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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 376 del 22/07/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il beneficio della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha rappresentato di avere atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e di avere documentato il passaggio in giudicato della sentenza, senza tuttavia ricevere il bonus. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva richiamato la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per sostenere che il docente avrebbe dovuto ripresentare la richiesta attraverso la procedura amministrativa telematica e attendere la definizione della posizione, invocando altresì i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato civile. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme spettanti in base alla sentenza, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito degli importi riconosciuti. Il Collegio ha escluso che il creditore fosse tenuto a ripresentare la domanda mediante la procedura telematica ministeriale o ad attendere senza certezza sui tempi, ritenendo tale pretesa eccessiva rispetto ai doveri di correttezza e buona fede e rilevando l'assenza di una norma che subordinasse l'esecuzione del giudicato a tali adempimenti. Ha nominato sin d'ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da attivare su richiesta del ricorrente qualora il termine decorra inutilmente, attribuendogli il potere di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari in sostituzione del Ministero. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi applicabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine.
  • L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato civile di condanna al pagamento di un beneficio alla ripresentazione, da parte del creditore, di una domanda mediante una procedura amministrativa telematica, quando non sia indicata una specifica base normativa che imponga tale adempimento come condizione per la soddisfazione del credito.
  • I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore già munito di un giudicato favorevole di attendere ulteriormente, senza tempi certi, prima di promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può essere investito del potere di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento, anche mediante il rilascio del beneficio e l'accredito delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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