Ordinanza n. 931/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del PEI anno scolastico 2025-2026 relativo all’alunno -OMISSIS- conosciuto in data 18.02.2026 a seguito di formale accesso agli atti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025-2026, nella parte relativa all’assegnazione di 22 ore di insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (rappresentanti del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto dai genitori, quali rappresentanti legali del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con grave compromissione del linguaggio e disabilità intellettiva riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il minore frequenta la quinta classe della scuola primaria per 29 ore settimanali. È stata contestata l’assegnazione di sole 22 ore di sostegno scolastico, disposta nell’ambito del PEI 2025-2026, senza motivazione specifica nonostante la gravità della situazione, una precedente ordinanza cautelare del TAR relativa all’insufficienza del medesimo monte ore e l’indicazione del GLO per l’anno scolastico in corso. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando l’assenza di motivazione dell’assegnazione delle 22 ore e la gravità della disabilità del minore, nonché il precedente giudizio cautelare e l’indicazione del GLO. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando gli interessi superiori coinvolti e il pregiudizio evidente alla frequenza scolastica derivante dall’insufficiente sostegno. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame e disponendo che l’Amministrazione proceda, previa integrazione del PEI 2025-2026, all’assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica di marzo 2027, non ancora calendarizzata.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione della situazione di gravità della disabilità del minore costituisce il presupposto fattuale valorizzato dal giudice nella valutazione cautelare dell’adeguatezza del sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico per un alunno con disabilità grave, l’Amministrazione deve fornire una motivazione specifica e coerente con la gravità della situazione individuale; l’assegnazione di un monte ore ridotto non può essere giustificata implicitamente o con una mera quantificazione numerica.
- In sede cautelare, la gravità della disabilità, il pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore possono integrare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora necessari per sospendere il PEI e imporre il riesame dell’assegnazione del sostegno.
- Quando l’assegnazione delle ore di sostegno risulti priva di adeguata motivazione e potenzialmente incompatibile con le esigenze individuali dell’alunno, il giudice può disporre la sospensione ai fini del riesame e della previa integrazione del PEI, demandando all’Amministrazione la quantificazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica.
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