Sentenza del 20/10/2020 n. 22722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di atti di accertamento TARSU emessi dal Comune di Sarno per gli anni 2007-2012; la contribuente aveva proposto ricorso in Cassazione dopo decisioni favorevoli parziali nei gradi inferiori
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: prima dell'udienza la ricorrente ha depositato una dichiarazione di definizione della controversia, assimilabile a rinuncia al ricorso, che non risulta notificata alla controparte costituita; secondo la giurisprudenza citata tale rinuncia non notificata non estingue il processo ma determina la mancanza di interesse a proseguire e quindi l'inammissibilita' del ricorso. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Norme richiamate
Cassazione, Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019
Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, e' inidonea a produrre l'effetto di estinzione del processo se non notificata alla controparte costituita; tuttavia rivela la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e determina l'inammissibilita' del ricorso
Articolo 92 c.p.c.
La Corte ha applicato la possibilita' di compensare le spese di lite in presenza di un accordo tra le parti, disponendo la compensazione delle spese processuali
Massime di principio
- Una dichiarazione di definizione della controversia depositata prima dell'udienza che equivale a rinuncia al ricorso puo' far venire meno l'interesse a proseguire e rendere il ricorso in Cassazione inammissibile.
- Perche' la rinuncia al ricorso produca l'effetto di estinzione del processo e non solo l'inammissibilita', e' necessario che sia notificata alla controparte costituita; in mancanza, il giudice di legittimita' dichiara l'inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se le parti raggiungono un accordo sulle spese, il giudice puo' compensare gli oneri di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; conviene quindi formalizzare anche l'intesa sulle spese nel verbale o nell'atto di transazione.
- Se si intende estinguere il processo in modo efficace, conviene effettuare una formale rinuncia notificata a tutte le controparti costituite e depositare in cancelleria l'atto di rinuncia o un'istanza di estinzione; la mera dichiarazione non notificata e' rischiosa.
- Quando una parte e' contumace, porre attenzione alla necessita' di formalita' (notifiche) verso le parti costituite per evitare che una presunta transazione determini solo l'inammissibilita' del successivo ricorso.
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