Ordinanza n. 164/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di v.i.a., presentata da parte ricorrente in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Rocca Imperiale”; - del diritto al rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 D.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA per la realizzazione dell’impianto eolico “Rocca Imperiale”, nonché mancato rimborso dei diritti di istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di VIA presentata il 28 febbraio 2024 per un impianto eolico. Ha chiesto anche il rimborso dei diritti di istruttoria previsti dall’art. 33 d.lgs. n. 152/2006 e, in via cautelare, la sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’inerzia amministrativa. Il pregiudizio cautelare è stato individuato nell’eventuale accoglimento di un distinto ricorso proposto da altra società, relativo a un’istanza di VIA presentata successivamente, il 2 agosto 2024, per un impianto nella medesima area. Secondo la ricorrente, l’accoglimento del ricorso concorrente avrebbe potuto alterare l’ordine cronologico di trattazione delle istanze previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 152/2006, compromettendo la priorità della domanda presentata per prima.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, precisando che nel rito avverso il silenzio la tutela cautelare presuppone straordinarie ragioni di urgenza, tali da mettere a rischio l’effettività della tutela nel tempo necessario alla definizione del giudizio. Nel caso concreto, il pregiudizio prospettato è stato ritenuto privo di attualità, poiché dipendeva dall’eventuale accoglimento di un diverso ricorso, il cui esito non era prevedibile ed era rimesso a un distinto giudizio. Inoltre, il periculum in mora è stato ricondotto alla circostanza che l’altra società si era attivata diligentemente e anticipatamente in sede giurisdizionale contro l’inerzia, sebbene avesse presentato un’istanza successiva; tale attivazione, considerata isolatamente, non è stata ritenuta idonea a integrare un pregiudizio cautelabile per la ricorrente. Il TAR ha dichiarato impregiudicato l’esame dei profili di rito e non ha definito nel merito l’azione avverso il silenzio né la domanda di rimborso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 8 d.lgs. n. 152/2006
È invocato dalla ricorrente quale fonte dell’ordine cronologico di trattazione delle istanze di VIA.
art. 33 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato in relazione alla domanda di rimborso dei diritti di istruttoria; la relativa fondatezza non è stata esaminata in questa fase cautelare.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio, la concessione della tutela cautelare richiede ragioni straordinarie di urgenza, idonee a pregiudicare l’effettività della tutela giurisdizionale durante il tempo necessario alla definizione del giudizio.
- Il periculum in mora deve essere attuale e concreto; non è sufficiente un pregiudizio subordinato all’eventuale accoglimento di un distinto ricorso, il cui esito non sia ancora prevedibile.
- La diligente e tempestiva attivazione giudiziale di un soggetto contro l’inerzia amministrativa, anche quando la sua istanza sia successiva a quella di altro interessato, non integra di per sé una causa di pregiudizio cautelare per quest’ultimo.
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