Cassazione Penale, Ordinanza n. 32754/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia alla pena di due anni di reclusione e 200 euro di multa per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, rilevando che il ricorrente non si confrontava con l'intera motivazione della sentenza impugnata e procedeva a una valutazione atomistica degli elementi di prova. La Corte territoriale aveva valorizzato, tra l'altro, la corrispondenza tra il tempo intercorso tra il furto e il controllo dell'autocarro e il tragitto dal luogo del delitto a quello del controllo, nonché l'individuazione fotografica del ricorrente da parte del titolare dell'officina, che lo aveva riconosciuto come presente nell'officina il giorno precedente al furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e manifestamente infondato. Ha confermato la tenuta logica della motivazione della Corte di appello, la quale aveva valutato gli indizi prima individualmente e poi nel loro insieme, secondo il criterio dell'attribuzione del fatto oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto contestato al ricorrente.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Circostanza aggravante del furto richiamata nella contestazione.
art. 625, comma 2, c.p.
Ulteriore aggravamento richiamato nella contestazione del furto pluriaggravato.
art. 606 c.p.p.
Parametro processuale sotteso alle deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione proposte con il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella valutazione della prova indiziaria il giudice di merito deve verificare dapprima la certezza dei singoli elementi e la loro intrinseca valenza dimostrativa, quindi esaminarli globalmente per stabilire se, nella visione unitaria, consentano di attribuire il reato all'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
- La motivazione sulla prova indiziaria non è viziata quando considera congiuntamente elementi quali la compatibilità temporale e spaziale tra il fatto e il controllo dell'autore presunto e un riconoscimento fotografico, purché la valutazione complessiva non sia manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con l'intera motivazione della sentenza impugnata e propone una lettura atomistica e parcellizzata del compendio probatorio.
Come è indicizzato
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