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Ordinanza

Ordinanza n. 931/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del PEI anno scolastico 2025-2026 relativo all’alunno -OMISSIS- conosciuto in data 18.02.2026 a seguito di formale accesso agli atti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202601555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025-2026, nella parte relativa all’assegnazione di 22 ore di insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentanti del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso è stato proposto dai genitori, quali rappresentanti legali del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con grave compromissione del linguaggio e disabilità intellettiva riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il minore frequenta la quinta classe della scuola primaria per 29 ore settimanali. È stata contestata l’assegnazione di sole 22 ore di sostegno scolastico, disposta nell’ambito del PEI 2025-2026, senza motivazione specifica nonostante la gravità della situazione, una precedente ordinanza cautelare del TAR relativa all’insufficienza del medesimo monte ore e l’indicazione del GLO per l’anno scolastico in corso. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando l’assenza di motivazione dell’assegnazione delle 22 ore e la gravità della disabilità del minore, nonché il precedente giudizio cautelare e l’indicazione del GLO. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando gli interessi superiori coinvolti e il pregiudizio evidente alla frequenza scolastica derivante dall’insufficiente sostegno. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame e disponendo che l’Amministrazione proceda, previa integrazione del PEI 2025-2026, all’assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica di marzo 2027, non ancora calendarizzata.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di gravità della disabilità del minore costituisce il presupposto fattuale valorizzato dal giudice nella valutazione cautelare dell’adeguatezza del sostegno scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico per un alunno con disabilità grave, l’Amministrazione deve fornire una motivazione specifica e coerente con la gravità della situazione individuale; l’assegnazione di un monte ore ridotto non può essere giustificata implicitamente o con una mera quantificazione numerica.
  • In sede cautelare, la gravità della disabilità, il pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore possono integrare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora necessari per sospendere il PEI e imporre il riesame dell’assegnazione del sostegno.
  • Quando l’assegnazione delle ore di sostegno risulti priva di adeguata motivazione e potenzialmente incompatibile con le esigenze individuali dell’alunno, il giudice può disporre la sospensione ai fini del riesame e della previa integrazione del PEI, demandando all’Amministrazione la quantificazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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