Cassazione Penale, Sentenza n. 13426/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. Il ricorrente ha dedotto tre profili: 1) insussistenza della gravità indiziaria per presunta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Pietro Cappelletti, smentite da altri riscontri; 2) mancata configurabilità del reato di tentata estorsione per assenza di minaccia, prospettazione di un male ingiusto e coartazione della volontà, essendo la condotta descritta come mera 'persuasione'; 3) infondatezza delle aggravanti previste dall'art. 416-bis cod. pen. (metodo mafioso e agevolazione mafiosa), per assenza di esternazione del metodo mafioso e di dolo specifico volto a favorire l'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati e in larga parte doglianze di natura fattuale non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale sulla credibilità delle dichiarazioni delle persone offese (Cappelletti e Capogna), rilevando il loro riscontro reciproco e la compatibilità con altri elementi probatori e con il contesto precedente (legate precedenti censure e misure cautelari per fatti riconducibili agli stessi soggetti). La Corte ha ritenuto adeguata la qualificazione della fattispecie come estorsione 'ambientale' e l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, richiamando principi giurisprudenziali relativi alla natura oggettiva della prima aggravante e a quella soggettiva della seconda. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; ha inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. La decisione non ha comportato la rimessione in libertà dell'indagato.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La norma richiede riscontri esterni per il dichiarante coinvolto nel fatto; la Corte però ricorda che per le dichiarazioni della persona offesa non sempre è necessario un riscontro esterno se la valutazione complessiva ne conferma la credibilità
art. 416-bis cod. pen.
Previsione delle aggravanti 'metodo mafioso' (prima aggravante, di natura oggettiva, applicabile anche a concorrenti consapevoli o colposamente ignoranti dell'uso del metodo) e 'agevolazione mafiosa' (seconda aggravante, di natura soggettiva, richiede dolo specifico di favorire l'associazione)
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che autorizza la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende per impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non derivi la rimessione in libertà, per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non può servire a una rivalutazione dei fatti o della prova se non quando emergano contraddizioni manifeste nella motivazione
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito: il giudice di legittimità controlla solo la coerenza interna e l'assenza di palesi contraddizioni del ragionamento motivazionale del giudice di merito
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se dettagliate e riscontrate tra loro e compatibili con il contesto, costituire elemento idoneo a sostenere la gravità indiziaria anche in assenza di riscontri esterni formali
- L'estorsione 'ambientale' può essere configurata anche quando la vittima non conosca direttamente l'appartenenza dell'autore a un clan; conta la modalità intimidatoria e il contesto territoriale noto per l'influenza mafiosa
- L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e può operare anche rispetto a chi impiega modalità che evocano il coinvolgimento di un gruppo mafioso; l'aggravante dell'agevolazione richiede invece la rappresentazione soggettiva, da parte dell'agente, di un vantaggio potenziale per l'organizzazione
- In sede difensiva è strategico non limitarsi alla mera contestazione fattuale ma indicare precise violazioni di legge o incongruenze manifeste nella motivazione per rendere il ricorso di legittimità ammissibile
- Le impugnative infondate o manifestamente abusive possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende
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