Cassazione Penale, Sentenza n. 2543/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) in relazione a più condanne irrevocabili: a) reati commessi fra il 9/12/2002 e il 18/9/2007 (continuazione già parzialmente riconosciuta con ordinanza del 12/11/2020); b) fatti commessi nei territori di Terni e Frosinone fra il 5 e l'11 aprile 2007, giudicati dal Tribunale di Frosinone; c) fatti commessi a Roma nel novembre 2008, giudicati dal Tribunale di Roma. Il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza. Con ricorso per cassazione la difesa dedusse violazioni degli artt. 606 c.p.p. (lett. b ed e), 81 c.p., 671 c.p.p. e carenze di motivazione, sostenendo che il giudice non aveva valutato i elementi indicativi dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (omogeneità dei beni tutelati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo carente la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione si era limitato a indicare la diversità dei territori di commissione senza compiere una disamina completa degli indicatori pertinenti alla continuazione, non chiarendo quali reati fossero in discussione e non spiegando adeguatamente l'incidenza della sovrapposizione temporale emersa. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuovo esame: il giudice di rinvio dovrà riesaminare liberamente l'istanza, fornendo motivazione congrua e rispettando l'art. 34, comma 1, c.p.p., come interpretato dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013 (ossia evitando la partecipazione al giudizio del medesimo giudice che ha pronunciato la precedente ordinanza).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della richiesta di applicazione in sede esecutiva della continuazione; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione valuti adeguatamente gli indicatori che consentono di accertare un medesimo disegno criminoso
art. 81 cod. pen.
Riferimento al concorso di norme in tema di responsabilità e idee di unitarietà del disegno criminoso (richiamato a supporto dell'istanza di continuazione)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle censure ammissibili in Cassazione; con esse la ricorrente ha dedotto vizi di diritto e motivazione del provvedimento impugnato
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla composizione del collegio al giudizio di rinvio dopo annullamento; la Corte ha disposto l'applicazione della regola nella versione risultante dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013, per evitare che il medesimo giudice partecipi al giudizio di rinvio
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'effetto dell'annullamento e alla partecipazione del giudice al rinvio; la Corte ricorda i limiti indicati dalla Corte Costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che consentivano la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuazione; rilevante per la composizione del giudice di rinvio
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 28659/2017 Gargiulo; Sez.1 n.15955/2016 Eloumari; Sez.1 n.11564/2012 Daniele)
Richiamo ai principi consolidati per l'accertamento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita come indicatori del medesimo disegno criminoso
Massime di principio
- La continuazione richiede una valutazione globale e motivata degli indicatori che possono far emergere un medesimo disegno criminoso: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità, sistematicità e abitudini di vita sono elementi decisivi
- La sola diversità del territorio di commissione non è, di per sé, sufficiente a escludere la continuazione: occorre che il giudice spieghi, con argomentazione specifica, perché gli altri indicatori non consentono di ritenere un vincolo unitario
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere completa e comprensibile: carenze motivazionali possono portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice che ha già pronunciato sull'istanza non deve partecipare al giudizio di rinvio, in conformità alla giurisprudenza costituzionale e alle disposizioni richiamate
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe evidenziare in modo circostanziato gli indicatori di un medesimo disegno criminoso (tempi, luoghi, modus operandi, beni tutelati, eventuali abitudini o programmi di vita) per costringere il giudice a un esame dettagliato e motivato
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