Cassazione Civile, Ordinanza n. 14507/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA per l'anno 1995 notificato a una società poi fallita, con cui l'amministrazione finanziaria contestava una maggiore IVA e applicava sanzioni. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto esito favorevole in primo grado. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la sentenza di secondo grado era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione perché la motivazione era stata ritenuta meramente apparente. Nel giudizio di rinvio, la commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado, ritenendo non legittima la pretesa fiscale e valorizzando una diversa percentuale di ricarico sulle merci rispetto a quella ritenuta dall'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era conformato ai principi e agli accertamenti richiesti dalla precedente sentenza di cassazione; 2) violazione dei requisiti motivazionali della sentenza e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che la decisione fosse apodittica e motivata solo per relationem; 3) violazione dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, contestando la valutazione della percentuale di ricarico applicata e il metodo seguito dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che il giudice di rinvio si era effettivamente uniformato ai rilievi della precedente sentenza rescindente, svolgendo una motivazione autonoma e critica sui profili indicati dalla Cassazione e affrontando il nodo centrale della controversia, cioè la correttezza della percentuale di ricarico. Ha inoltre escluso che vi fosse una motivazione meramente apparente o un vizio di ultrapetizione/mancanza di motivazione. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva un profilo non risultante dall'avviso di accertamento, cioè il richiamo a medie di settore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, può riesaminare i fatti nei limiti delle preclusioni già maturate; la Cassazione, nel verificare il rispetto del proprio dictum, interpreta la precedente sentenza in relazione alla questione decisa e alla domanda proposta.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare errores in procedendo, tra cui violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Indica il requisito della motivazione delle sentenze tributarie, la cui mancanza o apparenza è censurabile in cassazione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare un asserito difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o una motivazione non coerente con i motivi di impugnazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale norma sul contenuto-forma della sentenza, in particolare sul requisito della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata per censurare la rettifica IVA e l'utilizzo della percentuale di ricarico nell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato a una mera adesione formale al precedente giudice, ma deve svolgere un effettivo riesame critico dei punti specificamente indicati dalla sentenza rescindente.
- La motivazione per relationem non è di per sé illegittima se la sentenza richiama gli accertamenti di primo grado ma, al tempo stesso, li fa propri dopo una autonoma valutazione critica delle risultanze rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio, la verifica del rispetto del dictum rescindente impone di interpretare la precedente sentenza di legittimità alla luce della questione decisa e del petitum effettivamente dedotto.
- Un motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o se assume fatti e presupposti non risultanti dall'atto impositivo o dal giudizio di merito.
- In tema di rettifica IVA, la correttezza della percentuale di ricarico va apprezzata in coerenza con le concrete risultanze contabili e fattuali valorizzate dal giudice di merito, non potendo il ricorrente limitarsi ad affermazioni generiche o a ricostruzioni non specificamente ancorate al contenuto dell'accertamento.
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