Sentenza del 04/03/2016 n. 4335 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava maggiori IVA, IRES e IRAP per il 2005, sostenendo che la società fosse una mera società cartiera fittiziamente interposta in operazioni immobiliari a catena. Secondo l’Ufficio, la società, priva di struttura aziendale, dipendenti, sede operativa e regolare contabilità, acquistava e rivendeva immobili in tempi brevissimi, fungendo da schermo tra i proprietari originari e le società di leasing, con conseguente inesistenza soggettiva delle operazioni, indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi. In Cassazione l’Agenzia denunciava anche la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’indeducibilità dei costi collegati a reati, nonché l’insufficienza della motivazione della CTR, che aveva valorizzato soltanto atti notarili, fatture e pagamenti bancari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo dell’Agenzia, rilevando che il primo era inconferente e che, quanto al secondo, l’Ufficio aveva escluso in appello la questione relativa all’indeducibilità dei costi per riferibilità a fatti di reato, non potendo poi riproporla in Cassazione per difetto di interesse. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo illogica e insufficiente la motivazione della CTR: la mera esistenza di contratti notarili, fatture, pagamenti e trasferimenti di proprietà non dimostra necessariamente la reale operatività della società né l’effettività soggettiva delle operazioni. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà esaminare complessivamente gli indizi forniti dall’Amministrazione e valutare l’eventuale prova contraria della società. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i metodi di accertamento delle imposte sui redditi, incluso l’accertamento induttivo. Nel caso concreto, la questione è stata richiamata ma il relativo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, comma 7, e 54, commi 2 e 3
Art. 54, comma 2: gli elementi presuntivi possono fondare la rettifica; art. 21, comma 7: l’IVA indicata in fattura può essere dovuta anche in relazione a operazioni inesistenti.
L’Amministrazione può contestare l’inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. L’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti può comportare la debenza dell’IVA esposta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
È richiamato nel contesto della detrazione IVA: la detrazione non spetta quando la fattura documenta un’operazione inesistente o soggettivamente riferibile a un soggetto diverso da quello effettivo.
TUIR, art. 109
Richiede, ai fini della deducibilità dei costi, elementi di certezza, determinabilità, competenza e inerenza. La regolarità formale della documentazione non è però sufficiente se l’Amministrazione dimostra la fittizietà soggettiva dell’operazione.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis
Prevede l’indeducibilità dei costi riferibili a fatti costituenti reato. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché l’Agenzia l’aveva processualmente esclusa nel giudizio d’appello.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Regolano le presunzioni semplici. Il giudice deve valutare singolarmente e nel loro insieme gli indizi, verificando che siano gravi, precisi e concordanti, prima di porre a carico del contribuente l’onere della prova contraria.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull’onere della prova. In presenza di indizi qualificati forniti dall’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare concretamente l’effettività e la genuinità delle operazioni contestate.
Codice civile, art. 100
Richiede un interesse concreto ad agire o a impugnare. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché non era stata indicata alcuna concreta soccombenza derivante dalla formula di accoglimento solo parziale.
Codice civile, art. 2332
Riguarda le cause di nullità della società. Il motivo dell’Agenzia fondato su tale disposizione è stato dichiarato manifestamente inconferente rispetto alla decisione impugnata.
Massime di principio
- La presenza di contratti notarili, fatture, pagamenti bancari e trasferimenti formali della proprietà non dimostra da sola la reale operatività del soggetto interposto né l’effettività soggettiva dell’operazione.
- Quando l’Amministrazione contesta una società cartiera o un’interposizione fittizia, deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutabili anche nel loro complesso: assenza di sede, mezzi, dipendenti, struttura, contabilità e adempimenti fiscali possono assumere rilievo significativo.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la materiale esecuzione della prestazione e il pagamento del prezzo possono essere compatibili con la frode e quindi non sono, da soli, prove decisive della genuinità del rapporto con il soggetto fatturante.
- Una volta fornito un quadro presuntivo qualificato dall’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare non solo che l’operazione è avvenuta, ma che è stata realmente conclusa con il soggetto indicato in fattura e che egli era estraneo a eventuali frodi.
- Il giudice tributario deve esaminare analiticamente e complessivamente tutti gli indizi e motivare il percorso logico seguito; una motivazione basata su un solo elemento formale o su un’inferenza illogica può determinare la cassazione con rinvio.
- In Cassazione non è possibile riproporre una questione che la stessa parte abbia escluso dal thema decidendum nel giudizio di merito, poiché tale condotta può comportare carenza di interesse o preclusione processuale.
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