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Sentenza

Sentenza del 04/03/2016 n. 4335 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava maggiori IVA, IRES e IRAP per il 2005, sostenendo che la società fosse una mera società cartiera fittiziamente interposta in operazioni immobiliari a catena. Secondo l’Ufficio, la società, priva di struttura aziendale, dipendenti, sede operativa e regolare contabilità, acquistava e rivendeva immobili in tempi brevissimi, fungendo da schermo tra i proprietari originari e le società di leasing, con conseguente inesistenza soggettiva delle operazioni, indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi. In Cassazione l’Agenzia denunciava anche la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’indeducibilità dei costi collegati a reati, nonché l’insufficienza della motivazione della CTR, che aveva valorizzato soltanto atti notarili, fatture e pagamenti bancari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo dell’Agenzia, rilevando che il primo era inconferente e che, quanto al secondo, l’Ufficio aveva escluso in appello la questione relativa all’indeducibilità dei costi per riferibilità a fatti di reato, non potendo poi riproporla in Cassazione per difetto di interesse. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo illogica e insufficiente la motivazione della CTR: la mera esistenza di contratti notarili, fatture, pagamenti e trasferimenti di proprietà non dimostra necessariamente la reale operatività della società né l’effettività soggettiva delle operazioni. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà esaminare complessivamente gli indizi forniti dall’Amministrazione e valutare l’eventuale prova contraria della società. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina i metodi di accertamento delle imposte sui redditi, incluso l’accertamento induttivo. Nel caso concreto, la questione è stata richiamata ma il relativo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, comma 7, e 54, commi 2 e 3

    Art. 54, comma 2: gli elementi presuntivi possono fondare la rettifica; art. 21, comma 7: l’IVA indicata in fattura può essere dovuta anche in relazione a operazioni inesistenti.

    L’Amministrazione può contestare l’inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. L’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti può comportare la debenza dell’IVA esposta.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    È richiamato nel contesto della detrazione IVA: la detrazione non spetta quando la fattura documenta un’operazione inesistente o soggettivamente riferibile a un soggetto diverso da quello effettivo.

  • TUIR, art. 109

    Richiede, ai fini della deducibilità dei costi, elementi di certezza, determinabilità, competenza e inerenza. La regolarità formale della documentazione non è però sufficiente se l’Amministrazione dimostra la fittizietà soggettiva dell’operazione.

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis

    Prevede l’indeducibilità dei costi riferibili a fatti costituenti reato. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché l’Agenzia l’aveva processualmente esclusa nel giudizio d’appello.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Regolano le presunzioni semplici. Il giudice deve valutare singolarmente e nel loro insieme gli indizi, verificando che siano gravi, precisi e concordanti, prima di porre a carico del contribuente l’onere della prova contraria.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale sull’onere della prova. In presenza di indizi qualificati forniti dall’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare concretamente l’effettività e la genuinità delle operazioni contestate.

  • Codice civile, art. 100

    Richiede un interesse concreto ad agire o a impugnare. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché non era stata indicata alcuna concreta soccombenza derivante dalla formula di accoglimento solo parziale.

  • Codice civile, art. 2332

    Riguarda le cause di nullità della società. Il motivo dell’Agenzia fondato su tale disposizione è stato dichiarato manifestamente inconferente rispetto alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • La presenza di contratti notarili, fatture, pagamenti bancari e trasferimenti formali della proprietà non dimostra da sola la reale operatività del soggetto interposto né l’effettività soggettiva dell’operazione.
  • Quando l’Amministrazione contesta una società cartiera o un’interposizione fittizia, deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutabili anche nel loro complesso: assenza di sede, mezzi, dipendenti, struttura, contabilità e adempimenti fiscali possono assumere rilievo significativo.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la materiale esecuzione della prestazione e il pagamento del prezzo possono essere compatibili con la frode e quindi non sono, da soli, prove decisive della genuinità del rapporto con il soggetto fatturante.
  • Una volta fornito un quadro presuntivo qualificato dall’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare non solo che l’operazione è avvenuta, ma che è stata realmente conclusa con il soggetto indicato in fattura e che egli era estraneo a eventuali frodi.
  • Il giudice tributario deve esaminare analiticamente e complessivamente tutti gli indizi e motivare il percorso logico seguito; una motivazione basata su un solo elemento formale o su un’inferenza illogica può determinare la cassazione con rinvio.
  • In Cassazione non è possibile riproporre una questione che la stessa parte abbia escluso dal thema decidendum nel giudizio di merito, poiché tale condotta può comportare carenza di interesse o preclusione processuale.

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