Cassazione Civile, Ordinanza n. 33165/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volto a ottenere la rivalutazione contributiva prevista per l’esposizione ad amianto in relazione a più periodi di attività lavorativa. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto; la Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dell’ente previdenziale, aveva invece ritenuto il diritto prescritto, facendo decorrere il termine decennale dalla data del pensionamento, assunta come momento in cui sarebbe cessata l’esposizione all’agente morbigeno. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la decorrenza della prescrizione era stata fissata alla cessazione dell’esposizione senza verificare quando il lavoratore avesse avuto o potesse avere consapevolezza dell’esposizione; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fatto un uso improprio delle presunzioni, inferendo automaticamente dal pensionamento la conoscenza dell’esposizione, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha censurato la sentenza d’appello perché aveva fatto coincidere in modo automatico il dies a quo della prescrizione con la data del pensionamento, senza un accertamento concreto della conoscenza o conoscibilità, da parte dell’interessato, dell’esposizione qualificata ad amianto. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 si prescrive in dieci anni dal momento in cui il lavoratore abbia avuto o potesse avere conoscenza dell’esposizione oltre soglia, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è soggetto a prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto o potesse avere conoscenza dell’esposizione oltre soglia durante l’attività lavorativa.
art. 2934 c.c.
È richiamato in relazione alla prescrizione estintiva, ma la Corte afferma che il relativo termine non può essere fatto decorrere automaticamente dalla cessazione del rapporto o dal pensionamento senza accertare la conoscenza del fatto rilevante.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, il che richiede, nel caso di benefici per esposizione ad amianto, la verifica della consapevolezza o conoscibilità dell’esposizione.
art. 2727 c.c.
La decisione di merito non può fondarsi su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito desumere automaticamente la conoscenza dell’esposizione dal solo pensionamento.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti; la Corte d’appello ha invece costruito un’inferenza automatica non supportata da un concreto accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la prescrizione decennale decorre non dalla mera cessazione dell’attività lavorativa o dal pensionamento, ma dal momento in cui il lavoratore abbia avuto o potesse avere conoscenza dell’esposizione qualificata.
- La consapevolezza o conoscibilità dell’esposizione costituisce un presupposto essenziale della decorrenza della prescrizione e deve essere oggetto di accertamento specifico e concreto da parte del giudice di merito.
- Non è legittimo fondare la decorrenza del termine prescrizionale su un’inferenza automatica priva di riscontri probatori; se si fa ricorso a presunzioni, queste devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- In presenza di censure di violazione di legge sulla prescrizione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza di merito che abbia applicato un criterio astratto incompatibile con la fattispecie legale, rinviando al giudice di merito per nuovo esame dei fatti rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33058/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33074/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33078/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33143/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33144/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →