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Interpello

Risposta n. 536 del 24/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di sì: la cessazione delle attività IVA in Italia non comporterebbe la perdita della qualità di controllante né l’obbligo di chiusura della partita IVA, poiché la società continua l’attività d’impresa nel Paese estero di residenza e può mantenere l’identificazione diretta per esercitare diritti IVA, inclusa la partecipazione alla procedura di gruppo.

Chiarimenti sulla possibilità per una società francese identificata direttamente in Italia di restare controllante nell’IVA di gruppo pur senza operazioni IVA italiane

Il quesito

La società francese identificata direttamente ai fini IVA in Italia chiede se, dopo una riorganizzazione che ha azzerato le sue operazioni attive e passive rilevanti in Italia dal 1° gennaio 2019, possa mantenere la partita IVA italiana e continuare a operare come controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo, facendo confluire nella procedura solo risultati a saldo zero.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che la società può restare nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo e non è ostativa l’assenza di operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, purché sussistano gli altri requisiti del D.M. 13 dicembre 1979. L’identificazione diretta può infatti servire anche solo per esercitare diritti IVA in Italia; inoltre, l’art. 35, comma 15-quinquies, non si applica perché la società deve comunque presentare la dichiarazione annuale e adempiere agli obblighi connessi all’IVA di gruppo.

Liquidazione IVA di gruppo e società estera identificata direttamente in Italia

L’interpello riguarda una società francese identificata direttamente ai fini IVA in Italia che, a seguito di una riorganizzazione, non svolge più operazioni attive e passive rilevanti in Italia ma intende continuare a operare come controllante nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società istante è una società di capitali di diritto francese identificata direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Per il 2018, come per gli anni precedenti, aveva optato per la liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e del D.M. 13 dicembre 1979, in qualità di controllante, insieme a cinque società controllate residenti in Italia.

Nel corso del 2018, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo, alcune attività sono state trasferite alla controllata [BETA], società di diritto irlandese anch’essa identificata direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter. Dal 1° gennaio 2019, per effetto del nuovo assetto societario, l’istante continua a svolgere la propria attività d’impresa nello Stato di residenza ma non effettua più operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA in Italia.

Quesito posto all’Agenzia

La società chiede conferma della possibilità di:

  • mantenere la partita IVA italiana in qualità di soggetto identificato direttamente;
  • continuare a svolgere il ruolo di controllante ai fini della liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • far confluire nella procedura le proprie liquidazioni IVA a saldo zero.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la circostanza di non svolgere più operazioni IVA in Italia non impedisce di assumere o mantenere la veste di controllante nell’IVA di gruppo, poiché la società continua ad esercitare attività d’impresa nello Stato estero di residenza e non cessa l’attività nel suo complesso.

La cessazione riguarda soltanto le attività svolte in Italia e, quindi, determina soltanto l’assenza di debiti o crediti IVA italiani da trasferire nel gruppo. L’istante ritiene inoltre non applicabile l’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti inattivi per tre annualità.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama i seguenti riferimenti:

  • articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla liquidazione IVA di gruppo;
  • D.M. 13 dicembre 1979, che disciplina le modalità applicative della procedura;
  • articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 13 febbraio 2017, che individua l’ambito soggettivo di accesso alla procedura;
  • articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo all’identificazione diretta dei soggetti non residenti;
  • risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, che ha ammesso la liquidazione IVA di gruppo anche per società residenti in altri Stati comunitari identificate ai fini IVA in Italia;
  • articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.

L’Agenzia ricorda inoltre che la modulistica per l’identificazione diretta, in particolare il modello ANR/3, prevede la cessazione dell’attività per il soggetto non residente che non intenda più assolvere gli obblighi e i diritti IVA direttamente oppure che abbia cessato l’attività d’impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Amministrazione ritiene che la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo consenta alle società del gruppo, in presenza dei requisiti richiesti, di effettuare una liquidazione unitaria con compensazione dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni periodiche delle società partecipanti.

L’ambito soggettivo della procedura comprende le società indicate dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, purché le azioni o quote con diritto di voto siano possedute dalla controllante, o da altra società da questa controllata, per una quota superiore al 50% del capitale almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

Sulla base della risoluzione n. 22/E del 2005, la procedura può applicarsi anche a società residenti in altri Stati membri, se possiedono i requisiti previsti e sono identificate ai fini IVA in Italia, anche direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter.

Pertanto, nel caso esaminato, la circostanza che la società istante non svolga più operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia non impedisce la partecipazione come controllante, poiché l’identificazione diretta può essere mantenuta anche per esercitare diritti in materia di IVA direttamente, compresi quelli connessi alla liquidazione di gruppo.

Parere finale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia aderisce alla soluzione del contribuente e conferma che:

  • la società francese può continuare a mantenere la partita IVA italiana come soggetto identificato direttamente;
  • può continuare a rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • non è ostativa la circostanza che non effettui più operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA in Italia, purché permangano gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, l’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione nel caso di specie, poiché la società, pur priva di operazioni IVA italiane, deve comunque presentare la dichiarazione annuale e adempiere agli obblighi connessi alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che l’assenza di operazioni IVA in Italia non comporta automaticamente la perdita della possibilità di mantenere l’identificazione diretta né la qualità di controllante nell’IVA di gruppo. Il presupposto decisivo resta il possesso dei requisiti soggettivi e partecipativi previsti dal D.M. 13 dicembre 1979, mentre l’identificazione diretta può essere conservata anche per il solo esercizio di diritti IVA nel territorio italiano.

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