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Ordinanza

Ordinanza n. 674/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Responsabile Settore Urbanistica / Edilizia Privata del Comune di Missaglia, n. 2, prot. n. 0004448 del 02.03.2026 con cui è stata ordinata la “demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. n. 3 tensostrutture ad arco rinforzato ad uso ricovero attrezzature/fieno Via Kennedy Missaglia Censuario di Lomaniga”, notificata a mezzo pec in pari data; - della nota Comune di Missaglia, prot. n. 0016473 del 05.08.2025 recante “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex legge 241/1990 per presunte violazioni paesaggistiche, edilizie/urbanistiche presso proprietà sita in Via Kennedy Missaglia”, ove occorrer possa; - della nota Comune di Missaglia, prot. n. 0018483 del 11.09.2025 recante “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 – verifica edilizia e urbanistica a seguito di sopralluogo presso proprietà sita in Via Kennedy Missaglia”, ove occorrer possa.

Giustizia amministrativa202601714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di tre tensostrutture agricole ad arco, oltre alle comunicazioni di avvio dei procedimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, la demolizione e rimessione in pristino di tre tensostrutture ad arco rinforzato, utilizzate come ricovero di attrezzature e fieno presso un’azienda agricola. Hanno chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, sostenendo, per quanto emerge dall’ordinanza, la precarietà, la stagionalità e la pertinenzialità dei manufatti, tali da ricondurne la realizzazione all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001. Le opere risultavano realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, apposto con D.M. 1 luglio 1967, e ricompresa nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, senza autorizzazione paesaggistica. La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma era stata respinta dall’Ente Parco con provvedimento n. 1/2026 del 25 febbraio 2026, per difetto dei presupposti previsti dall’art. 36-bis, commi 1 e 4, del d.P.R. 380/2001; tale diniego non era stato impugnato e non risultavano formulate censure nei suoi confronti.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che i manufatti non presentassero, allo stato degli atti, caratteristiche di precarietà, stagionalità e pertinenzialità idonee a consentire l’edilizia libera: essi erano destinati al deposito del foraggio e al ricovero dei mezzi aziendali, con uso continuativo, comprovato anche dalla loro perdurante presenza in loco. Il Collegio ha inoltre valorizzato la realizzazione delle opere in area paesaggisticamente vincolata e nel perimetro del parco, in assenza di autorizzazione paesaggistica, nonché il successivo rigetto della domanda di compatibilità paesaggistica. In tale situazione l’ordinanza di demolizione è stata qualificata, in via sommaria, come atto vincolato e privo di discrezionalità, poiché l’abuso realizzato in zona vincolata, anche se eventualmente precario o pertinenziale, comporta l’applicazione della sanzione ripristinatoria quando manchi l’autorizzazione paesaggistica o sia stata respinta la compatibilità paesaggistica postuma. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Il regime dell’edilizia libera non è stato ritenuto applicabile a manufatti destinati a uso continuativo per deposito del foraggio e ricovero dei mezzi aziendali, non caratterizzati da sufficiente precarietà e stagionalità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino.

  • art. 36-bis, commi 1 e 4, d.P.R. 380/2001

    I presupposti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica indicati dalla disposizione sono stati ritenuti insussistenti dall’Ente Parco, con conseguente rigetto della richiesta postuma.

  • D.M. 1 luglio 1967

    È richiamato quale atto impositivo del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dai manufatti.

Massime di principio

  • Manufatti destinati stabilmente al deposito di foraggio e al ricovero di mezzi aziendali, la cui permanenza in loco dimostri un uso continuativo, non possono essere considerati opere meramente precarie o stagionali ai fini dell’edilizia libera.
  • La realizzazione di opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico e priva di autorizzazione paesaggistica impedisce, in via cautelare, di riconoscere il fumus fondato sulla loro asserita natura precaria o pertinenziale.
  • In presenza di opere abusive realizzate in zona vincolata, il rigetto della richiesta di compatibilità paesaggistica postuma rafforza la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione e rende recessive le contestazioni fondate sulla precarietà o pertinenzialità dei manufatti.
  • L’ordinanza di demolizione di opere abusive in area paesaggisticamente vincolata si configura come atto vincolato e ripristinatorio quando manchi l’autorizzazione paesaggistica o sia stata respinta la richiesta di compatibilità paesaggistica postuma.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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