Cassazione Civile, Sentenza n. 25629/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado relativa a una cartella di pagamento. La contestazione riguarda l'avviso di liquidazione per la revoca dell'agevolazione 'prima casa' (per mancato riacquisto entro un anno) e la conseguente iscrizione a ruolo e notifica della cartella. La ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio di decisione per aver ritenuto tempestivo l'appello nonostante presunte irregolarità nella relata/notifica (art. 327 c.p.c. e termini di decadenza); 2) illegittima considerazione della presentazione dell'istanza di autotutela come prova della conoscenza e quindi della validità della notifica dell'avviso di liquidazione; 3) omessa/insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo alla stregua della riforma dell'art. 360 c.p.c. (non idoneo a censurare la mera insufficienza motivazionale secondo la nuova formulazione) e infondati il primo e il secondo motivo. Sul punto centrale, la Corte ha fatto applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione (confermato dalle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un., 17.12.2021 n. 40543), affermando che per il rispetto dei termini di decadenza rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica e non la conoscenza eventualmente successiva del contribuente; inoltre ha ritenuto che la contribuente aveva comunque piena conoscenza 'aliunde' dell'avviso (istanza di autotutela del 4.11.2009) entro il termine di decadenza e che la cartella era stata notificata prima della prescrizione decennale prevista per l'imposta di registro. Infine la Corte ha precisato che l'amministrazione non può proporre in appello eccezioni nuove in senso tecnico che mutino la causa petendi, ma può specificare o precisare difese già svolte.
Norme richiamate
Codice di procedura civile (artt. 115, 116, 327, 437, 360 c.p.c.)
Art. 360 c.p.c. (comma 1, n.5) nella versione post-riforma 2012 non è idoneo a censurare la mera insufficienza o omissione motivazionale; art. 327 è richiamato in relazione al termine semestrale per l'impugnazione (tempi di proposizione dell'appello). Le norme sul rito sono state applicate per valutare ammissibilità e tempestività.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 16, art. 57)
Art. 57: il giudizio tributario è 'impugnazione-merito' e l'amministrazione non può in appello proporre eccezioni nuove in senso tecnico che mutino la causa petendi; può però precisare/dettagliare difese già svolte. Art.16 (comma 4) riguarda la notificazione tramite messo notificatore speciale e rientra nella materia delle notifiche tributarie.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (art. 60)
Richiama per gli atti tributari le norme sulle notificazioni del codice di procedura civile, rendendo applicabile il regime di nullità e sanatorie; costituisce base per ritenere sanata la notificazione se l'atto ha raggiunto il suo scopo (quando la conoscenza del contribuente è provata entro i termini).
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (artt. 52, 76, 78)
Art. 78: per l'imposta di registro, una volta definitivo l'avviso di liquidazione, il recupero è disciplinato dal termine di prescrizione decennale. Art. 76 (termine triennale di decadenza per l'imposizione) e altre disposizioni sono state valutate alla luce della natura dell'imposta e della definitiva efficacia dell'avviso.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (art. 17, comma 3)
Richiamato per chiarire che il termine decennale di prescrizione per la riscossione (in materia di registro) prevale sulle norme di decadenza previste per altri tributi; l'art. 17 comma 3 non trova applicazione per l'imposta di registro nel caso di avviso definitivo.
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 24, art. 53)
Art. 24: tutela del diritto di difesa come parametro interpretativo del bilanciamento processuale tra contribuente e amministrazione; art. 53: principio della capacità contributiva come fondamento dell'interesse alla riscossione tributaria.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23, comma 8-bis) e D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (art. 16, comma 3)
Norme emergenziali citate in relazione al rito e alle modalità di trattazione in camera di consiglio (per ragioni connesse all'emergenza sanitaria) che hanno consentito la decisione senza discussione orale.
Massime di principio
- Il principio di 'scissione soggettiva' degli effetti della notificazione si applica anche quando la notificazione è eseguita dal messo notificatore speciale: utile rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti per la notificazione (non la data di effettiva conoscenza del destinatario) ai fini dei termini di decadenza dell'azione impositiva.
- La prova della conoscenza 'aliunde' dell'avviso di liquidazione (es. istanza di autotutela presentata dal contribuente) può essere idonea a dimostrare che la notifica ha raggiunto lo scopo e, se avvenuta entro il termine di decadenza dell'ufficio, impedisce di fondare sul vizio della notificazione una decadenza dell'azione impositiva.
- L'amministrazione finanziaria non può introdurre in appello eccezioni nuove in senso tecnico che modifichino la causa petendi; può invece specificare, dettagliare o precisare difese già svolte in primo grado (distinzione tra 'eccezioni tecniche' e 'mere difese' o 'eccezioni improprie').
- Per l'imposta di registro, quando l'avviso di liquidazione diventa definitivo per mancata impugnazione, la riscossione è disciplinata dal termine di prescrizione decennale (art. 78 D.P.R. 131/1986), non dai termini di decadenza previsti per l'esercizio dell'attività impositiva.
- In sede di Cassazione, dopo la riforma del 2012 dell'art. 360 c.p.c., la censura fondata su mera insufficienza o omessa motivazione è inammissibile salvo che si configuri come omesso esame di un fatto storico decisivo, adeguatamente indicato secondo le regole processuali.
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