Sentenza del 31/01/2017 n. 2431 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la questione relativa al rimborso IRAP. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana, che aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso formatasi a seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria. Con l’unico motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, sostenendo in sostanza che la C.T.R. non avesse adeguatamente valutato gli elementi relativi alla sussistenza del presupposto dell’IRAP. La censura è stata ritenuta inammissibile perché non conteneva il necessario "momento di sintesi" richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi fondati sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, il motivo era generico e non autosufficiente.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma ratione temporis, i motivi relativi a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dovevano contenere una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso o delle ragioni dell’insufficienza motivazionale. La mancata formulazione rendeva il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione consentiva di denunciare in cassazione l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nel rispetto dei requisiti formali previsti dall’art. 366-bis c.p.c.
Art. 47, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c. con efficacia successiva al 4 luglio 2009. Tuttavia, la norma era ancora applicabile alla sentenza impugnata, depositata il 5 febbraio 2009.
Art. 378 c.p.c.
È stato richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente prima della decisione della Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza previsti dalla legge applicabile al momento della sentenza impugnata.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione secondo la disciplina allora vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., occorre individuare con precisione il fatto controverso, indicare la carenza motivazionale e spiegare perché tale fatto sarebbe decisivo.
- Una censura generica, che non indica quali elementi siano stati trascurati dal giudice di merito e non consente alla Corte di verificarne direttamente la decisività, può essere dichiarata inammissibile senza esame della questione sostanziale.
- La corretta individuazione della normativa processuale applicabile dipende dalla data della sentenza impugnata e dalle disposizioni transitorie, non semplicemente dalla data di proposizione del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma pratica dell’esito sfavorevole già ottenuto nei precedenti gradi e può comportare la condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2396 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2402 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2404 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2405 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →