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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32369/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso del 90% di somme versate a titolo di imposte per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990. Dopo un primo accoglimento in sede tributaria e il passaggio in giudicato della decisione favorevole, la società aveva proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento del rimborso. La Commissione tributaria regionale aveva però rigettato il ricorso, ritenendo che, alla luce della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 sugli aiuti di Stato e della giurisprudenza europea, il beneficio non fosse applicabile ai contribuenti che svolgevano attività d'impresa, salvo prova dei presupposti del regime de minimis o di altra compatibilità europea. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione del giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice di ottemperanza avesse illegittimamente rivalutato il merito in contrasto con il giudicato già formatosi. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo relativo alla possibile applicazione del regime de minimis, assumendo che l'importo richiesto fosse sotto la soglia di 200.000 euro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che il diritto dell'Unione consente di verificare, anche in sede di ottemperanza, la compatibilità del comando giudiziale con una decisione definitiva della Commissione UE sugli aiuti di Stato, con possibile disapplicazione dell'art. 2909 c.c. nei limiti necessari. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'affermazione della CTR secondo cui le agevolazioni in favore delle imprese colpite dal sisma siciliano sono incompatibili con la disciplina UE, salvo prova specifica della ricorrenza dei presupposti del regime de minimis o di altra ipotesi di compatibilità; tale prova non era stata fornita dalla contribuente e l'autocertificazione prodotta solo in cassazione era tardiva e inammissibile. In definitiva il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    la sua efficacia di giudicato non impedisce, nei limiti individuati dal diritto UE, la verifica della compatibilità del comando giudiziale con una decisione definitiva della Commissione sugli aiuti di Stato

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base dell'istanza di rimborso

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base dell'istanza di rimborso

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    agevolazione fiscale per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990, ma non applicabile ai soggetti esercenti attività d'impresa in quanto aiuto di Stato illegittimo salvo specifiche eccezioni compatibili con il diritto UE

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    norma richiamata come quadro interno dell'agevolazione, subordinata alla compatibilità con il diritto dell'Unione

  • art. 108, par. 3, TFUE

    violazione richiamata per qualificare l'agevolazione come aiuto di Stato illegittimo

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    indicata come possibile base di compatibilità per aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, purché non vi sia sovracompensazione

  • art. 288 TFUE

    richiamato per affermare l'immediata vincolatività delle decisioni della Commissione UE come ius superveniens

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio di ottemperanza tributario consente di dare attuazione al giudicato verificandone la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato come disciplina del regime de minimis potenzialmente idonea a salvare il singolo aiuto

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato come disciplina del regime de minimis potenzialmente idonea a salvare il singolo aiuto

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato come base di regolamenti di esenzione/compatibilità per determinate categorie di aiuti

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto fiscale per imprese colpite da calamità naturali in Italia dal 1990, salva la prova di specifiche eccezioni come de minimis o altri regimi compatibili

  • ordinanza Corte di giustizia 15 luglio 2015, causa C-82/14

    ha interpretato il diritto UE nel senso che ostava alla disposizione nazionale che riconosceva la riduzione/rimborso del 90% dell'imposta per il sisma siciliano 1990

  • sentenza Corte di giustizia 18 luglio 2007

    richiamata per il principio di prevalenza del diritto UE rispetto al giudicato nazionale in materia di aiuti di Stato

  • Cass. n. 17013/2023

    richiamata per il principio secondo cui le decisioni della Commissione UE vincolano il giudice nazionale

  • Cass. n. 23379/2022

    richiamata per affermare che in ottemperanza il giudice può verificare la compatibilità del giudicato con una decisione della Commissione UE

  • Cass. n. 13458/2016

    richiamata per l'immediata applicabilità della decisione della Commissione come ius superveniens

  • Cass. n. 2208/2019

    richiamata per l'inapplicabilità dell'agevolazione alle imprese salvo compatibilità europea e assenza di sovracompensazione

  • Cass. n. 30927/2019

    richiamata per il principio secondo cui spetta al giudice di merito verificare la compatibilità dell'aiuto individuale con il regime de minimis o con altri regimi compatibili

  • Cass. n. 17199/2019

    richiamata per l'onere del contribuente di provare i presupposti del regime de minimis o della compatibilità dell'aiuto e per l'ammissibilità di nuove produzioni/documenti nei limiti dello ius superveniens

Massime di principio

  • Il giudicato interno o nazionale non impedisce al giudice di verificare, anche in sede di ottemperanza, se l'attuazione del comando giudiziale comporti l'erogazione di un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione; in tal caso il giudice deve dare prevalenza alla disciplina europea e può disapplicare la norma interna confliggente.
  • Le decisioni definitive della Commissione UE in materia di aiuti di Stato hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale e costituiscono ius superveniens immediatamente applicabile, anche nel giudizio di legittimità e di ottemperanza.
  • In tema di agevolazioni fiscali per calamità naturali, il beneficio in favore di imprese non è applicabile automaticamente: il contribuente deve provare i presupposti che rendono il singolo aiuto compatibile con il diritto UE, in particolare il rispetto del regime de minimis o l'assenza di sovracompensazione rispetto al danno subito.
  • La mera allegazione che l'importo richiesto sia inferiore alla soglia de minimis non è sufficiente, poiché il limite va verificato sul totale degli aiuti percepiti nel periodo rilevante e richiede prova specifica dei presupposti di fatto.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice può chiarire il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato e verificarne la compatibilità con i principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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