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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28574/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore della persona offesa ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. del 12/03/2024 che aveva respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. (19/09/2023). Il ricorso denunciava violazione ed errata applicazione dell'art. 175 c.p.p. e nullità per violazione del principio del contraddittorio (perché il G.I.P. avrebbe deciso de plano senza rito camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p.), oltre a sostenere la legittimazione del difensore della persona offesa a chiedere la restituzione nel termine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto il ricorrente non legittimato a proporre istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. quando la richiesta concerne la proposizione di opposizione all'archiviazione (istituto disciplinato specificamente dagli artt. 408 e 410 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto che il rigetto del G.I.P., deciso in assenza di contraddittorio, corrispondesse in realtà a una declaratoria di inammissibilità fondata sulla mancanza di qualità di parte. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    La norma sul rimedio della restituzione in termine è stata interpretata come applicabile, nella giurisprudenza prevalente, per la tardiva costituzione di parte civile (ammissione al procedimento come parte privata), ma non estendibile all'ipotesi di restituzione nel termine per proporre opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, che non ha qualità di parte tecnica.

  • art. 127 c.p.p.

    Il rigetto adottato dal G.I.P. in assenza di contraddittorio è stato ricondotto alla declaratoria di inammissibilità richiamata dal comma 9 dell'art. 127, per difetto di legittimazione della persona offesa a chiedere il rimedio ex art. 175.

  • art. 408 c.p.p.

    comma 2: "l'avviso della richiesta (di archiviazione) è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che... abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione"

    La disciplina impone un avviso specifico della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia manifestato la volontà di essere informata; tale disciplina è il canale previsto per tutelare la persona offesa rispetto all'archiviazione.

  • art. 410 c.p.p.

    comma 1 e comma 3 (nullità e rimedi): il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso; nei casi di nullità l'interessato può proporre reclamo avanti al tribunale entro 15 giorni

    La norma disciplina le nullità connesse alla mancata comunicazione e prevede un rimedio specifico (reclamo al tribunale), distinguendo questo percorso dall'istituto della restituzione in termine previsto dall'art. 175.

  • art. 411 c.p.p.

    Richiamato nella specie come parte del quadro normativo che regola le comunicazioni e le nullità connesse all'archiviazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sanzionatoria che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La persona offesa, pur avendo strumenti di partecipazione, non è parte tecnica processuale e quindi in generale non può ottenere la restituzione in termine ex art. 175 c.p.p. per proporre opposizione all'archiviazione; quel rimedio è tipicamente destinato alla tardiva costituzione di parte civile.
  • Per contestare una archiviazione per mancata comunicazione l'azione corretta è il ricorso previsto dagli artt. 408/410 c.p.p. (opposizione o reclamo per nullità), e non la domanda di restituzione in termine e il successivo ricorso per cassazione.
  • Il G.I.P. può dichiarare l'inammissibilità di istanze proposte da soggetti non legittimati anche senza rito camerale; in tal caso il provvedimento può assumere forma di rigetto ma sostanzialmente è una declaratoria di inammissibilità.
  • Se l'obiettivo è entrare nel processo come parte civile tardiva, l'art. 175 può essere invocato (con possibilità di restituzione in termine) ma il caso deve riguardare la tardiva costituzione a titolo di parte civile, non l'opposizione all'archiviazione.
  • In situazioni simili verificare sempre: a) se la persona offesa ha ricevuto l'avviso di cui all'art. 408; b) quale rimedio speciale (opposizione/reclamo) è previsto dalla normativa per la specifica violazione contestata; c) la legittimazione soggettiva del proponente per evitare declaratorie di inammissibilità e conseguenti condanne alle spese.

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