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Sentenza

Sentenza n. 4870/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso principale: - della Determinazione Dirigenziale repertorio QE/5679/2025 del 18 dicembre 2025, comunicata a mezzo PEC il 22 dicembre 2025, con la quale veniva approvata la nuova graduatoria e disposta, a seguito di annullamento in autotutela della precedente, l’aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipula dell’accordo quadro relativo al lotto 4 della procedura aperta per l’affidamento e la gestione del servizio di Pronto intervento sociale (CIG: B48B9EC06A) a favore della cooperativa San Saturnino; - della Determinazione Dirigenziale repertorio QE/5615/2025 del 12 dicembre 2025, con la quale il Dipartimento Politiche Sociali e Salute provvedeva all’annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/1990 della Determinazione Dirigenziale QE/4144/2025 del 25 settembre 2025; - per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. QE/99582 del 14 novembre 2025, con la quale veniva avviato il procedimento per la correzione in autotutela dei punteggi e della FAQ n. 20 del 9 gennaio 2025; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi anche se non conosciuti; per il riconoscimento del diritto della ricorrente al riconoscimento degli otto punti previsti dal criterio 4 Formazione del Personale, alla conferma del punteggio di 98,317 ed alla conseguente aggiudicazione della gara nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e per il subentro nello stesso da parte della ricorrente nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità della P.A. che si quantifica nella misura dell’utile oltre ai danni da perdita di chance e per danno curriculare e di immagine per il quale si chiede in via istruttoria volersi disporre idonea CTU per la determinazione quanto al ricorso incidentale presentato da Cooperativa Sociale San Saturnino ONLUS il 26 gennaio 2026: - degli atti e delle determinazioni con cui Roma Capitale ha riesaminato in autotutela gli esiti del Lotto 4 della gara per l’affidamento e la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale (CIG B48B9EC06A) limitatamente al punteggio attribuito alla Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro per il solo criterio tecnico 4 - “formazione del personale”, lasciando per il resto immutata la graduatoria di gara inizialmente approvata con la determinazione rep. n. QE/4144/2025, prot. n. QE/78000/2025 del 26.09.2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui, con riferimento al medesimo Lotto 4 della procedura suddetta, hanno ammesso e non escluso il concorrente Cooperativa Ambiente e Lavoro, procedendo alla valutazione della relativa offerta e all’attribuzione dei relativi punteggi; nonché per l’accesso ai sensi degli artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a. alla versione integrale della documentazione di gara prodotta dalla menzionata Cooperativa Ambiente e Lavoro.

Giustizia amministrativa202600399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione, rideterminazione del punteggio relativo al criterio 4 sulla formazione del personale e nuova aggiudicazione del lotto 4 alla cooperativa seconda classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha contestato gli atti con cui Roma Capitale, dopo l’aggiudicazione originaria in suo favore con 98,317 punti, ha annullato in autotutela tale aggiudicazione, ridotto da 89 a 81 punti il punteggio tecnico per il criterio 4 sulla formazione del personale e disposto la nuova aggiudicazione alla cooperativa San Saturnino, risultata con 93 punti contro i 90,317 della ricorrente. Ha dedotto la violazione della lex specialis e dell’art. 4 del capitolato, sostenendo che la documentazione di gara non imponesse una certificazione proveniente da un organismo formativo terzo e che la commissione avesse correttamente valorizzato la propria autocertificazione. Ha inoltre lamentato violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., illogicità, erroneità e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle controdeduzioni presentate nel procedimento di autotutela. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento del danno. La ricorrente incidentale ha contestato ulteriori punteggi attribuiti alla ricorrente principale per esperienza dell’organismo, esperienza del coordinatore e degli operatori e qualità della proposta progettuale, deducendo violazione degli artt. 70, 107 e 108 d.lgs. 36/2023, della lex specialis, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e illogicità. Ha inoltre censurato la mancata messa a disposizione della documentazione di gara e chiesto l’accesso ai sensi degli artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, ritenendo infondate le censure sui punteggi ulteriori. Quanto al sub-criterio 3.1 sull’esperienza dell’organismo, erano sufficienti 60 mesi per il punteggio massimo, mentre la ricorrente principale ne aveva dichiarati oltre 400. Quanto all’esperienza del coordinatore e degli operatori, i dati dichiarati risultavano ampiamente superiori alle soglie necessarie per il punteggio massimo, sicché eventuali imprecisioni sulle date non escludevano il possesso sostanziale del requisito. Le censure sui sub-criteri qualitativi 1.1 e 1.2 sono state ritenute generiche e non supportate da elementi tecnici idonei a confutare la valutazione della commissione. Il secondo motivo incidentale, relativo all’accesso alla documentazione, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del consolidamento della commessa in favore della ricorrente incidentale; è stata assorbita anche l’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il ricorso principale è stato respinto. Il servizio è stato qualificato come contratto ad alta intensità di manodopera, poiché i costi della manodopera erano pari a 1.650.191,79 euro su una base di gara di 2.137.752,88 euro, oltre a richiedere un gruppo multidisciplinare composto da numerose figure professionali. In tale contesto, il criterio premiale sulla formazione richiedeva una prova concreta e previamente acquisita della formazione del personale, mediante dichiarazione dell’organismo o ente terzo formatore che avesse rilasciato gli attestati relativi a corsi svolti prima della presentazione dell’offerta. La mera autocertificazione del legale rappresentante dell’operatore economico non era sufficiente. La FAQ n. 20 confermava che per “organismo” doveva intendersi l’ente che, a seguito della partecipazione al corso o evento, rilascia i relativi attestati. Era quindi legittima la correzione del punteggio e l’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

    La procedura è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 2, comma 1, lettera e), allegato I.1, d.lgs. 36/2023

    contratti ad alta intensità di manodopera i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi

    Il servizio è stato qualificato come contratto ad alta intensità di manodopera, dato il rapporto tra costo del lavoro e base di gara.

  • art. 119, comma 1, d.lgs. 36/2023

    vieta l’affidamento in subappalto della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera

    La disposizione è richiamata per evidenziare la centralità dell’impiego diretto di personale qualificato nei contratti ad alta intensità di manodopera.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La rideterminazione del punteggio è stata ritenuta non lesiva della discrezionalità tecnica della commissione perché il criterio sulla formazione aveva natura quantitativa e applicava un requisito documentale predeterminato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa all’omessa considerazione delle controdeduzioni non ha condotto all’annullamento degli atti.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di accesso proposta nel giudizio è stata assorbita e dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro non sono state accolte, in quanto il ricorso principale è stato respinto.

Massime di principio

  • Nei contratti ad alta intensità di manodopera, quando la lex specialis attribuisce un punteggio premiale alla formazione del personale, il possesso della formazione deve essere dimostrato mediante la documentazione specificamente richiesta dalla disciplina di gara, quale la dichiarazione dell’ente o organismo terzo che ha erogato la formazione e rilasciato i relativi attestati; non è sufficiente la mera autocertificazione dell’operatore economico.
  • Quando il criterio di valutazione è quantitativo e fondato sul possesso di una credenziale documentale predeterminata dalla lex specialis, la stazione appaltante può correggere il punteggio erroneamente attribuito dalla commissione senza sostituirsi a una valutazione discrezionale o tecnica della commissione.
  • L’interpretazione della lex specialis deve essere coordinata con la natura e le caratteristiche concrete del servizio posto a gara: per servizi che richiedono personale numeroso, qualificato e destinato a situazioni di particolare criticità, la prova documentale della formazione previamente acquisita costituisce elemento essenziale per il riconoscimento del punteggio premiale.
  • Le imprecisioni nella specificazione temporale delle esperienze professionali non impediscono l’attribuzione del punteggio massimo quando i dati complessivamente dichiarati dimostrano comunque, con margine ampiamente superiore alla soglia richiesta, il possesso dell’esperienza necessaria.
  • Le censure avverso valutazioni qualitative della commissione giudicatrice sono inidonee a superare il sindacato giurisdizionale quando restano generiche e non indicano elementi tecnici concreti capaci di evidenziare errori, travisamenti o illogicità della valutazione.
  • L’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile quando, per effetto della decisione sulla controversia principale, viene meno un interesse concreto e attuale all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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