Sentenza n. 330/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 263/2025 in data 17 aprile 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 263/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di 500 euro, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 aprile 2025, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione della carta con accredito di 500 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre dedotto e documentato il passaggio in giudicato della pronuncia mediante certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza per l’inadempimento del Ministero a un giudicato del giudice ordinario. Ha rilevato sia la mancata contestazione dell’inadempimento sia il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché la sentenza da eseguire non li aveva riconosciuti e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per ottenere la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Consente di reagire all’inottemperanza dell’amministrazione a un provvedimento giurisdizionale esecutivo e di ottenere l’adozione degli atti necessari all’esecuzione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La specifica domanda di pagamento di rivalutazione e interessi successivi al giudicato deve essere proposta autonomamente; il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere somme non contemplate dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni che [...] concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale contribuisce a integrare il presupposto temporale per l’esperimento dell’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, dell’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ordinando all’amministrazione di compiere gli adempimenti puntualmente imposti dal giudicato.
- Quando l’Amministrazione statale non esegue una sentenza notificata e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti temporali per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione; pertanto, non può riconoscere interessi o altre somme non attribuiti dal giudicato.
- La domanda relativa al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta nella specifica forma prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di estendere il comando giudiziale.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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