generazionali, la verifica dell'agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 e dell'eventuale applicabilità dell'articolo 10-bis.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale non proporzionale dopo cessione di partecipazioni rivalutate

L'interpello riguarda una complessa riorganizzazione del Gruppo Alfa S.p.A., controllato dai fratelli Tizio e Caio, finalizzata a separare il core business industriale dalle attività immobiliari e non core in vista del prossimo passaggio generazionale. L'Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare se l'operazione, nel suo complesso, configuri un abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

Contesto societario e finalità dell'operazione

Alfa S.p.A. è partecipata al 46,25% da ciascuno dei due fratelli, mentre il restante 7,5% è rappresentato da azioni proprie. La società controlla diverse partecipate, tra cui società industriali attive nel core business del Gruppo e società immobiliari o comunque non core.

Gli istanti spiegano che la famiglia intende riorganizzare il gruppo per consentire, in prospettiva, la separazione dei destini delle due famiglie e la continuità nella gestione del core business, evitando che il naturale frazionamento successorio comprometta l'unità imprenditoriale. All'esito della riorganizzazione:

  • le società del core business sarebbero gestite tramite due holding di nuova costituzione, una per ciascun nucleo familiare;
  • le attività immobiliari e le altre attività resterebbero in capo ad Alfa S.p.A.

Articolazione delle operazioni prospettate

La riorganizzazione viene descritta in quattro fasi principali.

1. Annullamento delle azioni proprie di Alfa S.p.A.

Alfa S.p.A. annullerà le azioni proprie detenute sin dal 1988, rappresentative del 7,5% del capitale sociale, con valore nominale di euro 31.200. L'operazione comporterà:

  • lo storno della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio per euro 402.836,36;
  • la riduzione del capitale sociale di euro 31.200,00;
  • la riduzione delle altre riserve per euro 371.636,36.

Gli istanti affermano che tale operazione non modificherà la consistenza complessiva del patrimonio netto.

2. Cessione delle quote di Gamma S.r.l. a Beta S.r.l.

Beta S.r.l., già controllata da Alfa S.p.A. al 99,92%, acquisterà il 100% delle quote di Gamma S.r.l., detenute da Alfa S.p.A. e dai due fratelli, diventando la sub-holding industriale.

Il prezzo complessivo è indicato in euro 6,5 milioni, così ripartito:

  • euro 5,2 milioni per la quota di Alfa S.p.A.;
  • euro 650.000 per la quota di Tizio;
  • euro 650.000 per la quota di Caio.

I valori fiscali indicati sono:

  • euro 140.476,28 per Alfa S.p.A. relativamente all'80%;
  • euro 448.400,00 per ciascuno dei due fratelli, per effetto della rivalutazione del 2013.

Gli istanti affermano che la cessione da parte di Alfa S.p.A. rientra nel regime PEX ex articolo 87 del TUIR, mentre per i due fratelli la plusvalenza sarà tassata come reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR con imposta sostitutiva del 26%.

3. Scissione parziale non proporzionale di Alfa S.p.A.

Alfa S.p.A. effettuerà una scissione parziale non proporzionale a favore di due newco unipersonali, Newco T. S.r.l. e Newco C. S.r.l., interamente partecipate rispettivamente da Tizio e Caio. Alle beneficiarie saranno assegnate:

  • le partecipazioni in Beta S.r.l. e in Delta S.r.l.;
  • l'80% delle disponibilità liquide e delle attività finanziarie non immobilizzate.

Gli istanti precisano che:

  • le newco non godranno di regimi agevolati e applicheranno il regime ordinario;
  • nelle riserve trasferite non vi saranno riserve in sospensione d'imposta, ma solo utili da ricostituire, salvo la parte imputata a capitale sociale;
  • non vi sono particolari categorie di soci né vantaggi per amministratori;
  • eventuali dividendi futuri saranno tassati secondo le regole ordinarie.

4. Cessione delle residue quote di Beta S.r.l.

I fratelli Tizio e Caio cederanno alle rispettive newco le quote residue di Beta S.r.l. da essi ancora detenute, pari complessivamente allo 0,08%. Il prezzo di cessione è di euro 15.500 per ciascuna partecipazione, a fronte di un costo fiscalmente riconosciuto di euro 516,46, con emersione di plusvalenza tassata al 26%.

Quesito posto all'Agenzia delle Entrate

Gli istanti chiedono se, considerato l'insieme delle operazioni descritte, sussistano profili di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

Soluzione interpretativa prospettata dai contribuenti

Secondo gli istanti, l'operazione è fiscalmente neutrale in quanto la scissione parziale non proporzionale è disciplinata dall'articolo 173 del TUIR e non produce alcun indebito vantaggio fiscale.

In particolare, essi sostengono che:

  • gli asset trasferiti non mutano regime né valore fiscale;
  • non vi è alcun "salto" d'imposta;
  • la riorganizzazione ha sostanza economica perché consente di trasferire il controllo del core business a due holding distinte, semplificando la governance e favorendo la continuità aziendale;
  • l'operazione è sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali e non è finalizzata ad aggirare norme tributarie.

Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia

L'Agenzia richiama, in via preliminare, la necessità che un interpello antiabuso indichi con precisione il settore impositivo e le norme di riferimento, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.

Nel merito, l'istruttoria si concentra sulle imposte dirette, precisando però che restano fuori dall'analisi:

  • la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici;
  • la congruità dei corrispettivi pattuiti nelle cessioni;
  • il trattamento dell'annullamento delle azioni proprie;
  • la verifica dei requisiti PEX sulla cessione di Gamma S.r.l. da parte di Alfa S.p.A.

Sono inoltre richiamati:

  • l'articolo 10-bis della legge n. 212/2000;
  • l'articolo 173 del TUIR;
  • l'articolo 87 del TUIR;
  • l'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR;
  • l'articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per i futuri trasferimenti generazionali;
  • l'articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., per il controllo richiesto dall'agevolazione sulle successioni e donazioni.

Parere dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione di Gamma S.r.l.

L'Agenzia osserva che la cessione del 20% delle quote di Gamma a favore di Beta S.r.l. consente di concentrare il controllo totalitario di Gamma in capo a Beta e, indirettamente, ad Alfa S.p.A., in vista della scissione successiva.

Tuttavia, in tale operazione i fratelli Tizio e Caio non realizzano un effettivo disinvestimento, poiché restano comunque dominus del gruppo. L'Agenzia legge quindi l'operazione come un meccanismo assimilabile a un recesso atipico che consente di drenare liquidità dalla società acquirente, sempre controllata dai soci, con imposizione sostitutiva invece della tassazione propria della distribuzione di riserve di utili.

Pur evidenziando questo profilo, l'Agenzia conclude che non si configura abuso del diritto perché l'operazione è conforme a normali logiche di mercato ed è direttamente funzionale all'obiettivo economico perseguito, cioè la concentrazione del controllo totalitario delle partecipazioni in capo alla società che andrà a scindersi. In applicazione dell'articolo 10-bis, comma 4, dello Statuto, l'Amministrazione non può sostituire l'operazione scelta con una diversa, fiscalmente più onerosa, ma ugualmente conforme al mercato.

Parere dell'Agenzia sulle scissione parziale non proporzionale

Con riferimento specifico alla scissione parziale non proporzionale, l'Agenzia ritiene, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, che l'operazione non comporti alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte sui redditi.

La scissione è considerata un atto fisiologico di riorganizzazione delle società operative nel core business del Gruppo Alfa, in quanto consente di separare le partecipazioni dei due fratelli in due nuove società unipersonali, senza che ciò determini un indebito risparmio d'imposta.

Resta fermo che la scissione dovrà rispettare:

  • l'articolo 173 del TUIR;
  • le altre disposizioni del TUIR applicabili alla fiscalità dei soci.

Profili futuri in tema di passaggio generazionale

L'Agenzia precisa che, se in futuro dovessero essere posti in essere trasferimenti generazionali, ad esempio mediante donazione, occorrerà verificare:

  • la sussistenza dei presupposti per l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990;
  • l'eventuale applicabilità dell'articolo 10-bis all'insieme delle operazioni, compresa la scissione parziale non proporzionale, con riferimento al comparto delle imposte di successione e donazione.

Viene inoltre rilevato che la scissione prospettata, oltre a separare attività core e no core, sembra anche preordinata ad allungare la catena partecipativa nell'attività core, creando formalmente i presupposti del controllo richiesto dall'agevolazione sulle partecipazioni trasferite ai discendenti, pur permanendo una gestione sostanzialmente paritetica tra i due fratelli.

Conclusioni operative

Il parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti forniti, assunti come veritieri e destinati a concreta attuazione. Rimane espressamente fermo il potere dell'Amministrazione di verificare, in sede di controllo, se eventuali ulteriori atti o negozi collegati e non rappresentati possano rivelare un diverso disegno abusivo.

In sintesi, l'Agenzia non ravvisa abuso del diritto nella scissione parziale non proporzionale e nella complessiva riorganizzazione, ma richiama l'attenzione sui futuri profili successori e sull'esigenza di verificare separatamente i relativi requisiti agevolativi e antiabuso.

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