Ordinanza n. 492/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a un immobile realizzato nel 1983 e oggetto di domanda presentata nel 1986. Il diniego si fondava sulla ricaduta dell’edificio nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla linea della battigia, prevista dall’art. 15 della l.r. n. 78/1976. L’appellante ha dedotto che una relazione tecnica asseverata del 1996, temporalmente vicina alla realizzazione dell’abuso, aveva rilevato una distanza dalla battigia di 151,70 metri. Ha inoltre rappresentato che una perizia del 2019 aveva rilevato una distanza attuale di 147,03 metri e che la riduzione sarebbe riconducibile ai fenomeni di erosione costiera. Da tali elementi ha sostenuto che fosse più probabile che non che, al momento della realizzazione dell’immobile, la distanza fosse superiore a 150 metri, dovendosi considerare l’irripetibilità degli accertamenti storici sulla posizione della battigia.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell’appello, ma ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi degli artt. 65, comma 2, e 67 c.p.a. Il CTU dovrà accertare se, all’epoca di realizzazione dell’immobile, la distanza dalla linea della battigia fosse, secondo il criterio del più probabile che non, maggiore o minore di 150 metri e, ove possibile, quale fosse la distanza più probabile. È stato incaricato il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, con facoltà di delega a un professionista adeguatamente esperto. Sono state disciplinate le modalità di svolgimento della consulenza, il contraddittorio con eventuali consulenti di parte, i termini per lo schema di relazione, le osservazioni e la relazione finale, nonché i poteri di accesso ai luoghi, agli atti e agli uffici pubblici, inclusa la facoltà di effettuare saggi, scavi esplorativi e rilievi strumentali. L’anticipazione di 5.000 euro è stata posta provvisoriamente a carico dell’appellante. L’udienza di prosecuzione è stata rinviata a data da individuarsi successivamente.
Norme richiamate
art. 15 l.r. n. 78/1976
fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla linea della battigia
La disposizione è indicata quale fondamento del diniego del permesso di costruire in sanatoria, in ragione della presunta collocazione dell’immobile entro la fascia di 150 metri dalla battigia.
art. 65, comma 2, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 67 c.p.a., quale base normativa per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la nomina e lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Massime di principio
- Quando la legittimità del diniego di una sanatoria edilizia dipende dalla distanza storica di un immobile dalla linea della battigia, e tale distanza può essere stata modificata nel tempo da fenomeni naturali, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire, secondo il criterio del più probabile che non, la situazione esistente all’epoca della realizzazione dell’abuso.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta quando gli accertamenti tecnici storici rilevanti per la decisione non siano integralmente ripetibili e gli elementi disponibili, quali rilievi tecnici risalenti e misurazioni attuali, richiedano una valutazione specialistica sulla loro attendibilità e sulla possibile evoluzione dei luoghi.
- Nello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo, il consulente deve operare nel contraddittorio tecnico con le parti e con i consulenti di parte eventualmente nominati, dando loro previo avviso delle attività materiali e consentendo la partecipazione alle operazioni.
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