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Sentenza

Sentenza n. 1542/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di cessazione del rapporto a tempo determinato del ricorrente e di assunzione a tempo indeterminato di un’idonea di diversa graduatoria, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla vacanza del posto di Funzionario Agronomo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato e idoneo non vincitore nella graduatoria del concorso per un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Agronomo, contestava la decisione del Comune di non utilizzare la graduatoria agronomica dopo la cessazione del vincitore e di destinare le relative economie all’assunzione a tempo indeterminato di una candidata collocata nella graduatoria per Funzionario Amministrativo. Deduceva la violazione degli artt. 6 e 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 e del PIAO/PTFP, l’elusione della programmazione del fabbisogno, la violazione dei principi in materia di scorrimento delle graduatorie, irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento. Contestava inoltre la lesione del legittimo affidamento e dei doveri di buona fede e correttezza, l’illegittimità derivata della risoluzione del contratto a tempo determinato, il difetto di motivazione degli atti e l’incompetenza del Vicesindaco, che avrebbe disposto unilateralmente la riallocazione delle risorse tra diversi profili e settori. Chiedeva anche il riesame della programmazione del fabbisogno e il risarcimento del danno da perdita di chance di assunzione a tempo indeterminato. Il Comune e la controinteressata eccepivano, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure sugli atti di programmazione, sulla destinazione delle economie, sullo scorrimento della graduatoria, sulla risoluzione del contratto e sul risarcimento. Ha ritenuto decisiva la causa petendi e il concreto bene della vita perseguito, individuato nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria per Funzionario Agronomo. Ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali è limitata alla fase propriamente selettiva, caratterizzata da bando, valutazione comparativa e graduatoria finale. Dopo l’approvazione della graduatoria, l’utilizzo della graduatoria, l’assunzione e la gestione del rapporto appartengono alla fase privatizzata del rapporto di lavoro e sono devoluti al giudice ordinario. La regola vale anche per la pretesa allo scorrimento, quando non sia consequenziale alla contestazione degli effetti dell’indizione di un nuovo concorso, nonché per l’impugnazione dell’assunzione di altro dipendente e dei relativi atti negoziali. Le dedotte violazioni del PIAO/PTFP e dei principi di legittimità dell’azione amministrativa non modificano la natura del bene della vita perseguito e non consentono di isolare un autonomo interesse alla mera legalità dell’organizzazione amministrativa. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”

    La giurisdizione amministrativa è limitata alle controversie relative alla fase propriamente concorsuale, che si apre con il bando e si conclude con l’approvazione della graduatoria; le vicende successive, comprese l’utilizzazione della graduatoria, l’assunzione e la gestione del rapporto, spettano al giudice ordinario.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Dopo l’approvazione della graduatoria, l’amministrazione opera nella gestione del rapporto con i poteri e la capacità del datore di lavoro privato.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla programmazione del fabbisogno, ma non esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 165/2001

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla programmazione del fabbisogno, ma non esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La riserva di giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l’assunzione nel pubblico impiego privatizzato deve essere interpretata restrittivamente e riguarda la fase selettiva che inizia con il bando e termina con l’approvazione della graduatoria definitiva.
  • Una volta approvata la graduatoria, la pretesa del candidato utilmente collocato allo scorrimento e all’assunzione integra, di regola, una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene alla fase successiva della gestione del rapporto di lavoro.
  • L’impugnazione degli atti con cui l’amministrazione assume un altro candidato, anche mediante scorrimento di una diversa graduatoria, riguarda la fase successiva alla procedura concorsuale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, inclusa la domanda diretta a caducare il contratto di lavoro.
  • Il riparto di giurisdizione si determina in base alla causa petendi e al concreto bene della vita perseguito, non in base al petitum formale o alla qualificazione dei vizi dedotti: la prospettazione di illegittimità delle scelte organizzative e programmatorie non sottrae alla giurisdizione ordinaria una controversia sostanzialmente diretta a ottenere l’assunzione.
  • Non è configurabile, al di fuori dei casi previsti dalla legge, un autonomo interesse azionabile alla mera legittimità delle scelte organizzative dell’amministrazione quando tale interesse non sia collegato a una diversa posizione giuridica tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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