Cassazione Penale, Sentenza n. 27322/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zambelli era stato condannato dal GIP di Bergamo per il porto di un coltello fuori dalla propria abitazione (coltello riposto in un portafoglio, accertato all'interno del palazzo di giustizia quando si recò a rendere testimonianza). Dopo opposizione, il GIP in rito abbreviato lo aveva condannato, riconoscendo la 'lieve entità' del fatto, concedendo le attenuanti generiche e sospendendo condizionalmente la pena (ammenda di €334,00). Il ricorrente propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata applicazione/valutazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante il riconoscimento della lieve entità; (2) inosservanza/erronea applicazione della legge per mancata applicazione di art. 131-bis; (3) critica alla concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), ritenuta ingiustificata e non richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo per vizio di motivazione: la sentenza impugnata non ha adeguatamente e compiutamente esaminato e motivato la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., nonostante il riconoscimento della lieve entità del fatto e delle circostanze favorevoli. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e ha rinviato il giudizio al GIP del Tribunale di Bergamo in diversa composizione per un nuovo esame, lasciando al giudice del rinvio la libertà di riconoscere o negare l'applicabilità della norma ma imponendo una motivazione adeguata. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo, poiché le valutazioni andranno rinnovate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Cause di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; per la sua applicazione è necessaria una valutazione motivata della lieve entità dell'offesa secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'occasionalità non è sufficiente.
art. 42 cod. pen.
Principio generale di responsabilità penale; nel contesto la contravvenzione contestata può essere punita anche a titolo di colpa (responsabilità non necessariamente dolosa).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e della colpevolezza; indicato come riferimento per valutare la 'lieve entità' ai fini dell'art. 131-bis.
art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975
Norma richiamata nella sentenza impugnata in relazione alla lieve entità del fatto (riferimento normativo utilizzato dal giudice per valutare la gravità della condotta legata al porto di armi/strumenti atti a offendere).
art. 163 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che le questioni relative a tale beneficio debbano essere riesaminate dal giudice del rinvio alla luce della nuova valutazione sull'art. 131-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione/contraddittorietà/manifesta illogicità); sono state le premesse normative dei censure formulate dal ricorrente.
Massime di principio
- Se il giudice riconosce la "lieve entità" del fatto, deve esprimersi esplicitamente e motivatamente anche sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; il mero riconoscimento di elementi attenuanti non basta a escludere automaticamente la causa di non punibilità.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, contesto e personalità dell'autore.
- L'occasionalità della condotta non è di per sé sufficiente per riconoscere la particolare tenuità; il giudice può escluderla, ma la decisione deve essere adeguatamente motivata richiamando elementi concreti che giustifichino l'esclusione.
- Quando la decisione processuale concede benefici (es. attenuanti generiche, sospensione condizionale) ma trascura di valutare la causa di non punibilità invocata, il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento per vizio di motivazione e il rinvio per nuovo esame.
- Il giudice del rinvio è libero di confermare o negare l'applicabilità dell'art. 131-bis, ma qualsiasi decisione dovrà contenere una motivazione completa che colleghi i fatti, le circostanze e i criteri di valutazione pertinenti.
- Questioni connesse (es. sospensione condizionale della pena) possono rimanere assorbite fino a quando non viene risolta la questione fondamentale dell'applicabilità della causa di non punibilità.
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