Cassazione Penale, Sentenza n. 13569/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania per varie censure: Carbonaro contestava l'uso esclusivo di un riconoscimento visivo da parte di un verbalizzante e la relativa valutazione probatoria; Speciale deduceva carenza e illogicita' della motivazione in ordine ai gravi indizi per quattro rapine (ruolo di basista e assenza di riscontri); Cavallaro censurava la qualifica di promotore dell'associazione; Marino contestava la responsabilita' per il reato associativo e la partecipazione alla rapina di Taurianova nonche' il rigetto delle attenuanti; Malerba impugnava la valutazione delle intercettazioni e della localizzazione tramite celle telefoniche, la sussistenza dell'aggravante e il diniego delle attenuanti. In sostanza i ricorsi invocavano vizi di motivazione, erronea valutazione degli elementi indiziari e questioni di qualificazione giuridica e di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazione: la maggior parte delle doglianze era sovrapponibile o costituiva una rinnovata richiesta di rivalutazione del merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d’appello; i rilievi difensivi sono stati giudicati generici o meramente ricostruttivi alternativi del compendio probatorio. Su punti particolari: per Carbonaro la Corte ha ritenuto che il riconoscimento visivo risultasse corroborato da altri elementi (visionati i fotogrammi e foto segnaletica e precedenti ammissioni rese in fase di indagini); per Speciale la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione degli elementi indiziari (perquisizione domiciliare con effetti personali dei coimputati, refurtiva, intercettazioni e tabulati) che, nel contesto associativo, giustificavano l’affermazione di responsabilità; per Cavallaro la censura è preclusa dall'accordo sulla pena e dalla rinuncia ai motivi in appello; Marino e Malerba hanno visto respinte le censure come generiche o infondate alla luce delle argomentazioni della Corte d’appello. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della cognizione in appello e alla natura delle prove dichiarative; la Corte evidenzia che doglianze che implichino rivalutazione del compendio probatorio non sono ammissibili in Cassazione quando non specificamente fondate
art. 213 cod. proc. pen.
Riferito al tema della ricognizione personale: la Corte osserva che l'individuazione visiva compiuta nelle indagini rappresenta una dichiarazione riproduttiva la cui efficacia probatoria si valuta con il libero apprezzamento del giudice, non vincolata dalle formalità previste dall'art. 213
art. 624-bis cod. pen.
Norma menzionata nei motivi (riferimenti a reati contestati); la sentenza considera la qualificazione dei reati sulla base del compendio probatorio svolto in primo e secondo grado
art. 416 cod. pen.
Usata per motivare l'esistenza dell'associazione a delinquere: la Corte d'appello ha ritenuto comprovati elementi sintomatici di organizzazione stabile, ruoli definiti, cassa comune e linguaggio criptico
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata in prospettiva di aggravante nei motivi di ricorso di alcuni imputati; la Corte ha valutato la rilevanza e l'applicazione delle aggravanti in relazione agli elementi probatori contestati
art. 192 cod. proc. pen.
Richiesto dai ricorrenti in tema di valutazione della prova: la Corte di cassazione ricorda che le doglianze sull'apprezzamento degli elementi indiziari non sono sindacabili se si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti salvo che non emergano manifesta illogicita' o contraddizione nella motivazione
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla tipologia dei motivi di cassazione: la Corte distingue i vizi deducibili (mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita') dalle contestazioni di mera valutazione di merito
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concordato in appello: la Corte osserva che la rinuncia ai motivi conseguente al concordato limita la cognizione e preclude il sindacato in Cassazione su questioni per le quali si e' rinunciato
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro del concordato in appello e nella sua incidenza sulla cognizione del giudice di secondo grado e sulla revisione in Cassazione
art. 114 cod. pen.
Trattato in relazione alla richiesta dell'attenuante per minima partecipazione: la Corte ribadisce che per riconoscerla occorre che il contributo sia marginale e trascurabile nell'economia del reato, non solo meno rilevante rispetto agli altri
art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.
Richiamato come aggravante contestata nei motivi: la Corte ha ritenuto che la presenza e il ruolo del ricorrente nei fatti e negli accadimenti giustificassero la conferma dell'aggravante quando adeguatamente motivata
art. 133 cod. pen.
Riflesso nella critica sulla determinazione della pena: la Corte osserva che la determinazione al minimo edittale non richiede motivazione dettagliata se non ci si discosta dal minimo previsto
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che, pur formulati come vizi di motivazione, si limitano a proporre una diversa valutazione del compendio probatorio senza contestare specificamente le argomentazioni del giudice di merito
- L'individuazione visiva o la comparazione di immagini di videosorveglianza possono avere efficacia probatoria se chiare, corroborate da altri elementi e apprezzate dal giudice con visione dei fotogrammi
- I dati di aggancio alle celle telefoniche e le intercettazioni costituiscono elementi indiziari legittimi; il loro valore probatorio cresce se inserito nel contesto di altri riscontri (perquisizioni, rinvenimento refurtiva, rapporti stabili tra soggetti)
- Il concordato sulla pena in appello e la conseguente rinuncia ai motivi precludono la sindacabilità in Cassazione delle questioni oggetto di rinuncia
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per minima partecipazione occorre dimostrare un ruolo sostanzialmente marginale e trascurabile rispetto all'evento criminoso, non basta una minore incidenza causale
- Le censure generiche che non indicano in dettaglio dove la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sono inammissibili in Cassazione
- La Corte di legittimità non è chiamata a riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie di merito salvo che emergano vizi logico-giuridici rilevanti desumibili dal testo della sentenza impugnata
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