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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28737/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo di un'area (terreno e fabbricati) gestita dalla Eurodemolizioni s.a.s. e dei rifiuti ivi presenti, contestati per reati ambientali (art. 256 lett. a) e b) D.lg. 152/2006) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale avrebbe oltrepassato il proprio ambito cognitivo entrando nel merito dell'accusa, facendo proprio il contenuto della CNR senza confrontarsi con le doglianze difensive; avrebbe in modo contraddittorio prima escluso il coinvolgimento dell'indagato e poi ritenuto che lo stesso avallasse le attività illecite, traendo conferma dalla sua presenza nel capannone; avrebbe trascurato un elemento decisivo, cioè la possibilità che l'impresa commercializzasse parti di auto usate (visura camerale), idoneo a giustificare la presenza di parti di veicoli e quindi a escludere il fumus del reato ambientale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i vizi denunciati riguardassero la motivazione (contraddittorietà/illogicità), profili non valorizzabili in sede di cassazione che è ammessa solo per violazione di legge (art. 325 c.1 c.p.p.). Sostiene inoltre che l'ordinanza impugnata abbia correttamente valutato il fumus commissi delicti: per il sequestro preventivo è sufficiente l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie delittuosa alla luce degli elementi di fatto raccolti (giurisprudenza di questa Corte). Il giudice del merito ha valorizzato la presenza dell'indagato nel capannone al momento delle operazioni di riciclaggio e il rinvenimento di parti di veicoli di provenienza illecita, elementi convergenti che escludono l'occasionalità e legittimano l'ipotesi concorsuale. La possibilità di commercio legittimo di parti di autoveicoli non esclude l'insistenza del vincolo reale sulla cosa, considerata la finalità cautelare anche in relazione all'attività di riciclaggio. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.152/2006, art. 256 lett. a) e b)

    Le norme sull'illecito ambientale sono state richiamate come fattispecie astrattamente riconducibile ai fatti; la Corte ha ritenuto che il fumus del reato ambientale sussistesse alla luce degli elementi di fatto raccolti, pur osservando che la possibilità di commercio di parti usate non escludeva l'adozione del sequestro finalizzato anche a impedire l'attività illecita.

  • Codice penale, art. 648-bis

    Richiamata come norma delittuosa (riciclaggio); la Corte ha ritenuto plausibile l'ipotesi concorsuale sulla base di elementi convergenti (presenza dell'indagato al momento delle operazioni e rinvenimento di parti di provenienza illecita).

  • Codice di procedura penale, art. 606 c.1 lett. e)

    Articolo citato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione; la Corte osserva che i profili di mera illogicità/contraddittorietà della motivazione non costituiscono autonomo motivo di cassazione, essendo la cassazione ammessa per violazione di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 325 c.1

    Richiamato per ricordare il limite della cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge, escludendo il sindacato sulla motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice penale, art. 110

    Riferimento del ricorrente in ordine alla tesi che il concorso di persone non potesse essere desunto da un generico 'avallo'; la Corte, invece, ha ritenuto che la sussistenza di contributi materiali e morali e la convergenza degli elementi potessero giustificare l'ipotesi concorsuale.

  • D.L. n.137/2020, art. 23 co. 8

    Richiamato quale norma procedurale che regola il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto ai sensi del decreto-legge.

  • Cass. Sez.1, n. 18491/2018 e Cass. Sez.2, n. 5656/2014 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, ai fini del sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona, ma è sufficiente il 'fumus commissi delicti', ovvero l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie delittuosa alla luce degli elementi di fatto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia penale è limitato alle violazioni di legge: censure basate su presunte illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Per il sequestro preventivo è sufficiente il 'fumus commissi delicti' inteso come astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie delittuosa alla luce degli elementi di fatto; non è sempre necessario dimostrare gravi indizi di colpevolezza verso una specifica persona.
  • La presenza di un indagato nel luogo in cui avvengono operazioni illecite e il rinvenimento di elementi materiali di illiceità possono, se convergenti e pregnanti, giustificare l'adozione della misura cautelare e l'ipotesi di concorso.
  • L'esistenza di una attività economica lecita (es. commercio di parti usate) non esclude automaticamente la misura cautelare sul bene quando il sequestro sia volto anche a impedire la prosecuzione di attività illecite (es. riciclaggio) rilevate nell'ambito dell'area.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto del mezzo di impugnazione ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi degli articoli processuali applicabili.

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