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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2431 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la questione relativa al rimborso IRAP. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana, che aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso formatasi a seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria. Con l’unico motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, sostenendo in sostanza che la C.T.R. non avesse adeguatamente valutato gli elementi relativi alla sussistenza del presupposto dell’IRAP. La censura è stata ritenuta inammissibile perché non conteneva il necessario "momento di sintesi" richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi fondati sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, il motivo era generico e non autosufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla norma ratione temporis, i motivi relativi a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dovevano contenere una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso o delle ragioni dell’insufficienza motivazionale. La mancata formulazione rendeva il motivo inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La disposizione consentiva di denunciare in cassazione l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nel rispetto dei requisiti formali previsti dall’art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 47, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c. con efficacia successiva al 4 luglio 2009. Tuttavia, la norma era ancora applicabile alla sentenza impugnata, depositata il 5 febbraio 2009.

  • Art. 378 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente prima della decisione della Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza previsti dalla legge applicabile al momento della sentenza impugnata.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione secondo la disciplina allora vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., occorre individuare con precisione il fatto controverso, indicare la carenza motivazionale e spiegare perché tale fatto sarebbe decisivo.
  • Una censura generica, che non indica quali elementi siano stati trascurati dal giudice di merito e non consente alla Corte di verificarne direttamente la decisività, può essere dichiarata inammissibile senza esame della questione sostanziale.
  • La corretta individuazione della normativa processuale applicabile dipende dalla data della sentenza impugnata e dalle disposizioni transitorie, non semplicemente dalla data di proposizione del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma pratica dell’esito sfavorevole già ottenuto nei precedenti gradi e può comportare la condanna alle spese.

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